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Incentivi per la ricollocazione lavorativa dei soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Aspi.

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Con l’allegata Circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, l’Inps ha fornito indicazioni operative per la fruizione degli incentivi introdotti dall’art. 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, lavoratori privi di occupazione e percettori dell’Assicurazione sociale per l’impiego - Aspi.

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Tale beneficio, pari al 50% dell’importo dell’indennità residua Aspi cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto, riguarda tutte le assunzioni a tempo pieno e indeterminato riferite alle seguenti tipologie di lavoratori:

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• soggetti privi di occupazione e in godimento dell’indennità Aspi;
• soggetti privi di occupazione che, pur avendo diritto alla prestazione e avendo inoltrato istanza di concessione, non l’abbiano ancora percepita;
• soggetti privi di occupazione stabile, titolari dell’indennità Aspi, cui è stata sospesa la corresponsione della prestazione stessa in conseguenza della sua occupazione con contratto a tempo determinato.

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L’importo suddetto verrà corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetterà esclusivamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore; pertanto, in caso di giornate non retribuite, per esempio per malattia o maternità, l’importo sarà diviso per i giorni di calendario del mese, moltiplicato per i giorni di lavoro non retribuiti e il valore così ottenuto sarà detratto dal contributo del mese.

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Sul punto, è stato precisato che tale incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive spettanti, ma non con altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

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Con riferimento alle condizioni di accesso al beneficio in oggetto, l'Istituto chiarisce che la concessione dello stesso è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e, pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, l’impresa dovrà trasmettere all’Inps una apposita dichiarazione attestante che nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi del “de minimis”.

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L’importo totale dell’agevolazione, pertanto, non dovrà superare i limiti massimi previsti, in un periodo di tre anni.

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Per poter fruire correttamente della suddetta agevolazione è indispensabile:

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• determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
• calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato.

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Con riferimento alle ipotesi di assunzione con contratto di somministrazione, è stato specificato che il limite sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si riferisce al soggetto utilizzatore.

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Relativamente alle modalità operative, è disponibile in allegato la dichiarazione di responsabilità che i datori di lavoro dovranno inoltrare alla sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, utilizzando la funzionalità “contatti” e selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L. n. 92/2012 art. 2, c.10 bis (assunzione di beneficiari di Aspi)”.

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La sede a cui verrà inoltrata la richiesta effettuerà il controllo dei dati per determinare il diritto e la durata del contributo e renderà nota l’avvenuta ammissione al beneficio all’azienda e all’intermediario autorizzato, attraverso la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, nonchè attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” ovvero “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, comma 10 bis della L. n. 92/2012 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di Aspi”.

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Per quanto non espressamente riportato nella presente, si rinvia alla nota in oggetto.
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Approvato il Codice di Comportamento edizione 2013

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Il Ministero della Giustizia, con una nota del 20 dicembre 2013, ha giudicato idonee le linee-guida Ance per l'adozione di un Codice di Comportamento delle Imprese di costruzione finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, edizione 2013.

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L'Ance ha infatti aggiornato il Codice di Comportamento redatto nel 2008 e validato dal Ministero della Giustizia, tenendo conto delle ulteriori fattispecie di reato introdotte in data successiva a quella dell'emanazione del D. Lgs. 231/2001.

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Tra le novità si segnala l’introduzione nel quadro della strumentazione predisposta da ANCE anche del software SQuadra231 (il cui utilizzo è gratuito per le imprese associate) che supporta le imprese nella realizzazione e personalizzazione di un efficace modello organizzativo per la prevenzione dei reati.

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Al proposito si segnala che il software suddetto è stato aggiornato in linea con le modifiche normative e semplificato nelle modalità di utilizzo.

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Di seguito si riporta il link che consente di scaricare il codice di comportamento, unitamente a tutti i documenti elaborati negli anni sul tema dei modelli di organizzazione e gestione, e di accedere al software SQuadra231.

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http://ance231.squadra.iltigliosrl.it/

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Destinazione Italia: i contenuti di interesse per le opere pubbliche

