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Illegittimità dell'iscrizione nel Casellario ANAC se non motivata in ordine all’utilitas

Con sentenza n. 11470 del 2 ottobre 2019, il TAR Lazio ha annullato l'iscrizione disposta dall'ANAC nel Casellario da essa tenuto ex art. 80, comma 12 del Codice, non essendo stato opportunamente motivata l'utilità della notizia.

Inoltre, richiamando la normativa di riferimento, di cui all'art. 213, comma 10, Linee Guida n. 6, nonché l'art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento dell'Autorità del 6 giugno 2018, il Collegio ha precisato che l'iscrizione deve avvenire solamente in relazione alle notizie effettivamente "utili" e conferenti con le finalità sottese all'istituzione del Casellario.

Nel caso di specie, la stazione appaltante, dopo aver rilevato la non ottemperanza dell'impresa aggiudicataria rispetto agli obblighi imposti dalla legge 68/99 (in materia di disabili e categorie protette), aveva revocato l'aggiudicazione, segnalando la vicenda all'ANAC, la quale aveva avviato il procedimento sanzionatorio per l'iscrizione al Casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi dell'art. 80, comma 12 e per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 13 del Codice.

Essendo stata ritenuta non grave la condotta, l'Autorità, da un lato, aveva archiviato il procedimento di interdizione; dall'altro, aveva comunque proceduto all'iscrizione nel Casellario, confermando altresì la sanzione pecuniaria.

A seguito del ricorso proposto dall'impresa avverso il provvedimento di iscrizione, il TAR ha evidenziato che la normativa citata stabilisce che debbano essere iscritte nel Casellario, oltre alle interdittive, anche le informazioni relative ai provvedimenti di esclusione.

In particolare, è stato precisato che l'ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire:

  1. la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall'art. 80;
  2. la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5;
  3. l'attribuzione del rating di impresa;
  4. il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Ciò posto, considerati gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, anche qualora non vi sia l'interdizione dalla partecipazione a gare future, è necessaria una valutazione sulla utilità e sulla non manifesta inconferenza in concreto rispetto alle finalità per cui il casellario è stato previsto.

Pertanto, ad avviso del TAR Lazio, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, la mera valenza di "pubblicità-notizia" delle circostanze annotate come "utili" ed il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

È invece necessaria un'esauriente motivazione non solo in ordine all'intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale alle finalità del Casellario, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull'utilità della annotazione

Segnatamente, devono essere esplicitate le ragioni per cui i fatti iscritti, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi l'operatore segnalato.

Applicando i suesposti principi al caso de quo, il Collegio ha annullato l'iscrizione nel Casellario, non essendo stato adeguatamente assolto l'onere motivazionale da parte dell'ANAC.

1 allegato

Tar Lazio, n. 11470_2019

Modifiche al fondo “Salva Opere”: convertito in legge il decreto 101/2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 257 del 2 novembre 2019, la legge 2 novembre 2019, n. 128, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" – cd Decreto " Lavoro e crisi Aziendale".

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia a decorrere dal 3 novembre 2019.

Per quanto di interesse, il provvedimento, all'art. 15, è intervenuto a modificare l'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd DL "Crescita") – convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - che ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo "Salva-Opere", con l'obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori (cfr News ANCE ID 36501 DEL 1° LUGLIO 2019).

Al riguardo, si ricorda che le risorse del fondo sono state destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

Nello specifico, il provvedimento di conversione conferma tutte modifiche già apportate dal decreto 101/2019 al funzionamento del Fondo "Salva-Opere", ossia:

  1. viene estesa ai sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari del contraente generale – e non più ai soli affidatari di lavori– la copertura del fondo;
  2. in linea con la modifica di cui al punto precedente, viene previsto che il MIT, una volta accertata la sussistenza delle condizioni del pagamento e provveduto all'erogazione delle risorse, è surrogato nei diritti di tutti i beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale;
  3. viene previsto che l'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo.
  4. viene confermato l'obbligo per il MIT, prima dell'erogazione delle risorse, di verificare la sussistenza la regolarità contributiva del richiedente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva; in mancanza, il MIT dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.
  5. sempre prima dell'erogazione delle risorse, il Ministero dovrà effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (relativa alla sussistenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento) e, nell'ipotesi di inadempienze, provvederà direttamente al pagamento delle stesse.
  6. Infine, viene ribadita la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente; sempre impregiudicata resta la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.

Si ricorda che ai fini dell'operatività del fondo de quo, il decreto cd "Crescita", e la relativa legge di conversione, hanno rimesso ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara

Tale decreto, tuttavia, non è stato ancora pubblicato, nonostante la norma ne prevedeva l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Crescita" , ossia entro la fine del mese di luglio scorso.

Dovrebbe essere però imminente la sua pubblicazione.

Il Consiglio di Stato, nell' Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2019, ha infatti adottato il parere n. 02687/2019, sullo schema di decreto ministeriale proposto dal MIT di concerto con il MEF, ultimo passaggio richiesto prima della pubblicazione di detto decreto in gazzetta.

La richiesta di parere è stata avanzata dal Ministero in pendenza dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge 101 sopracitato.

In allegato:

il testo coordinato delle decreto con le modifiche apportate dalla legge di conversione in commento.

 

ANAC: nuove indicazioni su CIG e contributo obbligatorio.

Il Presidente dell’ANAC, con il Comunicato del 16 ottobre 2019, ha fornito alcune indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e al pagamento del contributo obbligatorio in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici interessate dall’intervento.

Ad eccezione dell’in-house sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti, nella tabella riassuntiva riporta nel Comunicato, sono elencati tutti gli obblighi aggiornati cui sono tenuti i committenti.

Le indicazioni fornite con il Comunicato entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020, a partire da tale data restano comunque ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Considerata la delicatezza del tema, si fa riserva di ulteriore approfondimento e commento.

__________________________

Riferimenti esterni

Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019

Contratti pubblici: adottati i nuovi modelli UE di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 272/7 del 25 ottobre 2019) il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).

Il nuovo Regolamento nasce dalla consapevolezza della trasformazione digitale in corso nel settore degli appalti pubblici e della conseguente necessità di aggiornare a tal fine i modelli di formulari previsti del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione.

Considerati tuttavia il numero e l’ampiezza degli adattamenti necessari a garantire l’efficacia dei modelli di formulari nell’ambiente digitale, la Commissione ha preferito abrogare il vecchio Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986, anziché intervenire con modifiche puntuali.

Tale abrogazione  è prevista a decorrere dal 25 ottobre 2023, mentre il nuovo Regolamento, seppur in vigore  dal 14 novembre p.v, potrà essere applicato solo a decorrere dal 14 novembre 2022.

Ciò al fine di fornire il tempo necessario per preparare le versioni elettroniche dei modelli di formulari utilizzati per lo scambio effettivo dei dati.

In allegato:

Il testo del Regolamento di esecuzione 2019/1780 (UE)

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