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ANAC: specificati gli obblighi informativi per gli interventi indifferibili

Il chiarimento sugli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce alle stazioni appaltanti alcune utili indicazioni in merito alle forme di semplificazione applicate ai lavori dichiarati “indifferibili”, introdotte l’autunno scorso dalla legge Sblocca Italia.
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Ciò in previsione di un sistema di controlli a campione che interesserà quegli appalti, che, come rilevato dalla stessa Autorità, beneficiando di regole semplificate, possono presentare maggiori rischi in merito al rispetto della normativa, anche europea, posta a tutela della concorrenza e della trasparenza.
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E’ quanto emerge dal Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, pubblicato sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, avente ad oggetto l’approfondimento dell’art. 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
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Infatti, tale articolo se, da una parte, stabilisce una corsia preferenziale per determinate tipologie di interventi che beneficiano di una semplificazione amministrativa e di una accelerazione delle procedure, dall’altra, affida all’ANAC il compito di controllarne la regolarità (comma 2-bis).
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Semplificazione e accelerazione
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L’articolo 9 citato introduce alcune forme di semplificazione per l’affidamento di lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria (5.186.000 euro), qualora si verifichi una specifica fattispecie di “estrema urgenza”, che si aggiunge a quella prevista dal Codice dei contratti all’art. 57, comma 2, lett. c).
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In particolare, a mente della suddetta norma, costituisce “estrema urgenza” anche la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come “indifferibili” gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM (comma 1, lett. “a”), la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici (comma 1, lett. “b”), l’adeguamento alla normativa antisismica (comma 1, lett. “c”) nonché la tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1, lett. “d”).
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In merito ai suddetti interventi, il comma 2 dell’articolo sopra citato introduce le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, qualora l’appalto non abbia ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o non sia previsto l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice), ossia:
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1.    non si applicano il termini dilatori del c.d. “stand still” e quello processuale per la stipula del contratto di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter, del Codice (comma 2, lettera a),
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2.    i bandi sono pubblicati unicamente sul sito informatico della SA (comma 2, lettera b),
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3.    sono dimezzati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari di cui all’art 122, commi 5 e 6, del Codice (comma 2, lettera c).
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In particolare, per tutti gli interventi di cui sopra (comma 1, lett. dalla “a” alla “d”), è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, purché questa abbia rivolto invito ad almeno dieci operatori economici (comma 2, lettera d).
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Ma vi è di più, perché, sempre con riferimento alle procedure aventi ad oggetto lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria, lo stesso comma amplia le possibilità della stazione appaltante di ricorrere alle procedure negoziate, purché queste rispettino i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
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Inoltre, per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli AFAM (comma 1, lett. “a”), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché siano invitati almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).
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Trattandosi nel caso specifico di interventi sotto soglia comunitaria, qualora l’importo dell’appalto sia superiore, è confermata la disposizione prevista dal Codice (art. 57, comma 6) che impone, ove possibile, alla stazione appaltante di individuare almeno tre (e non più dieci come invece previsto per il sotto soglia) operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato.
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Trasparenza e controlli
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In ragione delle suddette deroghe e semplificazioni, il comma 2-bis del suddetto articolo 9 (introdotto solo in sede di conversione) affida all’ANAC la verifica “a campione” della trasparenza e regolarità delle procedure.
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Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che gli appalti in questione sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio sui contratti pubblici (art. 7, comma 8, del Codice), e agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ad affidamento ed esecuzione di appalti (art. 37 del decreto legislativo 33/2013).
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Su questo presupposto normativo, nel comunicato del 5 febbraio u.s. l’Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti, dopo aver effettuato, preventivamente, la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni di certificazione della «indifferibilità» dell’intervento, devono indicare che questo è indifferibile già nelle schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità, specificando il tutto anche in sede di acquisizione del CIG, appositamente aggiornato per tale scopo (cfr. art. 7, comma 8 del Codice dei contratti, la cui applicazione è fatta salva dall’art. 9 del d.l. 133/2014).
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Inoltre, le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del D.L. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).
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Considerata, poi, l'urgenza degli interventi e la conseguente esigenza di tempestività dei controlli, nel comunicato è chiarito che le successive comunicazioni all’Autorità (relative ai dati su bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell’affidatario, etc.) devono essere trasmesse entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’affidamento, in luogo dei 30 (trenta) giorni ordinari (art. 7, comma 8 del Codice).
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Infine, l’Autorità chiude il comunicato con gli interventi relativi a beni culturali di cui all’art. 204 del Codice in cui le stazioni appaltanti, verificata l’indifferibilità dell’intervento, devono prima inoltrare alla stessa A.N.AC. l’invito a partecipare alla procedura rivolto a quindici concorrenti e, successivamente, entro quindici giorni dall’affidamento, trasmettere l’elenco dei soggetti invitati.
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Obiettivi
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Le comunicazioni della stazione appaltante, come sopra riportate e previste dallo stesso “sblocca-Italia”, sembrerebbero gettare le basi per una maggiore consapevolezza delle stazioni appaltanti sull’eccezionalità di tali procedure semplificate, rendendo possibile per l'A.N.AC. effettuare controlli a campione per evitare che l'«urgenza» nasconda violazioni delle regole anti-corruzione (articolo 9, comma 2-bis).
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Si allegano il testo del comunicato e dell’articolo 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, più volte citato.
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Garanzia Giovani - Decreto Direttoriale n. 11/2015 – Estensione del bonus occupazionale

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che sul sito del Ministero del lavoro e su quello Garanzia Giovani è stato pubblicato l’allegato Decreto Direttoriale n. 11/2015, con il quale sono state apportate modifiche al Decreto Direttoriale n. 1709/2014 relativo al “bonus occupazionale” previsto dal programma “Garanzia Giovani”.

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In particolare, con modifica degli artt. 4, 5 e 7, è stato disciplinato quanto segue:

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  •  l’incentivo è riconosciuto anche alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro intermittente e a scopo di somministrazione, qualora l’agenzia per il lavoro fruisca, per la stessa assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione e accompagnamento;
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  • il bonus è esteso anche al contratto di apprendistato professionalizzante (rimane esclusa la fruizione per le altre due tipologie di apprendistato), nell’importo stabilito per il rapporto a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;
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  • fermo restando che non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, è invece possibile fruire del beneficio in caso di proroga del contratto se la durata complessiva dello stesso sia pari o superiore a 6 mesi; qualora la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi;
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  • il bonus è cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva – anche a carattere regionale - non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
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Sul punto, nel far riserva di ulteriori comunicazioni a seguito delle istruzioni Inps che dovrebbero essere diramate a breve, si evidenzia, in particolare, che il bonus è cumulabile con l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/14 (legge di stabilità 2015), con esclusione dell’apprendistato, con le previsioni di cui agli artt. 1 del decreto-legge n. 76/2013 e 2, comma 30, della legge n. 92/12 (Riforma Fornero), con lo sgravio contributivo di cui all’art. 22 della legge n. 183/11 (legge di stabilità 2012), nonché con le agevolazioni previste dal d.lgs. n. 167/11.

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 In allegato si riporta, altresì, una scheda riepilogativa sull’incentivo, nonché la versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709/2014, così come innovato dal Decreto Direttoriale in esame e dal Decreto Direttoriale n. 63/2014, che ha reso retroattivo il “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014, data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni del provvedimento in oggetto.

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 Al riguardo, si segnala, per l’appunto, che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 1316/2015, ha reso noto che sono state aggiornate le procedure informatiche per consentire l’inoltro delle istanze di ammissione al beneficio per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.

