HomeVarie

Varie

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.38

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblcato il bollettino degli Appalti n°38 del 21 Settembre 2015.

Detrazione del 65% - Applicabilità per i fabbricati locati

Riconosciuta l'applicabilità della detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica anche in caso di lavori eseguiti sui fabbricati locati dalle società.

\r\n

Lo prevede la sentenza della CTR Lombardia n.2692 del 15 giugno 2015 che, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, contrasta quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, nella R.M. 340/E/2008, in materia di applicabilità del bonus energetico del 65% nell'ipotesi di interventi eseguiti su fabbricati locati.

\r\n

In particolare, nel caso di specie esaminato dalla sentenza, l'applicabilità del beneficio era stata negata ad un'impresa immobiliare che aveva effettuato i lavori di risparmio energetico su tre unità immobiliari possedute e destinate alla locazione.

\r\n

Al riguardo, gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate avevano contestato la fruibilità della detrazione nel presupposto che gli immobili oggetto degli interventi non potessero essere qualificati come "strumentali", anche se accatastati come uffici (A/10), poiché non venivano utilizzati direttamente nell'attività d'impresa.

\r\n

L'Amministrazione finanziaria denegava la spettanza della detrazione sulla base dell'orientamento espresso con la R.M. 340/E/2008, con il quale è stato chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, l'agevolazione deve essere riconosciuta unicamente per i lavori effettuati su fabbricati "strumentali"[1].

\r\n

In sostanza, a parere dell'Agenzia delle Entrate, per le imprese il beneficio deve essere riferito esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi, circostanza che non si verifica nell'ipotesi in cui gli immobili riqualificati sono locati a terzi.

\r\n

Sulla base di tale orientamento, pertanto, sarebbero esclusi dall'agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o strumentali.

\r\n

Ora, con la sentenza n.2692/2015, i giudici tributari respingono, ancora una volta[2], la posizione dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, per le imprese, la citata limitazione alla fruizione del beneficio «non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un'interpretazione arbitraria dell'Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo».

\r\n

Infatti, come sostenuto dall'ANCE fin dall'introduzione dell'agevolazione, né la norma istitutiva[3], né le relative disposizioni attuative[4] pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell'immobile su cui eseguire gli interventi agevolati.

\r\n

Tenuto conto delle numerose e sempre più frequenti pronunce giurisprudenziali in tal senso, si auspica che l'Agenzia delle Entrate riveda il proprio orientamento, riconoscendo l'applicabilità della detrazione del 65% anche per i lavori eseguiti sui fabbricati delle società destinati alla locazione.

\r\n

[1]Cfr. ANCE "Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili locati da parte delle imprese" – ID n.1347 del 4 agosto 2008.
[2] Cfr., da ultimo, la sentenza della CTR Lombardia n.2549 del 18 maggio 2015 – ANCE "Detrazione per le ristrutturazioni edilizie - Termini di accertamento" - ID n.21266 del 9 luglio 2015. Per completezza, cfr. anche le sentenze delle CTP Varese n.94/2013, CTP Lecco n.54/2013 e CTP Como n.109/2012.
[3] Introdotta art.1, commi 344-349, legge 244/2007.
[4] Contenute nel D.M. 19 febbraio 2007.

\r\n

sentenza della CTR Lombardia n.2692 del 15 giugno

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblcato il bollettino degli Appalti n°37 del 14 Settembre 2015.

Prevenzione incendi: pubblicate le nuove norme tecniche

Entreranno in vigore il prossimo novembre le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di cui al d.P.R. n° 151 del 2011. Si rimanda alla lettura della circolare n.61, pubblicata nell'area riservata.

Credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere

Diventa operativo il credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, che effettuano interventi di ristrutturazione nei propri edifici[1].
Come noto, infatti, l'art. 10 del DL 83/2014 (cd. "Decreto cultura"), convertito con modificazioni nella legge 106/2014, ha riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di:
· manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. "Testo unico dell'edilizia");
· incremento dell'efficienza energetica;
· eliminazione delle barriere architettoniche.
Si ricorda che il medesimo art. 10 ha previsto, altresì, che il credito d'imposta può essere riconosciuto anche alle imprese alberghiere che acquistano mobili e componenti di arredo da destinare, in via esclusiva, alle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano "dismessi" dall'attività d'impresa prima del periodo d'imposta successivo all'acquisto.
A tal riguardo, è stato emanato il Decreto attuativo 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter fruire del credito d'imposta di cui all'art. 10 del DL 83/2014[3], sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande.
Inoltre, il citato decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell'agevolazione, stabilisce:
- i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
- l'indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell'ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall'art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001;
- le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato.
Sul punto l'ANCE ha predisposto un dossier riepilogativo sulla disciplina fiscale e le modalità operative per accedere al beneficio.
[1] Cfr. ANCE "Conversione in legge del DL 83/2014 (cd. "Decreto Cultura") – Misure fiscali" - ID n. 17258 dell'1 agosto 2014.
[2] L'importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d'imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro). Tale precisazione non può che essere accolta con favore dall'ANCE visto che, da una prima lettura della norma, l'agevolazione sembrava fosse attribuita nel limite massimo di 200.000 euro.
[3] Si ricorda, che l'emanazione del decreto attutivo è prevista dall'art. 10, co. 4, del DL 83/2014.

\r\n

3 allegati

\r\n

Dossier riepilogativo_ALL1
Art. 10 del DL 83-2014_ALL2
Decreto attuativo 7 maggio 2015_ALL3

More Articles...

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS