HomeLavori pubblici

Lavori pubblici

Appalti pubblici:no ai ribassi per riutilizzo del fresato

\r\n
Il recupero del c.d. “fresato d’asfalto” non è motivo idoneo a giustificare un significativo ribasso offerto (che nel caso specie era del 50,02%), poiché non giustifica di per sé un risparmio rispetto alle tecniche tradizionali. 
\r\n
E’ quanto deciso dalla sezione V del Consiglio di Stato nella sentenza del 6 ottobre 2014, n. 4978, che ha evidenziato che, nel valutare l’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante deve verificare che l’offerente abbia dettagliato illustrato le “condizioni tecniche” che intende applicare nell’esecuzione dell’appalto, qualora abbia specificato il riutilizzo immediato del materiale di risulta.  
\r\n
Ciò impone all’impresa interessata di indicare tutti gli specifici passaggi che dovrebbero condurre al riuso del fresato nel conglomerato bituminoso, ossia quel diverso trattamento, rispetto alla normale pratica industriale, che consentirà un risparmio nel legittimo utilizzo del fresato come sottoprodotto (e non come un rifiuto speciale proveniente dalla demolizione della esistente pavimentazione stradale). 
\r\n
Per tali motivi, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di una ditta da una gara per l’affidamento di un appalto di lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale, motivata con riferimento al fatto che, erano da ritenersi poco convincenti le modalità di riuso del fresato indicate dal concorrente, e, in quanto tali, insufficienti a dimostrare l’effettiva esistenza di un minor costo per il mancato conferimento in discarica del prodotto proveniente dalla demolizione del manto d’asfalto. 
\r\n
La stazione appaltante, in sede di subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, deve infatti accertarsi che le giustificazioni a supporto di una determinata percentuale di ribasso, considerino anche l’applicazione delle tecniche, puntualmente illustrate, necessarie per il riuso del fresato d’asfalto nel processo di produzione del conglomerato, e non sì limitino sottrarre l’onere economico legato al trasporto e al conferimento in discarica dei materiali di risulta proveniente dalla demolizione stradale.
\r\n
 
\r\n\r\n

ANAC:on line il modello di Bando tipo per affidamento di lavori pubblici oltre i 150.000 euro.

Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014, relativo all’affidamento di appalti di lavori pubblici nei settori ordinari per importi superiori ai 150.000 euro.
\r\n
 Il modello (allegato) si compone uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l’affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice dei contratti, ed è accompagnato da una nota illustrativa (allegata) in cui sono riportate le indicazioni operative sia per la corretta gestione della procedura di gara che sulle modalità di utilizzo del modello stesso
\r\n
 
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Protocollo d'intesa tra Autorià Nazionale Anticorruzione (ANAC) e Dipartimento Politiche Europee

\r\n

Il 30 settembre u.s. l’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha siglato un Protocollo d'intesa con il Dipartimento Politiche Europee per avviare una collaborazione stabile in tema di Appalti Pubblici.

\r\n

In allegato il testo del Protocollo.
 

\r\n

allegato

\r\n

Appalti pubblici:segnalate dall'Anticorruzione alcune criticità sull'antimafia

\r\n
E’ necessario un intervento di modifica delle disposizioni normative del Codice antimafia e del Codice dei contratti, che armonizzi le disciplina in materia di verifiche antimafia, al fine di consentire agli operatori del settore di agire nell’ambito di un sistema normativo chiaro ed univoco nonché di consentire alle SOA l’acquisizione della comunicazione antimafia, in sede di rilascio dell’attestazione, anche mediante accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
\r\n
 
\r\n
A questa conclusione è giunta l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell’Atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 inviato al Governo, con cui sono state approfondite alcune importanti problematiche sulla già presenti ai tempi della soppressa Autorità di vilanza sui contratti pubblici.
\r\n
 
\r\n
1. Requisito “antimafia”
\r\n
 
\r\n
Come evidenziato dalla stessa Autorità, sussiste un mancato raccordo tra i requisiti di qualificazione previsti nel codice dei contratti, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e la documentazione reperibile al fine del loro riscontro, così come individuati dal codice antimafia, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
\r\n
 
\r\n
L’attuale quadro normativo deve essere, infatti, valutato tenendo conto delle abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del citato D.lgs. n. 159/2011 e, pertanto, i richiami normativi contenuti all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice sui contratti pubblici, devono ritenersi sostituiti con le nuove disposizioni in materia previsti dal citato Codice antimafia.
\r\n
 
\r\n
In particolare, l’art. 3 della Legge. n. 1423/1956 deve intendersi sostituito dall’art. 6 (tipologia delle misure e loro presupposti) del Codice antimafia, mentre l’art. 10 della Legge n. 575/1965 deve intendersi sostituito dall’art. 67 (effetti delle misure di prevenzione) dello stesso decreto legislativo.
\r\n
 
\r\n
L’Autorità ritiene, infatti, che il Codice antimafia, pur non prevedendo l’abrogazione espressa del citato art. 38, comma 1 lett. b), abbia senz’altro innovato la disciplina dettata da tale disposizione, facendo peraltro riferimento all’attestazione SOA nell’art. 67.
\r\n
 
\r\n
Ne consegue, secondo l’Autorità, la necessità di un intervento normativo che, armonizzando le due discipline, chiarisca definitivamente la questione.
\r\n
 
\r\n
2. Verifica SOA
\r\n
 
\r\n
Riguardo le verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, l’Autorità sottolinea due criticità che sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti.
\r\n
 
\r\n
In particolare, l’ANAC osserva che è necessario un intervento del legislatore in merito:
\r\n
 
\r\n
·         alla tipologia di documentazione richiesta ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione, considerato che dovrebbe essere meglio esplicitata la necessità di acquisire la sola comunicazione antimafia e non l’informazione antimafia (cfr. artt. 67, 83 e 84 del codice antimafia),
\r\n
 
\r\n
·         alla necessità di consentire alla SOA l’acquisizione della comunicazione antimafia anche attraverso l’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, considerato che tale accesso è limitato ai soggetti elencati in modo tassativo dal Codice antimafia (ossia amministrazioni, enti, società o soggetti pubblici o riconducibili a partizioni pubbliche, inclusi concessionari e contraenti generali nonché camere di commercio, ordini professionali e l’ex AVCP, ora ANAC) tra cui non sono espressamente indicate le SOA che, dunque, non sarebbero abilitate a consultare il sistema informativo, peraltro, al momento non ancora attivo (cfr. art. 96 e 97 del codice antimafia).
\r\n
 
\r\n\r\n

Verifica requisiti animafia per partecipazione alle gare di appalto: in G.U. nuova determina ANAC

In G.U. Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2014, pubblicata la Determinazione 2 settembre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:
\r\n
 
\r\n
“Applicazione dell'articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
\r\n
 
\r\n

More Articles...

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS