Il 13 giugno 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie del bando per il nuovo Piano Asili Nido 2024, previsto dell’avviso pubblico MIM del 15 maggio 2024 – n. 68047 in attuazione del Decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024. Il piano rientra nel PNRR (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1) e ha l’obiettivo di ridurre i divari territoriali nei servizi per l’infanzia e supportare le famiglie, favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Secondo quando diffuso dal Ministero, con un finanziamento di 734,9 milioni di euro, il piano prevede la realizzazione di 838 nuovi interventi in 845 Comuni beneficiari, che si aggiungono ai 2.228 interventi precedentemente autorizzati e tuttora in corso di realizzazione. Il nuovo Piano prevede la realizzazione di circa 31.600 nuovi posti di asili nido di età 0-2 anni, utili per il raggiungimento del target finale previsto dal PNRR (150.480 nuovi posti).
Come specificato nel decreto, i 734,9 milioni di euro di finanziamenti provengono da diverse fonti:
1) Economie complessive derivanti da rinunce, decadenze e definanziamenti:
2) Risorse Aggiuntive:
Sono stati ammessi a finanziamento i Comuni con almeno 60 bambini nella fascia 0-2 anni e con una copertura del servizio di asili nido inferiore al 33%. Era prevista, inoltre, la possibilità di finanziare anche i comuni più piccoli in forma aggregata con altri Comuni limitrofi.
Dall’analisi delle graduatorie emerge che la maggior parte dei finanziamenti sarà destinata al Sud (64,8%), in particolare alla Campania (20%) e alla Sicilia (19,9%).
I comuni dovranno rispettare un cronoprogramma procedurale che prevede l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024 al fine di rispettare i successivi target e le milestone del PNRR.
In allegato è disponibile un dossier Ance con la ripartizione regionale degli interventi ammessi a finanziamento e al link seguente tutta la documentazione ministeriale sul nuovo Piano Asili Nido 2024: https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-asili-nido/
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È stato pubblicato sul sito del Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (come comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023), il Bando per il finanziamento dei progetti nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, adottato in attuazione della Legge 158/2017.
Si ricorda che tale legge, al fine di favorire lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ha stanziato specifiche risorse nell’ambito di un apposito Fondo, per il cui utilizzo è prevista la predisposizione e pubblicazione di un Bando le cui caratteristiche sono state definite con il Dpcm 16 maggio 2022
Al Bando possono partecipare gli enti locali con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, come individuati nell’Allegato A del Dpcm 23 luglio 2021 mediante la presentazione di progetti di investimento pubblico che, una volta selezionati, formeranno tutti insieme il “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”
Di seguito i principali contenuti del Bando.
Oggetto e finalità (art.2)
Il Piano nazionale è finalizzato a:
Enti destinatari e modalità di partecipazione (Art.3)
Ciascun comune ricompreso nell’elenco sopra indicato può presentare un solo progetto, singolarmente o in convenzione o per il tramite di un’unione di comuni a cui lo stesso comune appartiene.
Importo massimo e condizioni di erogazione del finanziamento (art.4)
L’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato singolarmente da ogni Comune è pari a 700 mila euro. Nel caso di progetti presentati in forma associativa, invece, tale importo è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’unione presenta il progetto.
Modalità e termini di presentazione delle domande (artt. 5 e 9)
Gli enti interessati, entro il termine perentorio di 25 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale e cioè entro il 9 agosto prossimo, devono, attraverso una specifica procedura telematica, compilare il questionario disponibile sul sito del “Dipartimento Casa Italia”, indicando un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC).
Attribuzione dei punteggi (art.6)
A ciascun progetto potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100, nel rispetto di specifici criteri di assegnazione indicati nella nota metodologica allegata al DPCM 16 maggio 2022 “Predisposizione del Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.
Procedura di valutazione delle proposte progettuali (art.7)
I progetti verranno valutati da un’apposita Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Commissione, per ciascun progetto:
In seguito, la Commissione predisporrà la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento che sarà trasmessa al Capo del Dipartimento Casa Italia per il successivo inoltro all’Autorità politica, la quale procederà, con decreto, all’individuazione dei progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili.
Si evidenzia, infine, che nel caso in cui si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il bando consente la possibilità di attingere, anche successivamente, alla graduatoria per ulteriori progetti da finanziare.
In allegato il “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”
Entrato in vigore il 4 dicembre il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 che disciplina “i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. A partire da tale data quindi saranno abrogati i precedenti CAM edilizia contenuti nel D.M. 11 2017.
Nel merito dei contenuti si segnala che il decreto n. 256, come auspicato dall’Ance, contiene, principalmente regole progettuali ed ha come scopo principale quello di rivedere ed aggiornare i precedenti criteri in considerazione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale, al fine di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici pubblici.
Tra le principali novità si sottolinea innanzitutto la nuova articolazione del decreto che, rispetto al passato, distingue in modo più chiaro i criteri da adottare per l’affidamento, rispettivamente:
a) del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) dei lavori per interventi edilizi;
c) del servizio di progettazione e lavori per interventi edilizi, congiuntamente.
Altro elemento di grande novità è il richiamo, tra i criteri premianti, agli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”), che devono essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità”. Tale previsione, come è chiarito nelle premesse del provvedimento, persegue l’obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Si evidenzia altresì che, in linea con quanto auspicato dall’Ance, è stato spostato tra i criteri premianti il possesso di sistemi di gestione ambientale (Emas, Regolamento 1221/2009, o norma UNI EN ISO 14001); è stata quindi eliminata la previsione in base alla quale era obbligatorio il possesso di tali certificazioni ambientali.
Scompare anche il piano di gestione dei rifiuti, mentre viene ribadito che nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. Rispetto al passato però viene chiarito che tali indicazioni dovranno essere previste nel progetto e, come per tutti gli altri criteri, illustrate nella Relazione CAM, predisposta sempre dal progettista.
È stata infine semplificata e snellita la disciplina sulla “materia riciclata o recuperata” ed i relativi adempimenti, così come anche quella relativa al consumo di suolo e alla permeabilità della superficie territoriale.
In allegato il decreto 256 del 23 giugno 2022
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, il decreto n. 152 del 27 settembre 2022, che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Il decreto, composto da otto articoli e tre allegati tecnici, entrerà in vigore il 4 novembre 2022, ma per i successivi 6 mesi sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio: lo stabilisce l’art. 7 in base al quale in questi centottanta giorni il ministero valuterà le modifiche da apportare ai criteri tecnici fissati, per tenere conto delle criticità applicative emerse. Per essere considerati “aggregati recuperati” i materiali devono infatti rispettare i parametri elencati nell’Allegato 1, che in molti casi rischiano di essere troppo stringenti e quindi di non consentire il recupero di importanti quantitativi di rifiuti inerti, vanificando la portata applicativa del decreto stesso.
L’obiettivo della norma, quindi, in linea con quanto auspicato dagli operatori del settore, è quello di assicurare una attenta valutazione degli impatti delle prescrizioni contenute nel decreto sul recupero dei rifiuti inerti, che rappresentano, tra l’altro, il flusso più importante di rifiuti speciali prodotti in Italia.
Per quanto riguarda l’adeguamento delle autorizzazioni al recupero, gli operatori avranno tempo fino al 3 maggio 2023 per presentare l’apposita istanza o comunicazione all’autorità competente e in questo periodo continueranno ad applicarsi le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere.
In allegato il decreto n. 152 del 27 settembre 2022
Allegati
Decreto_27-09-22_n_152
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È stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica, lo scorso 15 luglio, il decreto che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e superato il vaglio della Commissione Europea, è quindi ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto, composto da 8 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904), i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici), nonché gli obblighi documentali.
Il provvedimento prevede, inoltre, una fase di monitoraggio nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, nell’ambito della quale sarà possibile la revisione dei criteri, stabiliti nel decreto stesso ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per tenere conto delle evidenze emerse. Si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà quindi una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano – vale la pena ricordarlo – il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti in Italia e in Europa.
Gli operatori avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni: i titolari di autorizzazioni – ai sensi dell’art. 216 o del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 – dovranno presentare, rispettivamente, un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di adeguamento, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Si segnala, infine, che durante questo periodo di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate. Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni. Anche in questo caso si tratta di una novità rispetto a quanto previsto negli altri decreti “end of waste” sinora adottati.