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Contratto di prestazione occasionale: i chiarimenti dell’INL sul calcolo delle sanzioni

Con nota 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione delle sanzioni pecuniarie legate alla gestione del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis del DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017.

Si tratta delle sanzioni pecuniarie amministrative fissate dal comma 20 dell’art. 54 bis e consistenti “nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”, in particolare:
  • degli obblighi di comunicazione preventiva fissati dal comma 17 dell’art. 54 bis che impone all’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale di fornire le informazioni richieste – dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento della prestazione, data e ora di inizio e fine della stessa e compenso pattuito – almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione attraverso la piattaforma informatica INPS;
  • dei divieti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale fissati dal comma 14 dell’art. 54 bis tra cui rientra, si ricorda, quello in capo alle imprese dell’edilizia e settori affini, alle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
La nota precisa, a tal riguardo, che il parametro di quantificazione dell’importo della sanzione è il numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al contratto di prestazione occasionale indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata
 
 

Ecobonus condomini – Le nuove regole della cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate ha emanato le nuove modalità operative per la cessione del credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, che valgono sia per i soggetti “incapienti”, che per i contribuenti che accedono al cd. “Ecobonus” per interventi condominiali “incisivi”.

 
In particolare, il Provvedimento dell’AdE n. 165110 del 28 agosto 2017 tiene conto anche delle novità introdotte dal DL 50/2017 (“Manovra Correttiva”) convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017, in materia di cessione del credito da parte di soggetti “incapienti” e sostituisce, pertanto, i precedenti chiarimenti di prassi contenuti nel Provvedimento dell’AdE dell’8 giugno 2017[1].  
 
Al fine di meglio comprendere le modalità operative dettate dall’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito d’imposta da “Ecobonus”, appare utile riepilogare, sinteticamente, il quadro normativo sia dei soggetti cd. “incapienti”, che dei condomini che effettuano lavori “incisivi”.
 
Soggetti “incapienti” e cessione del credito 
 
Come noto, la legge di Stabilità 2016 ha previsto, a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”[2], la possibilità di cedere il credito d’imposta quale regime alternativo di fruizione della detrazione IRPEF/IRES perinterventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici.
 
Tale disciplina è stata, da ultimo, modificata dal DL 50/2017 che, tra l’altro, ha esteso l’ambito temporale di tale meccanismo, prevedendo per i soggetti incapienti la possibilità di cedere il credito d’imposta, relativo agli interventi di riqualificazione energetica su parti condominiali effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
 
Si ricorda che, sempre per i soggetti incapienti la cessione del credito riguarda:
 
-       interventi condominiali ordinari” (per i quali è applicabile la detrazione base del 65%) secondo le regole a regime;
 
-       interventi condominiali incisivi”, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio (con detrazione pari al 70%), o migliorino la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015 (con detrazione pari al 75%).
 
Inoltre, per tale categoria di soggetti, la cessione del credito (alternativa alla detrazione) può essere effettuata nei confronti delle imprese esecutrici o di altri soggetti privati (ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari), con la facoltà del cessionario di successiva ed ulteriore cessione del credito.
 
“Ecobonus” condomini e cessione del credito
 
Per i lavori di riqualificazione energetica aventi riguardanti parti comuni condominiali è stata prevista la possibilità per tutti i soggetti (diversi dagli incapienti) di cedere (su opzione) la detrazione del credito d’imposta derivante unicamente da interventi “incisivi”, eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, ovvero che riguardano:
 
·       l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (con detrazione pari al 70% delle spese sostenute);
 
·       lavori volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015 (con detrazione pari al 75%).
 
In entrambe le ipotesi, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La stessa regola vale anche per le medesime spese sostenute dai soggetti cd. ”incapienti”.
 
In merito, si ricorda che, a differenza di quanto previsto per i soggetti cd. “incapienti”, la cessione del credito può essere effettuata solo nei confronti delle imprese esecutrici o dei “soggetti privati”, escludendo, pertanto, la possibilità di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari.
 
Resta ferma, invece, la facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari.
 
 La disciplina “comune” - Le modalità operative dettate dall’AdE
 
Tenuto conto delle differenze normative sopra esposte, l’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento n. 165110 del 28 agosto 2017, detta una disciplina “comune” in merito agli adempimenti necessari per la regolare cessione del credito d’imposta da “Ecobonus”, che vale sia per i soggetti “incapienti”, che per i capienti”[3].
 
Il Provvedimento analizza i diversi aspetti della cessione del credito d’imposta, in particolare viene chiarito che:
 
-       il credito d’imposta cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleareper l’esecuzione dei lavori ovvero, anche successivamente, sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condòmino nel singolo periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori;
 
-       il cessionario (ovvero colui che accetta la cessione del credito da parte del condòmino) può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
 
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell’anno successivoa quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta[4];
 
-       condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale del cessionario e la accettazione della cessione;
 
-       l’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
 
In merito, il Provvedimento chiarisce che la mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore, rende inefficace la cessione del credito;
 
-      il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione[5];
 
-      a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria:
 
-       la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla  detrazione in capo al condòmino (effettivo sostenimento delle spese), comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti,
l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti.
 

[1] Cfr., da ultimo, ANCE “Sismabonus e Ecobonus – Guida operativa alla cessione del credito” - ID N. 29507 del 1° agosto 2017; “Manovra correttiva-Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017”- ID n. 29123 del 27 giugno 2017; “Sismabonus e Ecobonus – Provvedimenti AdE sulla cessione del credito d’imposta”- ID n. 28911 del 9 giugno 2017; “Novità fiscali 2017 – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella C.M. 8/E/2017” - ID n.28177 del 10 aprile 2017, “Istruzioni ai bonus fiscali per il 2016 – I chiarimenti dell’AdE nella C.M. 7/E/2017” – ID n. 28115 del 5 aprile 2017.
[2] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
-       pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
-       lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
-       soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
Tali condizioni, precisa il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute.
 
