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Decreto Correttivo Nuovo Codice Appalti: in Gazzetta le modifiche al sistema dei lavori pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017 (S.O. n.22), è stato pubblicato il  D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
 
Si fa presente che il decreto entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 20 maggio 2017. 
 
Si allega una prima disamina del testo e si fa riserva di ulteriore approfondimento.
 
Alleghiamo altresì una versione di testo coordinato in attesa della pubblicazione in GURI della versione ufficiale.
 
 

Visto di conformità e compensazioni – I chiarimenti dell’AdE nella R.M. 57/E

A partire dal 24 aprile 2017 le dichiarazioni presentate per accedere alla compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro devono essere corredate dal visto di conformità.
 
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 57/E del 4 maggio 2017, che fa il punto sulle nuove regole, in tema di compensazione, introdotte dal DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”)[1].
 
Come noto, l’art. 3 di tale decreto, ha ridotto il limite dei crediti fiscali oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità, da parte dei professionisti abilitati, al fine di accedere alla compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
 
In particolare, in tema di compensazione dei crediti tributari, viene previsto che, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA[2], le relative dichiarazioni devono essere fornite  del visto di conformità in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro (rispetto all’originale limite fissato a 15.000 euro) .
 
In sostanza, si abbassa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è posto l’obbligo del citato visto, che, se mancante o apposto da soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato, mediante atto di contestazione, con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi[3].
 
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 57/E/2017, ha chiarito che le nuove regole si applicano per tutte le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).
 
Inoltre, aggiunge l’Agenzia, alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, continueranno ad applicarsi i limiti, meno stringenti, previsti dalla previgente disciplina.
 
In sostanza, i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse (per importi fino a 15.000 euro), non potranno essere scartate.
 
Diversamente, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio Modello IVA 2017)[4], è necessario apporre il visto di conformità qualora il contribuente voglia compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Infine, si ricorda che il medesimo art. 3 del DL 50/2017, ha previsto, altresì, per i soggetti titolari di partita IVA, qualsiasi sia l’importo da compensare, l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate[5].


[1]Cfr. ANCE “Decreto Legge 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) – Misure fiscali”- ID n. 28348 del 27 aprile 2017.
[2] Cfr. rispettivamente art. 1, co. 574, della legge 147/2013 (visto di conformità ai fini delle imposte dirette) ed art.10, co. 1, lett.a), del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009 (visto di conformità ai fini dell’IVA).
[3] Atto di contestazione disciplinato ai sensi dell’art. 1, co. 421, della legge 311/2004.
[4]Come noto, fino al 29 maggio 2017 è possibile presentare il Modello IVA 2017, ovvero entro 90 giorni dal termine di ordinaria presentazione (28 febbraio 2017).
[5] Tale disposizione ha modificato l’art. 37, co. 49-bis, del DL 223/2006.
 

Pubblicato un opuscolo INAIL sull’uso in sicurezza delle PLE nei cantieri

L’INAIL ha pubblicato un opuscolo sull’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili in elevato.
Al giorno d’oggi è molto diffuso, nel compiere lavori in quota nei cantieri, l’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili – PLE, sia per eseguire attività a grandi altezze, in alternativa ad opere provvisionali, quali i ponteggi, sia per l’esecuzione di lavorazioni a quote relativamente basse, in sostituzione di scale e ponti su ruote (cosiddetti trabattelli).
Il documento, dopo una disamina normativa, affronta tematiche operative dando indicazioni dettagliate sugli elementi principali da valutare per la scelta della PLE, sugli elementi da considerare per effettuare la valutazione del rischio e sulle corrette modalità di uso.
Fornisce, inoltre, le procedure per la gestione delle emergenze. In tale sezione, il documento riporta la seguente indicazione: è quindi indispensabile che quando viene utilizzata una piattaforma di lavoro sia sempre presente almeno un altro lavoratore che sappia eseguire le manovre di emergenza e possa allertare il servizio di primo soccorso in caso di necessità.
Si riporta, in allegato, la pubblicazione
 1 allegato

PLE_INAIL

Tabelle costo manodopera: Precisazione del Ministero

Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito Ance dei giorni scorsi in merito alla esatta decorrenza delle Tabelle ministeriali del costo del lavoro sulla manodopera in edilizia di cui al Decreto Direttoriale n. 23/2017 (cfr. ns. news del 6 aprile 2017), ha precisato che queste entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale medesimo (3 aprile 2017) e non hanno efficacia retroattiva.

 
Il quesito, infatti, era sorto proprio per chiarire la locuzione “decorrenza maggio 2016” che si legge nel decreto direttoriale e che il Ministero ha spiegato essere riferito alla contrattazione di secondo livello presa in considerazione per l’elaborazione delle tabelle stesse.
 
Le tabelle di cui in oggetto, come noto, sono state elaborate in applicazione della previsione contenuta nel Codice degli appalti (art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2017), per fornire alle stazioni appaltanti gli strumenti necessari per valutare l’adeguatezza del valore economico del costo del lavoro proposto in sede di gara.
 

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