Vi informiamo che Sabato 28 maggio, con inizio alle ore 9.00, si terrà presso ANCE Agrigento in via Artemide n.3, un convegno dal titolo "Edilizia 2.0 – Costruire ambienti sostenibili", tra gli operatori economici e la Building in the Word S.r.l.
\r\nLa Building in the Word S.r.l. da anni produce ed importa sistemi e soluzioni brevettate atte al beneficio energetico nel campo dell'edilizia moderna, producendo massetto termico acustico alleggerito GMIX ed importando il brevetto T-SONIK, attivatore idrodinamico ad ultrasuoni per l'acqua.
\r\nCome PURE HEALTH, autoigienizza definitivamente pavimentazioni e qualunque superficie con l'attivazione del biossido di titanio in modo definitivo e permanente.
\r\nInvitiamo pertanto le aziende ed i professionisti a partecipare all'incontro.
\r\nIn allegato: Programma
Le imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, agevolati con il "bonus del 65%", non sono obbligate ad acquisire la detrazione spettante ai condomini "incapienti", a parziale scomputo del pagamento loro dovuto per i lavori realizzati.
\r\nRiconosciuta, inoltre, la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica realizzati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, su edifici posseduti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolarianche se concessi in locazione, purché adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
\r\nQuesti alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate commenta alcune delle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016), ivi comprese quelle relative alla detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2016 (art. 1, co.74, lett.a, e co.87, legge 208/2015).[1].
\r\nSul punto, anche con riferimento all'ultima proroga, l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità dei chiarimenti e dei provvedimenti già dettati in materia, salvo ulteriori aggiornamenti che potrebbero essere introdotti, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, per tenere conto dell'adeguamento degli standard energetici.
\r\nIn merito alle ulteriori novità relative alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, contenute della legge di Stabilità 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito illustrati.
\r\nDetrazione del 65% per le "fasce deboli"
\r\nL'art. 1, comma 74, della legge n. 208/2015, ha previsto a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. "fasce deboli", un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici.
\r\nIn particolare, tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione della propria quota di detrazione IRPEF del 65% alle imprese, che hanno realizzato i lavori condominiali, alle quali viene così riconosciuto un corrispondente credito d'imposta, a titolo di pagamento della quota di spese dovute dal soggetto incapiente, secondo le modalità che sono state definite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.43434 del 22 marzo 2016[2].
\r\nSul punto, la C.M. 20/E/2016, oltre ad individuare analiticamente le categorie di soggetti incapienti[3] che possono utilizzare tale modalità alternativa di fruizione del beneficio, fornisce un importante chiarimento, secondo cui l'impresa che ha eseguito i lavori non è obbligata ad accettare, in luogo del pagamento dovuto, il citato credito d'imposta.
\r\nDiversamente, nell'ipotesi in cui l'impresa decida di accettare, per la quota dovuta dal soggetto incapiente, tale modalità di pagamento, gli verrà riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare in dieci rate annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.
\r\nSul punto, la Circolare n. 20/E/2016 chiarisce che la quota del credito annuale potrà essere utilizzata dall'impresa in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997), mentre l'eventuale quota non fruita nell'anno sarà utilizzabile nei periodi successivi, non potendo essere chiesta a rimborso.
\r\nRiqualificazione energetica immobili IACP concessi in locazione
\r\nCome noto, l'art.1, co.87, della legge di Stabilità 2016, ha previsto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, l'estensione dell'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici anche in favore degli interventi energetici eseguiti sugli immobili posseduti dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP).
\r\nSul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, stante il rilevante ruolo sociale svolto da tali enti, la detrazione del 65% si applica anche agli interventi di efficienza energetica realizzati sugli immobili concessi in locazione, a condizione che siano adibiti ad edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati.
\r\nA parere dell'Agenzia, tale estensione costituisce una deroga al principio di carattere generale affermato dalla stessa Amministrazione, in base al quale sono esclusi dall'agevolazione gli interventi energetici eseguiti sugli immobili delle imprese concessi in locazione a terzi o destinati alla vendita[4].
\r\nSul punto, l'ANCE sta reiterando le proprie azioni di contrasto a tale restrittivo orientamento, che non trova fondamento né nel dettato normativo (che non pone alcun vincolo sulla destinazione degli immobili agevolati), né nella ratio stessa dell'agevolazione, chiaramente diretta a stimolare un processo di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, a prescindere dall'utilizzo del fabbricato oggetto di riqualificazione.
\r\nIn senso conforme alla tesi ANCE si è tra l'altro espressa anche la giurisprudenza di I grado, con alcune Sentenze che hanno appunto riconosciuto l'agevolazione anche per interventi energetici eseguiti sugli immobili delle imprese concessi in locazione a terzi[5].
\r\nDispositivi multimediali e domotica
\r\nUlteriore novità, contenuta nell'art. 1, co. 88, della legge n. 208/2015, riguarda l'estensione del beneficio cd. del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.
\r\nA tal riguardo, nella C.M. n. 20/E/2016, l'Agenzia delle Entrate descrive le caratteristiche e le funzioni che tali dispositivi devono avere per essere agevolati, in particolare:
\r\n- mostrare i consumi energetici degli impianti, mediante la fornitura periodica di dati ed informazioni;
\r\n- rivelare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
\r\n- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale delle apparecchiature anche lontano.
\r\nInoltre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, stante il dettato normativo e la relativa relazione tecnica, la detrazione del 65% si applica anche nelle ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di tali dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.
\r\nA tal riguardo, alla luce del silenzio del dettato normativo relativamente all'importo massimo di detrazione fruibile per tali spese, la Circolare n. 20/E ritiene che il bonus energetico per i suddetti dispositivi ed interventi di domotica possa essere calcolato nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite.
\r\n[1] Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[2] Cfr. ANCE "Detrazione del 65% per le fasce deboli – Il Provvedimento dell'AdE" - ID n. 24159 del 24 marzo 2016.
[3] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. "fasce deboli", i contribuenti di cui all'art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
- pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
- lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
- soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
[4]Cfr. ANCE "Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili locati da parte delle imprese" – ID n. 1347 del 4 agosto 2008 e ANCE "Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili merce" – ID n. 1330 del 17 luglio 2008.
[5] Cfr. ANCE "Detrazione per le ristrutturazioni edilizie - Termini di accertamento"- ID n. 21266 del 09 luglio 2015;CTR Lombardia, Sent. n.2692/2015 e, nello stesso senso, CTP Varese, Sent. n.94/2013; CTP Lecco, Sent. n.54/2013 e CTP Como, Sent. n.109/2012
1 allegato
\r\nPienamente accolta la tesi dell'ANCE: la detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B opera, non solo per le case di nuova costruzione, ma anche per le abitazioni incisivamente ristrutturate e, in questa ipotesi, risulta cumulabile con il "bonus edilizia" spettante in caso di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese.
\r\nCosì si esprime l'Agenzia delle Entrate con la CM 20/E del 18 maggio 2016, nella quale, tra l'altro, viene finalmente affrontata, in senso positivo, una delle principali questioni evidenziate dall'ANCE sull'operatività del nuovo incentivo introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 208/2015), che, in un primo momento, la stessa Agenzia delle Entrate aveva limitato all'acquisto delle sole abitazioni di nuova costruzione e non anche a quelle incisivamente riqualificate[1].
\r\nIn particolare, in perfetta linea con la tesi associativa, la citata CM 20/E2016 fornisce, ora, gli attesi chiarimenti su alcuni importanti aspetti legati all'operatività dell'agevolazione, di seguito sintetizzati.
\r\n· Concetto di "impresa costruttrice" cedente ed estensione dell'incentivo all'acquisto di abitazioni ristrutturate
\r\nSuperando il precedente chiarimento fornito in occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate accoglie ufficialmente quanto sostenuto dall'ANCE circa l'ammissibilità di un concetto più ampio di "impresa costruttrice", che la norma agevolativa individua quale soggetto cedente le abitazioni agevolate[2].
