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Tutte le novità su Superbonus e bonus fiscali previste dalla Manovra 2023

Il Decreto Aiuti-quater (DL 176-2022, convertito con modificazioni nella legge 6/2023) e la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) riscrivono misura e scadenze del Superbonus ed intervengono sulle regole di circolazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali. Novità anche sui tempi di vigenza del bonus barriere architettoniche e sulla misura del bonus mobili per il 2023.

È stata poi accolta, seppur per un solo anno, la proposta dell’Ance di reintrodurre la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni in classe A e B cedute dalle imprese costruttrici.

Ulteriore estensione temporale a tutto il 2023 è, infine, riconosciuta agli incentivi per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 con reddito Isee non superiore a 40.000 euro

Queste, in estrema sintesi, le novità apportate alla disciplina dei bonus fiscali in edilizia, approfondite nella Guida predisposta dall’ANCE che fa il punto sulla disciplina delle suddette agevolazioni alla luce dei contenuti innovativi della Manovra per il 2023, corredata da un allegato con le attuali scadenze del Superbonus, differenziate per soggetti beneficiari.

Disponibile, inoltre, anche il quadro normativo completo della disciplina di tutti i bonus in edilizia, con specifica evidenza delle ultime modifiche apportate dalla Manovra 2023.

Legge di Bilancio 2023: le misure fiscali per le costruzioni oltre i bonus edilizi

Riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostituiva sui premi di produttività, fino al tetto massimo di 3.000 euro lordi, erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti con reddito fino ad 80.000 euro; nuova rivalutazione delle aree edificabili dei privati, con imposta sostitutiva aumentata al 16%; assegnazione dei beni ai soci con imposta all’8% e definizione agevolata di debiti e liti fiscali.

Queste le ulteriori misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, che si aggiungono a quelle in tema di Superbonus e degli ulteriori bonus fiscali in edilizia, contenute nella legge 29 dicembre 2022n.197 – legge di Bilancio 2023, pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022 ed in vigore dal 1° gennaio 2023.

In particolare, queste le disposizioni più significative:

  • riduzione, per il 2023, al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti, entro il tetto di 3.000 euro lordi;
  • nuova rivalutazione delle aree dei privati entro il 15 novembre 2023, con imposta del 16%;
  • assegnazione agevolata dei beni ai soci entro il 30 settembre 2023 con imposta sostitutiva all’8%;
  • definizione agevolata dei debiti tributari e delle controversie pendenti.

In un Dossier riepilogativo, l’ANCE illustra le disposizioni fiscali d’interesse, diverse da quelle in tema di bonus fiscali in edilizia (oggetto, queste ultime, di uno specifico approfondimento dell’ANCE), contenute nella legge di Bilancio 2023, corredate dalla relativa disciplina normativa.

Dl Aiuti: entro gennaio le domande della pa per l’adeguamento prezzi dei materiali

Come previsto dall’articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del Decreto Aiuti (DL 50/2022), a partire dal 2 gennaio 2023 e fino al 31 gennaio 2023 le stazioni appaltanti possono presentare domanda per accedere ai Fondi, istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, per far fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali, riferiti ai SAL, relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, di opere aggiudicate sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.

Sono previste due distinte piattaforme per la presentazione delle richieste, da parte degli enti, a seconda che le opere siano prioritarie, ovvero finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR, dal Fondo complementare o che hanno visto la nomina di un Commissario Straordinario o non prioritarie.

Opere prioritarie (art. 26 co.4, lett. a))

Le richieste riferite a opere prioritarie seguono le modalità previste nel decreto direttoriale MIMS n. 6960 del 17 giugno 2022 relativo a “Modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1° agosto 2022 e fino al 31 Dicembre 2022”.

L’accesso al Fondo, è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di SAL non coperta da:

  • 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Le stazioni appaltanti devono presentare per via telematica istanza di accesso al Fondo entro il 31 gennaio 2023 per quelle tra il 1° agosto 2022 e la fine dello stesso anno.

La presentazione delle istanze di accesso alle risorse del Fondo per la compensazione dei prezzi avviene attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile al link https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it.

Ai fini dell’ammissibilità, le richieste di accesso al Fondo compilate nella piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante della Stazione appaltante ed inviate all’indirizzo PEC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. entro il 31 gennaio 2023.

Le risorse per le compensazioni vengono riconosciute dal MIT entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione dell’istanza (2 marzo 2023) e accreditate alle stazioni appaltanti entro i successivi 30 giorni (1° aprile per quanto riguarda la seconda finestra di accesso).

Qualora le richieste di acceso al Fondo risultino superiori alla dotazione prevista, le risorse verranno ripartire in misura proporzionale.

Opere non prioritarie (art. 26 co.4, lett. b))

Per le opere non prioritarie le procedure sono previste nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.381 del 6 dicembre 2022, recante le modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 381 del 27 dicembre 2022), e dalla Legge di Bilancio per il 2023 (art.1, co. 458 della L. 197/2022.

Il Fondo dotato, per il 2023, di 550 milioni di euro, è ripartito tra “piccola impresa” (34%), “media impresa” (33%) e “grande impresa” (33%), secondo i requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

L’accesso al Fondo è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di SAL, eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, non coperta da risorse proprie derivanti da:

  • 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Le stazioni appaltanti devono presentare per via telematica istanza di accesso al Fondo entro le ore 16 del 31 gennaio 2023 attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it, attivata a partire dal 2 gennaio 2023.