[3] A tal riguardo, si ricorda che il presente Provvedimento sostituisce i chiarimenti precedentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate e contenuti nel Provvedimento 8 giugno 2017.
[4] Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
[5] In merito, viene chiarito che il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso

Albo Gestori Ambientali: in un nuovo Comunicato i chiarimenti dell’ANAC sul requisito di iscrizione

Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il comunicato del Presidente del 27 luglio 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali”.

 
In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali – si legge nel Comunicato - e, in particolare, della recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 1825 del 19 aprile 2017), il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità».
 
Pertanto l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.
 
Si allega il testo del comunicato e si fa riserva di ulteriore commento.
 
 

Terre e rocce da scavo: in vigore dal 22 agosto il nuovo regolamento

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 si chiude il percorso di revisione della normativa sulle terre e rocce da scavo avviato dal Governo con l’art. 8 del Decreto Legge n. 133/14 convertito nella Legge n. 164/14.
 
Il DPR 120/17, oggetto di un iter quanto mai complesso e per certi versi innovativo, è stato emanato in notevole ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 8 scaduto il 10 febbraio 2015.
 
Un iter innovativo in quanto, lo schema di DPR 120/17 è stato oggetto, oltre ai pareri del Consiglio di Stato, delle Commissione parlamentari, della Conferenza Unificata, anche di una consultazione pubblica conclusasi il 19 dicembre 2015 attivamente partecipata dall’ANCE sia attraverso la risposta al questionario proposto dal Governo, sia con una specifica nota tecnica.
 
Il DPR 120/17, ed è opportuno evidenziarlo, non attua tutte le indicazioni dell’art. 8 del Decreto Legge n.  133/14, ma solo una parte di esse con il risultato che non contribuisce a risolvere tutte le problematiche applicative emerse a seguito delle esperienze pluriennali sulla materia sia a seguito della realizzazione delle cosiddette grandi opere sia di interventi “normali”, nonché per il sovrapporsi di disposizioni normative di vario ordine (Decreto ministeriale, leggi ecc.).
 
Se, da un lato, con il DPR 120/17 si registrano alcuni positivi chiarimenti soprattutto di natura tecnica, dall’altro, vi sono degli irrigidimenti procedurali nella gestione delle terre e rocce provenienti dai cantieri relativi ad opere/attività non soggette a VIA/AIA e da quelli relativi ad opere/attività soggette VIA/AIA con volumi di scavo sino a 6.000 mc, nonché un evidente aggravio amministrativo, temporale ed economico per l’utilizzo delle terre e rocce provenienti dai siti soggetti a bonifica e da quelli con valori di fondo naturale superiori ai limiti di legge.
 
Altro aspetto fortemente critico del DPR 120/17 e la cui trattazione non sembrava essere stata inserita nella delega dell’art. 8 del Decreto Legge n. 133/14, è quello relativo all’utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito di produzione che ora viene sempre esplicitamente assoggettato, per qualsiasi quantitativo, alla effettuazione della caratterizzazione ambientale secondo le indicazioni dell’Allegato 4 del DPR 120/17, mentre in precedenza era rimesso genericamente alle indicazioni dell’art. 185 del D. Lgs 152/06.
 
Infine si ricorda che il DPR 120/17 lascia inattuata l’indicazione dell’art. 8 DL 133/14 relativa alla razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione o manutenzione di reti e infrastrutture. D’altro canto visto l’indirizzo generale assunto per l’utilizzo in sito delle terre e rocce, immaginare un percorso di semplificazione per questi cantieri, pur piccoli, sarebbe stato difficile e probabilmente, qualsiasi disposizione di contenuto diverso rispetto alla norma generale, avrebbe potuto divenire motivo di rinvio alla Corte Costituzionale. 
 
Il DPR 120/17, che è entrato in vigore il 22 agosto 2017 come espressamente riportato dalla Gazzetta Ufficiale, è composto da 31 articoli e 10 allegati alcuni dei quali con contenuto tecnico ed altri di tipo amministrativo, poiché riproducono la modulistica necessaria per svolgere gli adempimenti previsti dal DPR medesimo.
 
Per grandi linee il DPR 120/17 si compone di una:
-   parte dedicata alla gestione delle terre e rocce come sottoprodotti;
-   parte contenente varie disposizioni sia in materia di sottoprodotti sia di rifiuti.
 
E’ altresì opportuno sottolineare, in modo positivo, la volontà del Governo, espressa nel DPR 120/17, di seguire il progresso della tecnologia attraverso la possibilità, riconosciuta dall’art. 27 comma 6, di futuri aggiornamenti degli allegati mediante un decreto del MATM, di concerto con il MIT e previo parere di ISPRA e ISS, sentita la Conferenza Unificata.
 
Si tratta di un iter complesso ma che potrà essere attivato nel tempo ogni qual volta ve ne sarà la necessità.
 
Infine, per quanto attiene ai cantieri in attività alla data di entrata in vigore del DPR 120/17 e cioè il 22 agosto 2017, si evidenzia che la gestione delle terre come sottoprodotto effettuata secondo le regole previgenti non subirà modifiche, anche se per alcuni adempimenti (es. trasporto, dichiarazione, utilizzo) potrebbe essere utile adottare sin da ora le indicazioni comportamentali individuate dal DPR 120/17.
 
 

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