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ALT dell’ANAC alle concessionarie: entro il 18 aprile 2018 l’80 per cento degli appalti in gara

L’articolo 177 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), com’è noto, ha introdotto l’obbligo per i concessionari senza gara di affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari all’80 per cento dei contratti di lavori, servizi o forniture relativi alle medesime concessioni, con possibilità, quindi, di eseguire direttamente, o tramite organismi in house o società controllate o collegate solo la restante quota del 20 per cento.

 
Tale disposizione, in attuazione dello specifico criterio di delega previsto dalla l. n. 11/2016 ( art. 1, comma 1, lett iii), ha modificato il previgente regime ( art. 253, comma 25, del D.lgs. 16372006), che prevedeva l’obbligo di affidare a terzi un quota di lavori pari al 60 per cento. 
 
In ragione di tale modifica, il terzo comma del citato art. 177 ha previsto un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice per l’adeguamento, da parte dei concessionari, al nuovo rapporto di equilibrio 80/20 dei piani economico-finanziari relativi alle concessioni in essere.
 
Ciò premesso, l’Ufficio legislativo del MIT, ha ritenuto opportuno chiedere all’ANAC un parere in merito alla decorrenza del limite temporale entro il quale i concessionari dovranno adeguarsi a tale nuovo regime, ritenendo – invero, in contrasto con il disposto normativo - che le disposizioni contenute nell’art. 177 fossero applicabile solo per il futuro, ossia per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi al 18 aprile 2018, termine di scadenza del periodo transitorio.
 
L’ANAC (con parere n. 0093307 del 19/07/2018), in linea con quanto da ANCE sostenuto, ha ritenuto tale interpretazione non condivisibile, poiché una tale interpretazione non terrebbe conto dello specifico regime transitorio contenuto dalla norma, introdotto dal legislatore proprio in considerazione della necessità di programmazione e revisione dei piani economico-finanziari che l’adeguamento alle nuove disposizioni impone.
 
Conseguentemente, ribadisce l’ANAC, tale periodo di adeguamento scadrà il 18 aprile 2018, con la conseguenza che entro tale data le concessionarie in esame dovranno adeguarsi alle nuove percentuali.

Semplificazione su autorizzazione paesaggistica

Con un Decreto assessoriale ed una circolare l'Assessorato ai BBCC ha definitivamente acclarato l'applicazione in Sicilia dei regimi semplificati di autorizzazione o di esclusione da autorizzazione paesaggistica per gli interventi su beni sottoposti a vincolo.

2 allegati

Circolare DPR 31_2017

Decreto 3000_2017 _DPR 1_2017 Decreto 3000_2017 _DPR 1_2017 

Impianti sportivi: nuove regole per realizzazione e riqualificazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 (Suppl. Ord. n. 20) del 24 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
 
Fra le misure di interesse del settore privato si segnala la modifica della procedura semplificata per favorire l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi, prevista dall’art. 1, commi 303-305 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e incentrata su due passaggi in conferenza di servizi, poteri di surroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e su strumenti di finanziamento innovativi, con la possibilità di accompagnare all’impianto sportivo altri tipi di interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto stesso e al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, ad esclusione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
 
L’art. 62 del Decreto Legge 50/2017 integra tale normativa, da un lato adeguandola alle innovazioni nel frattempo intervenute in materia di conferenza di servizi e di contratti pubblici d’appalto, e dall’altro specificando e ampliando l’ambito di applicazione di alcune previsioni e cioè:
 
- lo studio di fattibilità, avente valore di progetto preliminare e su cui si pronuncerà la conferenza di servizi preliminare (art. 1, comma 304, lett. a, Legge 147/2013), può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto e può prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione anche con diversa volumetria e sagoma ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) (ristrutturazione edilizia) ed f) (ristrutturazione urbanistica) del Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
 
In caso di interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può prevedere anche la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie (max 90 anni) o del diritto di usufrutto (max 30 anni) dell’impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà pubblica per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario dell’iniziativa. In questi casi viene ora richiesto alla società o all’associazione sportiva promotori dell’iniziativa il possesso dei requisiti previsti dall’art. 183, comma 8 del D.lgs. 50/2016 in tema di finanza di progetto.
 