La richiesta di accesso al Fondo, generata dalla suddetta piattaforma, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente e trasmessa all’indirizzo PEC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. entro e non oltre la stessa giornata del 31 gennaio 2023.

Il Ministero delle infrastrutture assegna le risorse a ciascuno degli enti in funzione dell’importo complessivo degli stati di avanzamento lavori, ripartiti per piccola, media e grande impresa.

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo, e nelle more dello svolgimento della relativa attività istruttoria, il Ministero delle infrastrutture può riconoscere a ciascuno ente richiedente un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Qualora le richieste di acceso al Fondo risultino superiori alla dotazione prevista per ciascuna categoria di impresa, le risorse verranno ripartire in misura proporzionale, nell’ambito delle risorse assegnate a ciascuna categoria di impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese gli enti assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all’impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le stesse imprese.

Le risorse assegnate agli enti sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Bonus edilizi e Soa: dal 1° gennaio 2023 obbligo per lavori superiori a 516 mila euro

L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.

La norma, in vigore dal 21 maggio 2022, ha acquisito in realtà piena efficacia solo dallo scorso 1° gennaio 2023. Tale entrata in vigore “differita” è stata voluta dal legislatore proprio per consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi che gli Organismi preposti al rilascio dell’attestazione Soa di prassi impiegano.

 La formulazione della norma ha sollevato in questi primi mesi di vigenza una serie di dubbi interpretativi che ANCE ha cercato di sciogliere adottando una linea di coerenza sia con la lettera ma soprattutto con la ratio della disposizione. Quest’ultima risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla sicurezza sismica e ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a operatori che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

La norma vuole, infatti, offrire uno strumento di garanzia soprattutto per quei lavori di maggiori dimensioni per i quali appare imprescindibile che gli stessi diano prova di un elevato livello di affidabilità.

 Di seguito si fornisce un’analisi commentata dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Quali imprese devono essere attestate SOA?

La norma si applica a tutte le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura).

L’impresa che assume il ruolo di General Contractor non eseguendo direttamente i lavori ma occupandosi esclusivamente del coordinamento delle varie attività, deve possedere l’attestazione SOA?

In coerenza con la lettera della norma, si deve ritenere che nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA

Il general contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516 mila euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma. 

Le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di appalto con il general contractor dovranno essere qualificate solo se l’importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516 mila euro.

SOGLIA DI RIFERIMENTO

La soglia dei 516.000 euro va rapportata all’importo dei lavori complessivi dell’intervento ammissibile al Superbonus/altri bonus edilizi oppure tale limite riguarda il singolo contratto di appalto finalizzato alla realizzazione dell’intervento?

L’interpretazione della norma lascia chiaramente intendere che il riferimento sia all’importo complessivo dei lavori così come definito nel singolo contratto di appalto/subappalto, che deve essere pertanto superiore ai 516.000 euro. Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale sia invece superiore.

CLASSIFICHE E CATEGORIE SOA

Si deve ritenere applicabile il sistema di categorie e classifiche previsto per gli appalti pubblici?

Il riferimento all’art. 84 D. Lgs. 50/2016 operato dall’articolo 10-bis rappresenta un mero rinvio ad altra disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Finalità della norma non è di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico (non è, ad esempio, applicabile l’istituto dell’avvalimento), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa.

Pertanto a parere dell’ANCE è conforme allo spirito della norma ritenere che non vi debba essere un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Seguendo questa linea interpretativa,  e in assenza di chiarimenti divergenti da parte delle autorità preposte, ANCE ritiene possibile considerare idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una delle seguenti categorie che risultano quindi coerenti con i lavori oggetto dei bonus:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma a parere di ANCE e salvo successive interpretazioni difformi da parte delle autorità preposte,  si può ritenere sufficiente il possesso della prima classifica.

MODALITA’ TEMPORALI DI ATTUAZIONE DELL’OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA

Da quando decorre l’obbligo della SOA quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali?

L’articolo 10-bis è in vigore dal 21 maggio 2022 ma la decorrenza degli obblighi ha scadenze temporali differenziate.

Ai fini della decorrenza dell’obbligo di qualificazione assumono rilevanza le date indicate al primo comma dell’articolo 10-bis che prevedono una gradualità:

  • il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  • l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovrà essere affidata alternativamente:

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;
  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3). 

Tali obblighi di qualificazione riguardano, secondo le scadenze sopra riportate, anche i contratti di appalto/subappalto che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sottoscritti dal 21 maggio 2022 ed i cui lavori siano ancora in corso di esecuzione.

ESCLUSIONI

A quali contratti di appalto non si applicano le previsioni contenute nell’articolo 10-bis?

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano in ogni caso:

  • ai contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
  • ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. La norma richiede che deve poter essere possibile dimostrare la data certa della sottoscrizione. Al riguardo si dovrebbe ritenere che tale requisito possa essere soddisfatto anche facendo riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, mediante richiamo nel verbale di assemblea di condomino o con altre modalità similari tracciabili.

VERIFICHE

Chi è il soggetto tenuto a verificare che l’impresa abbia i requisiti richiesti dalla norma?

Poiché l’affidamento ad imprese che siano in possesso della qualificazione è requisito necessario ai fini dell’accesso agli incentivi fiscali sarà, in primo luogo, onere e interesse del committente effettuare tale verifica.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto specificato al comma 1 lettera b), è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione (es. diniego dell’attestazione SOA) espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali. Il committente a quel punto dovrà affidare la prosecuzione dei lavori ad altra impresa che dimostri, secondo le decorrenze previste, il possesso della qualificazione.

Deve infatti  ritenersi applicabile il comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

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