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Il 23 dicembre 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 contenente “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
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Il decreto legge, del quale sta per iniziare l’iter di conversione in legge in Parlamento, contiene alcune disposizioni in materia di lavori pubblici.
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-       L’art. 6 del decreto in commento interviene, fra l'altro, sulle modalità di sottoscrizione dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
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Infatti, il comma 6 dell’articolo 6 proroga dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, ovvero al 1° gennaio 2015  per i contratti stipulati mediante scrittura privata, l’entrata in vigore della disposizione contenuta nell’art. 11, comma 13 del codice dei contratti pubblici, come sostituito dal decreto legge n. 179/2012. Tale disposizione, come noto, prevede che i contratti pubblici siano sottoscritti, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatizzato, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o in forma di scrittura privata.
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Di conseguenza, il comma 7 del medesimo articolo 6 fa salvi gli accordi e i contratti non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date sopra indicate, ossia, come sopra detto, fino al 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, ovvero al 1° gennaio 2015  per i contratti stipulati mediante scrittura privata.
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In tal modo, quindi, si differisce l’entrata in vigore delle disposizioni che impongono la stipulazione dei contratti pubblici in modalità elettronica a pena di nullità, la cui interpretazione ha creato non poche difficoltà agli operatori del settore.
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-       Ulteriori disposizioni di interesse per il settore sono contenute nell’articolo 13 del provvedimento in esame.
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Infatti, il comma 10 dell’art. 13 del decreto legge interviene sull’art. 118 del Codice dei contratti nei termini seguenti:
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*  alla lett. a) del comma in esame si prevede l’inserimento, nel comma 3 dell’art. 118 del Codice, della previsione secondo cui, ove ricorrano condizioni di particolare urgenza, inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto, accertate dalla stazione appaltante, quest’ultima potrà provvedere, per i contratti in corso di esecuzione, al pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista, anche se ciò non era stato previsto dal bando.  
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Sul punto, si ricorda che l’art. 118, comma 3, primo periodo, prevede che nel bando di gara la stazione appaltante indichi che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, l’obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista. Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
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La disposizione aggiuntiva in commento, quindi, in casi di particolare urgenza inerente al completamento dell’opera, consente alla stazione appaltante di pagare direttamente il subappaltatore o il cottimista durante l'esecuzione, anche qualora il bando non avesse contemplato tale modalità di pagamento.
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* alla lett. b) del medesimo comma 10 si prevede, poi, la possibilità per la stazione appaltante, anche per i contratti in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e dai cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla procedura.
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La ratio della previsione sembra essere quella di consentire, in presenza di procedure concordatarie, i pagamenti spettanti all'impresa affidataria, nonché ai subappaltatori o ai cottimisti; tuttavia, la stessa presenta margini notevoli di incertezza interpretativa, ad esempio, nella parte in cui sembra affidare i pagamenti direttamente al Tribunale competente in merito all'ammissione alle procedure stesse.
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-   Da ultimo, il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge in esame prevede che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione di cui all’articolo 237-bis del Codice dei contratti (relativo alle opere in esercizio nei settori speciali) si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato Codice dei contratti.
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A tal fine, si ricorda che l’art. 237-bis consente lo svincolo automatico dell’80% delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, e per le quali l'esercizio si sia protratto per oltre un anno.
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Regime IVA della costruzione, cessione e locazione di un complesso turistico alberghiero –– R.M. 8/E

Riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota IVA al 4% per la costruzione di un complesso turistico alberghiero che rispetti le proporzioni dei cd. “fabbricati Tupini”, nell’ipotesi in cui il committente dei lavori sia un’impresa di costruzioni.
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Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 14 gennaio 2014, n.8/E in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica relativa al trattamento fiscale, ai fini IVA, da applicare a diverse operazioni aventi ad oggetto un complesso turistico alberghiero (costruzione dell’edificio, nonché cessione e locazione di singole unità immobiliari dello stesso)[1].
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Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la nozione di “residenza turistico alberghiera”[2] riepiloga e chiarisce il regime IVA applicabile alle seguenti operazioni:
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  • costruzione del complesso alberghiero.
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Sotto tale profilo, la R.M. 8/E/2014 chiarisce che:
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-       in via generale, sul relativo contratto d’appalto l’IVA è dovuta con l’aliquota ordinaria del 22%;
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-       nell’ipotesi in cui il complesso rispetti le proporzioni proprie dei cd. “fabbricati Tupini”[3], per il contratto d’appalto si applica l’IVA in misura ridotta, pari al 10%[4];
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-       nell’ipotesi in cui la costruzione del complesso abbia le caratteristiche dei “fabbricati Tupini” e l’appalto sia eseguito «nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita», si rende applicabile l’IVA con l’aliquota ridotta del 4%[5];
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  • cessione e locazione di singole unità immobiliari facenti parte della residenza alberghiera.
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In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate richiama la C.M. 27/E/2006 (confermata dalla C.M. 22/E/2013)[6], a commento del regime IVA/Registro per le cessioni e locazioni di immobili, differenziato a seconda che si tratti di abitazioni o di fabbricati strumentali.
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Sotto tale profilo, viene ribadito che, per distinguere la disciplina IVA applicabile alle operazioni relative ad ogni singola tipologia di immobile, occorre far riferimento al criterio oggettivo della sua classificazione catastale, a prescindere dall’effettivo utilizzo[7].
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Pertanto, nel caso di specie, la R.M. 8/E/2014 chiarisce che anche per la vendita di abitazioni e fabbricati strumentali posti all’interno del complesso alberghiero si applica la disciplina IVA ordinaria (D.P.R. 633/1972).
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In particolare cessione di:
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-       abitazioni è imponibile ad IVA obbligatoria, se effettuata dall’impresa costruttrice entro i 5 anni dal termine dei lavori di costruzione, ovvero su opzione della stessa mpresa, ove avvenga dopo i 5 anni[8]. In caso di mancato esercizio dell’opzione, la cessione dell’abitazione dopo i 5 anni dalla fine dei lavori è esente da IVA[9];
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-       fabbricati strumentali (ossia le porzioni della residenza alberghiera, classificate nella Categoria D/2) è imponibile ad IVA obbligatoria, se effettuata entro i 5 anni dal termine dei lavori di costruzione, ovvero su opzione dell’impresa costruttrice, ove avvenga dopo i 5 anni[10]. Anche in tal caso, in mancanza dell’opzione, la cessione ultraquinquennale dell’immobile è esente da IVA[11].
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Allo stesso modo, viene chiarito che il regime IVA della locazione[12] di porzioni del complesso alberghiero è quello del D.P.R. 633/1972. In particolare, la locazione di:
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-       abitazioni è imponibile ad IVA esclusivamente su opzione dell’impresa costruttrice delle stesse[13]. In mancanza, l’operazione è esente da IVA.
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In tal ambito, viene ulteriormente specificato che la locazione di abitazioni effettuata nell’ambito dell’attività turistico alberghiera è sempre imponibile ad IVA (e non rientra nel campo di applicazione del regime generale di esenzione dall’imposta), con l’aliquota del 10%[14];
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-       fabbricati strumentali è imponibile ad IVA unicamente su opzione del locatore, con l’aliquota ordinaria del 22%. Negli altri casi, l’operazione è esente da IVA.
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