- la conferenza di servizi decisoria (art. 1, comma 304, lett. b, Legge 147/2013) si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona - ossia con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni competenti - eventualmente in sede unificata con quella avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale (VIA). Il verbale conclusivo può costituire anche variante allo strumento urbanistico generale, nel qual caso deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio comunale.
 
Il Decreto Legge è in corso di conversione in Parlamento.
 

Rottamazione cartelle - Art. 54 d.l. n. 50/2017 – Durc istruzioni operative Inps e Inail

Con le allegate circolari n. 18/2017 dell’Inail e n. 80/2017 dell’Inps, gli Istituti hanno emanato i primi chiarimenti operativi in merito all’art. 54 del D.L. n. 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” in materia di Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Con News Ance del 27 aprile u.s. si è, infatti, reso noto che la norma contenuta nell’art. 54 ha introdotto la previsione secondo la quale, a seguito della richiesta del debitore di volersi avvalere della “definizione agevolata” dei debiti contributivi di cui all’art. 6, co. 2 del D.L. n. 193/2016 (c.d. rottamazione delle cartelle), deve essere rilasciato, da parte degli Istituti deputati, un Durc regolare ricorrendo, al contempo, tutti gli altri requisiti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Tale Durc potrà poi essere soggetto all’annullamento laddove vi sia un insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui il pagamento delle somme dovute, ai fini della definizione agevolata, è stato dilazionato.
Pertanto, gli Istituti (Inps e Inail), interessati per i propri crediti alla concessione della rottamazione delle cartelle, hanno fornito i primi dettagli operativi per il rilascio del documento stesso.
A tal proposito viene chiarito che, dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps e dell’Inail, affidati all’Agente della Riscossione, il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del DM 30 gennaio 2015 (Decreto sul Durc), fornirà in automatico un esito di regolarità.
L’Inps, in particolare, ha aggiunto che, al fine di supportare l’istruttoria delle sedi territoriali, il servizio Durc on Line è stato fornito di una sezione “note azienda” con l’informazione relativa alla presenza, per singolo codice fiscale dell’impresa, di una dichiarazione ex art. 6, co 2 del D.L. n. 193/2016 (adesione alla definizione agevolata).
Con tale informazione, le sedi potranno operare in contraddittorio con il contribuente per la verifica della situazione. Infatti, prosegue l’Inps, pur in presenza di un debito contributivo del soggetto interessato, la procedura non inoltrerà un invito a regolarizzare laddove l’Agente della Riscossione abbia trasmesso la relativa informazione agli archivi Inps di domanda di ammissione alla c.d. rottamazione.
Laddove, invece, gli Istituti procedano, dopo aver constatato una irregolarità, all’invio della richiesta di regolarizzazione e il contribuente segnali l’avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6, relativamente alle esposizioni debitorie valorizzate nell’invio, l’operatore procederà all’aggiornamento manuale dell’informazione relativa all’azienda che ha presentato istanza di definizione agevolata, previa conferma da parte dell’Agenzia della Riscossione.
I Durc così emessi, sostiene l’Inps, saranno etichettati dalla procedura Durc on Line per consentire l’attuazione della previsione secondo la quale, laddove vi sia un insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui il pagamento è stato dilazionato in virtù della c.d. rottamazione, il documento sarà annullato e reso visibile in apposita sezione.
Su tale ultimo aspetto, gli Istituti provvederanno ad emanare prossimamente ulteriori istruzioni sulla costituenda Sezione Durc annullati dopo l’opportuno coordinamento anche con gli uffici informatici della Cnce.
 

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