Attualmente i bonus edilizi sono oggetto di modifica ad opera di due importanti provvedimenti all’attenzione del Parlamento: il DL 176/2022 “Aiuti-quater”, in corso conversione in Aula del Senato per la prima lettura (DDL 345/S) e il Disegno di legge di Bilancio 2023 (DDL 643-bis/C), all’esame dell’Aula della Camera in prima lettura.
L’art. 9 del testo, come approvato dal Governo, prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, a partire dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per condomini, “mini condomini” di unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022 (in questo caso, resta ferma la percentuale del 110 anche per il 2023). Sono fatti salvi anche gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione per i quali, alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza di acquisizione del titolo edilizio.
Ulteriori novità sono stabilite per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, per i quali il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.
Sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonus al 90% nel 2023 ma solo per le “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.
Inoltre, in tema di cessione dei crediti d’impostada Superbonus al 110%, viene previsto che per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario. Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In sede di conversione, il Senato ha previsto alcune ulteriori modifiche alle modalità di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus.
La primamodifica riguarda direttamente l’art. 121 del DL 34/2020 e ha aumentato da 2 da 3 le cessioni del credito che possono essere effettuate a favore delle banche. Con questa modifica, le cessioni del credito possibili passano da un totale di 4 a 5. La prima “jolly” che può avvenire verso chiunque, le successive tre alle banche, ed una, da parte delle banche, a tutti i soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca ovvero con la banca capogruppo.
La seconda modifica ha esteso la possibilità per la SACE di concedere garanzie a banche, ed istituzioni finanziarie per finanziamenti da questi concessi a favore di imprese, con codici ATECO 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che abbiano realizzato interventi agevolati con il Superbonus. Ai fini della valutazione del rating d’impresa e della definizione delle condizioni contrattuali di detti finanziamenti verranno considerati tutti i crediti d’imposta maturati dall’impresa al 25 novembre 2022, siano essi derivanti da Superbonus che dagli altri bonus di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Queste due ultime modifiche diverranno definitive solo a seguito della conversione del DL e della pubblicazione in GU della legge.
Per quanto riguarda, invece, il Disegno di legge di Bilancio 2023, nel corso dell’esame in Commissione Bilancio -da poco concluso con una seduta “fiume” - sono stati approvati emendamenti del Governo che intervengono, rispettivamente, sui termini di presentazione della Cilas ai fini della fruizione del 110% anche nel 2023 e sulla proroga della detrazione del 75% per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sia per singole unità.
In particolare l’emendamento sulla presentazione della Cilas va a modificare lo stesso Decreto Aiuti-quater, sempre intervenendo sull’art. 9 del testo, prorogando solo per i condomìni che abbiano approvato la delibera di esecuzione dei lavori, prima del 19 novembre , il termine di presentazione della Cilas, che passa dal 25 novembre al 31 dicembre 2022. Pertanto, restano esclusi da questa riapertura dei termini i condomini che hanno approvato la delibera tra il 19 e il 24 novembre, i mini-condomini e le Onlus per le quali la fruizione del 110% a tutto il 2023 resta ancorato all’aver presentato la Cilas entro il 25 novembre scorso. Il nuovo termine del 31 dicembre del 2022 si applicherà anche nel caso in cui si tratti di interventi comportanti la demolizione e ricostruzione per i quali è necessario entro questa nuova data (e non più il 25 novembre 2022) aver presentato il relativo titolo edilizio.
È sempre del Governo l’emendamento approvato che proroga sino al 2025 il Bonus -in scadenza a fine anno- che consente di detrarre il 75% delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche.
Da ultimo, ti segnalo, anche se non riguarda prettamente i bonus edilizi, che è stato approvato nel ddl Bilancio un incentivo caldamente sostenuto dall’Ance proprio per favorire nuove politiche di sviluppo. Si tratta della detrazione del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
Il testo - ora all’esame dell’Aula della Camera - è atteso al Senato per l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta entro il 31 dicembre 2022.
Alla luce delle numerose richieste pervenute, l’ANCE fornisce un orientamento sulle modalità di valutazione fiscale dei maggiori importi ricevuti dalle imprese esecutrici dei lavori nel 2022, come adeguamento dei prezzi dovuto al cd. “caro materiali” (per il 2021 l’art.1-septies del DL 73/2021, convertito con modifiche in legge 106/2021 e per il 2022 l’art. 26 del DL 50/2022, convertito con modifiche in legge 91/2022).
A riguardo, occorre premettere che l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 39/E/2022, ha chiarito che tali somme hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ordinariamente ad IVA.
Da tale assunto, anche in assenza di ulteriori specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene che la qualificazione dei predetti importi come corrispettivi, possa valere anche ai fini delle imposte sul reddito IRES e dell’IRAP, con la conseguenza che, sia sul piano fiscale, gli stessi costituiscono ricavi, concorrendo alla formazione della relativa base imponibile.
Al riguardo, si evidenzia che la corretta imputazione di tali somme in uno specifico periodo d’imposta segue, nella determinazione del reddito d’impresa, il principio di competenza (ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, trattandosi nel caso di specie di maggiori corrispettivi per lavori edili, occorre richiamare anche le disposizioni fiscali in tema di lavori su commessa.
In linea generale, infatti, gli stessi entrano a far parte del valore delle rimanenze, da valutare dal punto di vista fiscale con criteri diversi a seconda che i lavori abbiano durata annuale (art.92 del TUIR) o pluriennale (art.93 del TUIR).
In particolare, in caso di lavori di durata infrannuale (inferiore a 12 mesi), la determinazione del reddito imponibile viene effettuata in base ai costi/ricavi verificatisi interamente nel periodo d’imposta di ultimazione dei lavori (art.92, co.6, del TUIR), secondo il metodo contabile, riconosciuto anche ai fini fiscali, della “commessa completata”.
Ciò, quindi, vale anche per i maggiori corrispettivi ricevuti in tale arco temporale come compensazione dei maggiori costi delle materie prime, che diventano ricavi nell’anno di ultimazione dei lavori (ad es. il 2022).
Diversamente, in presenza di lavori di durata ultrannuale (superiore a 12 mesi), valutati invece in base ai corrispettivi pattuiti, in ogni singolo esercizio d’imposta viene assoggettata a tassazione la quota parte di reddito calcolata sui costi/ricavi verificatisi nell’anno, con il metodo della “percentuale di completamento” operante, anche in tal caso, sia ai fini fiscali che contabili.
In tale valutazione rientrano, quindi, anche le maggiorazioni ricevute dall’impresa come adeguamento dei prezzi dell’appalto, da assumere anch’esse come ricavi sempre in base alla “percentuale di completamento” riferita allo specifico periodo d’imposta.
In relazione a questa seconda ipotesi, si precisa ulteriormente che, in presenza di maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge, o di clausole contrattuali, delle stesse si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50% (cfr. l’art.93. co.2, secondo periodo del TUIR).
Pertanto, si ritiene che le citate maggiorazioni, dovute per legge, ai sensi sia dell’art.1 septies del DL 73/2021 che dell’art.26 del DL 50/2022, ove non ancora certe sotto il profilo dell’esatto importo da corrispondere all’impresa, partecipino al valore delle rimanenze almeno per il 50%.
In tal modo, tali somme concorreranno in misura piena alla valutazione delle rimanenze solo quando il loro preciso ammontare sia stato determinato dal committente.
Si osserva, infine, che in tema di appalti pubblici, per entrambe le fattispecie sopra illustrate, l’Agenzia delle Entrate aveva a suo tempo chiarito che il momento di ultimazione delle opere coincide con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e la successiva delibera di ammissione da parte della Stazione appaltante, senza che sia necessaria l’approvazione definitiva dello stesso (cfr. la R.M. 133/E/2005).
Si precisa, da ultimo, che questo indirizzo interpretativo non esclude che le imprese possano adottare criteri diversi di valutazione degli ulteriori corrispettivi ricevuti a causa del caro materiali, anche escludendo in caso di mancata erogazione della compensazione la tassazione provvisoria. Tuttavia, ciò potrebbe esporre l’impresa ad eventuali rischi di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Con il decreto 13 dicembre 2022 (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022) il Ministro dell’economia e delle finanze ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà pari al 5% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2022) è pari all’1,25% in ragione d’anno.
L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
L’elenco sopra riportato evidenzia che, dopo aver raggiunto il minimo storico nel 2021 (0,01%), il valore del tasso di interesse legale del 2023 registra un sostanziale aumento (che tiene evidentemente conto dell’aumento dell’inflazione), tornando ai livelli della fine del secolo scorso.
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani e per il deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
In allegato il DM economia 13 dicembre 2022
È stata diffusa, dai VVF, la nota del 7 novembre, a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sul decreto 15 settembre di modifica al decreto 1 settembre 2021 sulla qualificazione dei manutentori antincendio.
Segnalano i VVF che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori (cfr. documenti Ance, in particolare quello del 26 settembre dal titolo “In vigore dal 25 settembre 2023 la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio“).
Conseguentemente è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3-“Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5-“Abrogazioni”.
Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
Chiariscono, inoltre, i VVF che, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, possono essere riconosciuti validi i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame verranno diffuse successivamente.
A far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate, inoltre, le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.
Allegati
Circ_2022_nov_07_controlli
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