In risposta ad un interpello proposto dalla Cgil, in tema di esatta interpretazione della compatibilità tra il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuito per assistere i familiari con disabilità (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992) e le ferie programmate, il Ministero del Lavoro ha precisato, nell'allegata nota, che la fruizione del suddetto permesso sospende il godimento delle ferie programmate.
\r\nTenuto conto, infatti, della diversa finalità cui sono preordinati i due distinti istituti, l'uno a tutela dei diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, al quale è necessario garantire un'adeguata assistenza morale e materiale, l'altro a garanzia del diritto del lavoratore, costituzionalmente garantito, al recupero delle energie psico-fisiche, il Ministero ha precisato che, nel caso di coincidenza dei permessi di assistenza con le ferie programmate, deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e tutela al diritto del disabile.
\r\nNe deriva che il datore di lavoro non potrà negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 durante il periodo di ferie programmate, fermo restando la possibilità di verificare l'effettiva indifferibilità dell'assistenza stessa.
\r\n1 allegato
\r\nMin_Lavoro_Interpello n.20_2016
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L'Inps, con l'allegata circolare n. 89/2016, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo all'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare, finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani e contemplato dal DD n. 16/16, così come rettificato dal DD n. 79/16.
\r\nL'Istituto rammenta, in sintesi, che ai sensi della relativa normativa, il c.d. "Super Bonus", applicabile per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano, è riconosciuto:
\r\nper le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016, riguardanti lavoratori in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non inseriti in un percorso di studi e che non siano occupati, i quali abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016;
\r\na tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori e dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
\r\nL'importo dell'incentivo, determinato dalla classe di profilazione (che indica il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma, è riconosciuto anche:
\r\nper i rapporti di apprendistato professionalizzante. Il super bonus corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi. Nelle ipotesi, invece, in cui la durata del periodo formativo, inizialmente concordata, sia inferiore a 12 mesi, l'ammontare del beneficio è proporzionalmente ridotto;
\r\nper i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
\r\nLa concessione dell'incentivo è subordinata:
\r\n- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, stabiliti dall'articolo 31 del d. lgs. n. 150/2015.
Oltre ad analizzare la compatibilità dell'incentivo con la normativa in materia di aiuti di stato, in base all'età del giovane, l'Istituto rammenta che il bonus è cumulabile con altri benefici all'assunzione di natura economica o contributiva, non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, nonché nel limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
\r\nPer l'ammissione all'incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda preliminare, avvalendosi dell'apposito modulo on-line disponibile sul sito www.inps.it. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
\r\nNel caso in cui l'istanza venga accolta, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro, qualora non abbia ancora provveduto, deve effettuare l'assunzione.
\r\nEntro 14 giorni lavorativi dalla comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
\r\nL'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio e indicherà la misura complessiva dell'incentivo spettante, il quale sarà fruito in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro; in caso di conclusione anticipata del rapporto, dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
\r\nIn caso di rapporto a tempo parziale, ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, l'orario di lavoro deve essere pari o superiore al 60% dell'orario normale. L'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.
\r\n1 allegato
\r\nSi fa seguito alla precedente news, per divulgare la nota esplicativa pubblicata dalla Confindustria con un primo commento sul decreto.
\r\nViene preliminarmente indicata quale importante novità la previsione di cui all'art. 1, secondo la quale i contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 devono prevedere i criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Su tali misurazioni e su tali indicatori deve basarsi la verifica "obiettiva" dell'impresa.
\r\nA tal proposito, per ciò che concerne il settore edile, con particolare riguardo all'istituto dell'EVR, si sottolinea che il medesimo è già regolato, nell'ambito dei contratti territoriali, secondo indicazioni e parametri puntuali, ai quali l'impresa deve riferirsi per l'erogazione del premio.
\r\nViene, inoltre, ribadito che la detassazione dei premi di produttività (con aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 10%, nel limite massimo di 2000 euro) opera a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori, nell'anno precedente, a 50.000 euro.
\r\nGli incrementi di cui sopra, poi, possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario (contrariamente a ciò che avveniva in precedenza ove il lavoro straordinario era, a determinate condizioni, incluso nel beneficio). La Confindustria considera, comunque, tali modifiche dell'orario rilevanti ai fini del beneficio, purché connesse agli incrementi suddetti e purché siano adottate rispetto ad un congruo periodo di tempo (non modifiche marginali).
\r\nPer quanto riguarda il deposito dei contratti di cui all'art. 5 del D.M., si rimanda a quanto già detto nella precedente circolare Ance, in attesa di prossimi chiarimenti che, da contatti informali con il Ministero del Lavoro, dovrebbero essere contenuti in una circolare esplicativa di prossima emanazione.
\r\nIl format fornito e allegato al decreto, sembrerebbe, infatti, riferirsi esclusivamente al deposito del contratto collettivo da parte dei datori di lavoro e non, come avviene per la contrattazione territoriale, da parte delle associazioni datoriali stesse. Si è provveduto, pertanto, a segnalare tale criticità al Ministero del Lavoro e si è in attesa di un riscontro.