\r\nIn questa definizione, infatti, possono rientrare appieno anche le imprese che, sulla medesima abitazione, hanno eseguito direttamente (o tramite affidamento in appalto a terzi) interventi incisivi di recupero edilizio, consistenti nel restauro e risanamento conservativo o nella ristrutturazione edilizia o urbanistica (di cui all'art.3, co.1, rispettivamente, lett. c-d-f, del DPR 380/2001).
\r\nCiò nel presupposto che, intervenendo incisivamente su un edificio esistente, viene a realizzarsi un manufatto con caratteristiche strutturali ed energetiche del tutto equiparabili ad una nuova costruzione.
\r\nQuesto fa sì che la detrazione del 50% dell'IVA può legittimamente operare per l'acquisto, non solo di abitazioni di nuova costruzione cedute dalle "imprese costruttrici", ma anche di quelle incisivamente recuperate, cedute dalle "imprese ristrutturatrici", sempreché, naturalmente, siano in classe energetica A o B e siano acquistate entro il 31 dicembre 2016 (termine di vigenza dell'agevolazione).
\r\nInoltre, su stessa ammissione dell'Agenzia, tale «interpretazione risulta coerente con la ratio della norma, diretta a "equilibrare" il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva (tra le quali sono comprese anche le cessioni di abitazioni oggetto di incisivi interventi di recupero edilizio) rispetto alle medesime operazioni soggette all'imposta di registro».
\r\n· Acquisto di abitazioni e pertinenze
\r\nSempre in linea con quanto sostenuto dall'ANCE, la CM 20/E/2016 ammette che, in caso di acquisto congiunto dell'abitazione energetica e delle sue pertinenze (es. cantina, posto auto, etc), la detrazione possa calcolarsi assumendo il 50% dell'IVA pagata sull'intero acquisto (comprensivo quindi sia dell'unità abitativa che delle unità ad essa pertinenziali).
\r\nCiò, tuttavia, solo se l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'abitazione agevolata e che, nel rogito, sia data evidenza del vincolo pertinenziale[3].
\r\n· Cumulo con la detrazione del 50% (ex 36%) per l'acquisto di abitazioni ristrutturate
\r\nAnche su questo punto, l'Agenzia delle Entrate conviene pienamente con la tesi associativa, circa la possibilità, in assenza di un espresso divieto normativo, che il contribuente, che acquisti un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato, possa beneficiare sia della detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto, sia del "bonus edilizia" (ossia della detrazione IRPEF del 36%, potenziata al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2016), applicabile in caso di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese cedenti (art.16-bis, comma 3, del TUIR-DPR 917/1986).
\r\nTale ultima detrazione è pari al 50% di un importo forfettario pari al 25% del prezzo di acquisto dell'immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti.
\r\nIn tale ipotesi, al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni e nel rispetto del dettato normativo, la cumulabilità dei due benefici opera nel seguente modo:
\r\nla detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto dell'abitazione in classe energetica A o B opera sull'intero importo dell'IVA dovuta sull'acquisto;
la detrazione IRPEF del 36%-50%, riconosciuta per l'acquisto della medesima abitazione (facente parte di un fabbricato integralmente ristrutturato), opera sul 25% del prezzo d'acquisto, comprensivo solo dell'IVA rimastaeffettivamente a carico del contribuente (ossia il restante 50%).
Ad esempio, un contribuente che acquista da un'impresa di ristrutturazione un'abitazione, con le agevolazioni "prima casa", all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + IVA al 4% pari a 8.000 euro, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:
- alla detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto dell'abitazione, che sarà pari a 4.000 euro (50% x 8.000 euro);
\r\n- alla detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo dell'abitazione rimasto a suo carico, ossia al netto dell'ammontare dell'IVA oggetto della precedente agevolazione. Il prezzo "netto" da assumere è, quindi, pari a 204.000 euro (208.000 – 4.000) ed il 25% di questo è pari a 51.000 euro, per cui la detrazione complessiva sarà pari a 25.500 euro (50% x 51.000 euro).
\r\nIn tal modo, sul medesimo acquisto, il contribuente potrà contare su incentivo totale pari a 29.500 euro, da ripartire in 10 anni.
L'Agenzia giunge alle stesse conclusioni, anche nel caso di box pertinenziale acquistato contestualmente all'abitazione agevolata con la detrazione del 50% dell'IVA. Difatti, anche l'acquisto di box di nuova costruzione, pertinenziale ad abitazione, può legittimamente fruire anche del "bonus edilizia" (art.16-bis del TUIR – DPR 917/1986), ossia della detrazione del 50%, da calcolarsi, in questa ipotesi, sul costo di costruzione attestato dall'impresa cedente, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.
Ad esempio, un contribuente che acquista, dall'impresa costruttrice, un'abitazione, con le agevolazioni "prima casa", e un box pertinenziale di nuova costruzione ad un prezzo complessivo (abitazione più pertinenza) di 200.000 euro + IVA al 4% pari a 8.000 euro, per un totale di 208.000 euro, e con costo di costruzione del box attestato dall'impresa pari a 10.000 più IVA al 4%, ossia di 10.400 euro, avrà diritto:
\r\n- alla detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto dell'abitazione e del box, che sarà pari a 4.000 euro (50% x 8.000 euro);
\r\n- alla detrazione del 50% calcolata sul costo di costruzione del box rimasto a suo carico, da assumere al netto dell'ammontare dell'IVA applicata sul costo di costruzione già compreso nell'agevolazione precedente (pari al 50% di 400 euro = 200 euro). Questa seconda detrazione sarà quindi pari a 5.100 euro (50% x 10.200 euro)
\r\nIn questa ipotesi, pertanto, il contribuente avrà diritto ad una detrazione IPREF complessiva pari a 9.100 euro, da ripartire in 10 anni.
\r\n· Acconti versati prima del 2016
\r\nIn merito agli acconti versati entro il 2015, in relazione ad acquisti formalizzati nel 2016 (annualità agevolata), l'Agenzia conferma il proprio restrittivo orientamento, già formalizzato nella precedente CM 12/E/2016, in base al quale, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo agevolato, ossia nel 2016.
\r\nCiò, di fatto, esclude la possibilità di fruire dell'agevolazione in relazione all'IVA pagata per gli acconti corrisposti nel 2015, ancorché l'acquisto dell'abitazione (e, quindi, la stipula del rogito definitivo) avvenga nel 2016.
\r\nCome noto, l'ANCE ha da subito espresso la sua contrarietà in merito a tale stretta applicazione del principio di cassa, considerato che il beneficio è vincolato alla stipula del rogito d'acquisto (entro l'anno 2016) e non anche alla data del pagamento del prezzo.
\r\nIn merito, si evidenzia, comunque, che l'ANCE ha già intrapreso le più opportune iniziative presso il Governo per ottenere la proroga, almeno per un ulteriore triennio, dell'agevolazione in oggetto.
\r\nL'estensione temporale dell'incentivo, oltre a permettere l'avvio di nuovi cantieri e di nuove attività produttive, consentirebbe, dal punto di vista operativo, di superare anche la problematica relativa al versamento di acconti in annualità precedenti a quelli di stipula del rogito (ad esempio, qualora l'incentivo rimanesse in vigore anche nel 2017, potrebbe essere agevolato il 50% dell'ammontare dell'IVA assolta sugli acconti pagati nel 2016 – annualità agevolata- in relazione a rogiti formalizzati nel 2017 – annualità anch'essa agevolata).
\r\nPer il resto, devono intendersi confermate anche le ulteriori precisazioni già contenute nella citata CM 12/E/2016, in base alle quali è del tutto irrilevante:
la data di fine lavori di costruzione dell'abitazione, purché l'acquisto sia soggetto ad IVA[4],
la circostanza che, prima dell'acquisto, l'abitazione agevolata sia stata locata dall'impresa costruttrice cedente.
[1] Cfr. ANCE "Il Pacchetto casa della Stabilità 2016 – Chiarimenti ufficiali dell'AdE" - ID N. 24370 dell'11 aprile 2016; ANCE "Detassazione acquisto abitazioni in classe A o B – Studio Notariato n.7-2016/T" - ID n. 24005 del 10 marzo 2016; ANCE "Detassazione acquisto abitazioni in classe A o B –Questioni aperte" - ID n. 23551 del 2 febbraio 2016; "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID N. 23273 del 13 gennaio 2016 e "DdL di Stabilità 2016 – Detassazione acquisto abitazioni in classe A o B" - ID n. 23054 del 15 dicembre 2015.
[2] In particolare, l'art.1, co.56, della legge 208/2015 così recita, testualmente:
«Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.».
[3] Cfr., in tal senso (seppur in altri ambiti applicativi), CM 24/E/2004, CM 108/1996 del MEF e RM 181/E/2008.
[4] In particolare, ai sensi dell'art.10, co.1, n.8-bis, del DPR 633/1972, il trasferimento di abitazioni è soggetto ad IVA obbligatoria se la cessione avviene entro 5 anni dal termine dei lavori, o ad IVA su opzione dell'impresa costruttrice/ristrutturatrice cedente, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla fine dei lavori.
Rimborso prioritario del credito IVA derivante dalle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, assoggettate al meccanismo del "reverse charge", ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.
\r\nLo prevede il Decreto del Ministro dell'economia e finanze 29 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 13 maggio 2016[1].
\r\nIn particolare, il rimborso del crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla richiesta, opera già a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2016.
\r\nIl D.M. 29 aprile 2016 amplia, così, la platea dei soggetti che possono accedere ai rimborsi IVA prioritari, includendovi anche le imprese del settore edile che seguono lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici per i quali, come noto, dal 1° gennaio 2015 si applica il meccanismo dell'inversione contabile (cfr. art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972)[2].
\r\nPer quel che riguarda il comparto delle costruzioni, quindi, tale nuova fattispecie si aggiunge al rimborso IVA prioritario già riconosciuto dal 2007 per le prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile[3].
\r\nRestano ferme, anche alla luce delle citate novità, le condizioni per ottenere il rimborso, stabilite dalla normativa di riferimento (art.2 del D.M. 22 marzo 2007), che devono verificarsi contestualmente, quali:
\r\no esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
\r\no eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore a:
\r\n- 10.000 euro, in caso di rimborso annuale,
- 3.000 euro, in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
o eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
\r\nSempre in tal ambito, si ricorda che il rimborso prioritario del credito IVA viene riconosciuto anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A., che comportano l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment" – art.17-ter del D.P.R. 633/1972)[4].
\r\nIn ogni caso, resta confermato che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate al "reverse charge", ovvero alla "scissione dei pagamenti" può essere utilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione "orizzontale" o "esterna", mediante Modello F24).
\r\n[1] In attuazione dell'art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972. Il D.M. 29 aprile 2016 ha modificato l'art.1 del D.M. 22 marzo 2007, relativo alle prestazioni assoggettate al "reverse charge" che consentono di richiedere i rimborsi IVA prioritari.
[2]Introdotto dall'art.1, co.629, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015) – cfr. ANCE "Estensione del reverse charge – C.M. 37/E/2015" - ID n.23162 del 23 dicembre 2015 e "Estensione del reverse charge – C.M. 14/E/2015" - ID n.19936 del 30 marzo 2015.
[3]Ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972 e del D.M. 22 marzo 2007.
[4]Cfr. D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015 – ANCE "Split Payment – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015" - ID n.19559 del 4 marzo 2015. Al riguardo, si ricorda che i soggetti che eseguono operazioni nei confronti della P.A., sottoposte allo "split payment" possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza il rispetto delle condizioni di cui al citato D.M. 22 marzo 2007.
1 allegato
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.21 del 23 maggio 2016.