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4 allegati

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Decreto Direttoriale_11_2015 
Decreto Direttoriale_1709_2014 
Garanzia_giovani_bonus_occupazionale 
Inps_messaggio 1316 del 20_02_2015 

Regolamento per l’esercizio dell’attività consultiva in materia di appalti pubblici: precisazioni

Pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, un nuovo comunicato del Presidente, con il quale vengono forniti chiarimenti in relazione al Regolamento contenente le modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e decreti attuativi ed in materia di contratti pubblici, adottato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 14 gennaio 2015

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In particolare, viene definito, a titolo esemplificativo, l'elenco dei soggetti ammessi, ai sensi del suddetto Regolamento, a presentare quesiti all'Autorità, volti ad avviare l'esercizio dell'attività consultiva in materia di appalti pubblici.

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Si allega il testo del comunicato.

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Comunicato 24 febbraio 2015

COMUNICATO STAMPA ANCE AGRIGENTO

L'ANCE SOLLECITA AL PREMIER RENZI LA NOMINA DEL COMMISSARIO DA LUI ANNUNCIATO PER SPENDERE I FONDI PER FOGNE E DEPURATORI

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MA CHIEDE ANCHE UN COMMISSARIO PER TUTTI GLI INVESTIMENTI SULLE RETI DI TRASPORTO FERROVIARIO, PORTUALE E VIARIO

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"SUBITO UN TAVOLO FRA TUTTE LE ISTITUZIONI" 

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Agrigento, 23 febbraio 2015_L'ANCE, così comunica il Presidente di ANCE Agrigento Carmelo Salamone che rimarca l'intervento fatto dall'Associazione Regionale, sollecita al premier Matteo Renzi la nomina, da lui annunciata per la fine di questo mese, di un commissario che deve utilizzare entro fine anno 1,1 miliardi di euro della delibera Cipe 60 del 2012 per fognature e depuratori, pena la revoca delle risorse e una multa dell'Ue per procedura d'infrazione.

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L'ANCE continua il Presidente Carmelo Salamone stigmatizza anche la necessità di verificare perché ad oggi l'A.d. del gruppo Fs Italiane, Michele Mario Elia, che lo "Sblocca Italia" ha nominato commissario per la velocizzazione della tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina, da quanto risulta non abbia compiuto alcun passo in avanti, considerato che, secondo quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, esiste un problema sul cofinanziamento regionale stornato per pagare spese correnti.

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Con l'occasione è stato chiesto al Presidente Renzi di nominare un commissario anche per lo sblocco di tutti gli altri investimenti sulla rete dei trasporti in Sicilia (ferroviaria, portuale e stradale) che, secondo una recente stima del viceministro Riccardo Nencini, ammonterebbero a 11 miliardi di euro.

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L'urgenza riguarda certamente i circa 3 miliardi di euro di investimenti sulla rete ferroviaria (oltre alla velocizzazione della Palermo-Catania-Messina, anche la Circumetnea, il nodo ferroviario di Catania e il completamento dell'anello ferroviario di Palermo), fondi stanziati nel 2004 per opere dotate di progettazione definitiva e inspiegabilmente non ancora diventate cantieri di lavoro. Ma ci sono anche il completamento del raddoppio della strada statale Caltanissetta-Agrigento e l'interporto di Termini Imerese.

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E' necessario un tavolo tecnico nazionale e regionale affinché si dialoghi per risolvere velocemente i nodi che impediscono la pubblicazione dei bandi di gara. Non mettere in circolo queste risorse avrà un effetto devastante. E' giunto il momento di spenderli.

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Fino a quanto il trasporto in Sicilia conclude il Presidente Salamone, continua ad avere le attuali caratteristiche e cioè finchè si impiegheranno cinque ore fra Palermo e Catania,quattro ore fra Palermo e Messina, otto ore da Agrigento a Messina e fino a quando raggiungere la Sicilia anche in aereo o in nave sarà ancora un'avventura, non sarà possibile neppure ipotizzare una qualsiasi strategia di sviluppo che assicuri una ripresa economica del paese.

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