\r\nTenuto conto, poi, che i premi di produttività possono essere erogati anche sotto forma di welfare aziendale, la circolare di Confindustria richiama le modalità di attestazione da parte del datore di lavoro di tale erogazione (mediante documenti specifici – Vaucher - art. 6 del D.M.).
\r\nA commento del medesimo D.M., la Confindustria evidenzia che tali documenti (cartacei o elettronici) devono essere nominativi e non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non possono essere trasformati in moneta contante; non possono essere ceduti a terzi; consentono la fruizione di un solo bene, prestazione, opera e servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.
\r\nSu tale aspetto, relativo alla fruizione di prestazioni di welfare aziendale e, in particolare, alla loro compatibilità con l'assetto contrattuale territoriale, si fa riserva di ulteriori approfondimenti alla luce dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate.
\r\nLa Confindustria precisa, inoltre, con riferimento all'art. 7, che le nuove disposizioni si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi e che, per ciò che concerne le erogazioni che si vogliano effettuare sulla base di contratti già stipulati, questi ultimi andranno depositati entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto unitamente alla dichiarazione di conformità. Nel caso in cui, però, il deposito già sia stato effettuato, dovrebbe bastare il deposito della dichiarazione di conformità, anche se non è chiaro se il nuovo sistema informatico lo permetta.
\r\nSi rinvia, comunque, alle ulteriori istruzioni delle amministrazioni competenti per i chiarimenti del caso.
\r\n1 allegato
\r\nE' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio scorso il Decreto 7/04/2016 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli incentivi volti ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato, in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 284, della L. n. 208/2015).
\r\nIn particolare, nell'ambito del suddetto Decreto, è stato primariamente chiarito che, i soggetti destinatari del beneficio, sono i lavoratori dipendenti del settore privato i quali:
risultino iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o altre forme sostitutive;
abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
maturino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia (20 anni).
Pertanto, i lavoratori interessati e in possesso dei succitati requisiti dovranno, al fine del riconoscimento del beneficio, stipulare con il datore di lavoro un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", la cui durata coinciderà con il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
\r\nCon la stipula di tale contratto, il lavoratore potrà trasformare, in accordo con il datore di lavoro e previa certificazione da parte dell'Inps dei requisiti minimi previsti, il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% ottenendo, mensilmente:
una somma omnicomprensiva, pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici, a carico del datore di lavoro e relativa alla prestazione lavorativa non effettuata, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella Inail;
la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di € per il 2017 e 60 milioni per il 2018.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, il datore di lavoro dovrà trasmettere "il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) che, dopo aver valutato le disposizioni contrattuali, rilascerà il provvedimento di autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto. Decorso tale termine, il contratto si considera comunque autorizzato.
\r\nAcquisita l'autorizzazione da parte della Dtl, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all'Inps che, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità di risorse, comunicherà l'accoglimento o il rigetto della stessa entro 5 giorni dalla ricezione.
\r\nPer quanto non riportato nella presente, si rimanda al decreto allegato e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in attesa della circolare operativa da parte dell'Inps.
\r\n1 allegato
\r\nSulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio scorso è stato pubblicato l'allegato decreto 25 marzo 2016, "concernente la definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale".
\r\nCome noto, l'art. 21, co. 4, del D.Lgs. 148/15 prevede che, in caso di cessazione dell'attività intervenuta nell'anno 2016, 2017 o 2018 possa essere concessa la Cassa integrazione salariale straordinaria, fino ad un limite massimo di durata, rispettivamente, pari a dodici, nove e sei mesi.
\r\nLa proroga del trattamento salariale, successiva alla concessione di un primo periodo di Cigs per crisi aziendale, potrà essere autorizzata al verificarsi delle seguenti condizioni:
\r\nquando, all'esito del programma di crisi aziendale precedentemente autorizzato, a cui faccia seguito un peggioramento della situazione di difficoltà inizialmente denunciata e l'impossibilità di realizzare il piano di risanamento, l'impresa intenda cessare l'attività, evidenziando, contestualmente, concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda, anche attraverso proposte da parte di terzi;
quando sia stipulato uno specifico Accordo presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
quando sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile, per numero e tempi di attuazione, alla cessazione ed agli interventi programmati nel piano di risanamento;
quando sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale tra cedente e cessionario, garantito dall'espletamento della procedura di cui all'art. 47 della L. n. 428/90.
Prima della stipula dell'Accordo in sede ministeriale, dovrà essere verificata la sostenibilità finanziaria ed indicato l'onere economico necessario a coprire l'intervento di Cigs.
A tal riguardo, il decreto ricorda che, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, potranno essere autorizzati interventi di Cigs per cessazione attività nei limiti di spesa di 50 milioni di euro.
\r\nResta confermato che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori interessati al suddetto programma di Cassa integrazione straordinaria, per richiedere l'intervento de quo non sarà necessario esperire la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 148/15, ma sarà sufficiente che l'impresa inoltri apposita istanza al Ministero del lavoro, corredata dal programma sottoscritto in sede governativa.
\r\n1 allegato
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