Sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015, è stata pubblicata la Determinazione 8/2015 relativa alle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".
\r\nLe Linee guida, già pubblicate dall'ANAC e poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015, sono volte, in particolare, ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.
\r\nLe Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici.
\r\nL'applicazione delle Linee guida è sospesa, invece, per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, per le quali saranno emanate specifiche Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'A.N.AC. e il MEF hanno avviato con la CONSOB.
\r\nSi fa riserva di eventuale/ulteriore commento.
\r\n1 allegato
\r\nIl prossimo 7 luglio alle ore 16,00 all'Assemblea Regionale Siciliana è in discussione il disegno di legge n.488/762 A di modifica alla legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, circa anche il criterio di aggiudicazione dei lavori.
\r\nLa modifica riguarda in maniera significativa l'attività delle nostre imprese. Ecco perché è opportuno presenziare ai lavori d'aula per manifestare l'importanza che il provvedimento riveste per la categoria e per questo si invitano i Sigg.ri associati a partecipare alla discussione al disegno di legge.
\r\nCertamente a tutti noi non sfugge la delicatezza del momento per questo confidiamo in una risposta degli associati.
E' obbligatorio per i concorrenti indicare, all'atto della partecipazione gli oneri di sicurezza aziendali e per la stazione appaltante mettere evidenza tale onere. Quest'ultima non potrà altresì esimersi dal considerare l'evoluzione interpretativa espressa dell'Autorità in tema di soccorso istruttorio.
\r\nQueste le indicazioni espresse nel Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 - pubblicato sul sito istituzionale dell'A.N.AC., Autorità Nazionale Anticorruzione – che rivede parzialmente la disciplina contenuta dal bando-tipo n. 2, concernente l'"Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso".
\r\nIn particolare, il Comunicato fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni sia sul tema degli oneri della sicurezza aziendali, sia su quello del soccorso istruttorio; ciò in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, e in attesa di un più completo adeguamento del bando-tipo n. 2/2014.
\r\nRiguardo alla prima novità, il fine è di evitare l'errato affidamento dei concorrenti in ordine all'assenza dello specifico obbligo di indicare espressamente nell'offerta gli oneri di sicurezza aziendali.
\r\nPertanto, l'Autorità, rivedendo la posizione precedentemente espressa, si dichiara a favore dell'orientamento più recente, palesato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 3 del 20 marzo 2015), ed inserisce nel bando-tipo la seguente frase: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice» (punto 1 del paragrafo 17.1 n. 2).
\r\nInoltre, la stessa Autorità precisa che le stazioni appaltanti devono:
• in futuro, prevedere espressamente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando;
• per gli appalti per cui non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, inserire un espresso chiarimento al bando sul proprio profilo informatico, specificando che i concorrenti dovranno indicare già in sede di offerta gli oneri di sicurezza, valutando altresì l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.
In tema di soccorso istruttorio, l'Autorità – in linea ancora una volta con la posizione più volte espressa dall'ANCE - chiarisce alle stazioni appaltanti la necessità di coordinare il bando-tipo n. 2/2014 con quanto chiarito nella determinazione n. 1/2015, e, pertanto, solo nei limiti ivi previsti, di procedere all'esclusione del concorrente dopo l'infruttuosa richiesta di regolarizzazione.
\r\n1 allegato
\r\nIl decreto legge 24 giugno 2014, n.90, all'art.29, prevede che le pubbliche amministrazioni acquisiscano la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, consultando obbligatoriamente le "white list", ovvero gli elenchi, istituiti presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa.
\r\nCon tale norma l'iscrizione alle "white list" è divenuta, per le imprese operanti nei settori più a rischio, obbligatoria per accertare l'assenza di pregiudizi nella materia dell'antimafia, nell'ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione.
\r\nInoltre, per tener conto del fatto che alcune ditte iscritte in tali elenchi possono operare in diversi campi di attività, la norma stabilisce che l'iscrizione all'elenco possa essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l'iscrizione. In virtù di questa disposizione l'iscrizione agli elenchi prefettizi è stata richiesta anche da molte imprese di costruzioni aventi come attività secondaria una di quelle indicate dalla legge n.190 del 2012.
\r\nLa normativa prevede, infine, un periodo transitorio non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in cui le amministrazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco prefettizio (salva la rescissione del contratto o la revoca dell'autorizzazione in caso di sopravvenuto diniego di iscrizione).
\r\nTale periodo transitorio termina il 24 giugno 2015, con la conseguenza che, a partire dal giorno successivo le imprese ancora in attesa di iscrizione non possono più stipulare contratti o ottenere autorizzazioni al subappalto.
\r\nSussistono tuttora molte difficoltà da parte delle Prefetture ad evadere le domande di iscrizione nei tempi previsti, anche in considerazione della necessaria complessità del procedimento di indagine diretto ad accertare l'inesistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa che consente l'iscrizione negli elenchi. Ciò anche perché non è ancora divenuta realmente operativa la Banca Dati Unica prevista dal codice delle leggi antimafia.
\r\nL'ANCE è pertanto intervenuta presso il Governo affinchè promuova un intervento del legislatore diretto a prorogare il periodo transitorio.