In una controversia in tema di garanzie fideiussorie dovute ai sensi della D. Lgs. 122/2005 relativamente, quindi, ad un immobile in corso di costruzione, il Tribunale di Firenze ha avuto modo di precisare quando la fideiussione, che dovrebbe "tutelare" tutte le somme versate e da versare da parte del promissario acquirente dal preliminare al rogito, sia stata rilasciata in conformità al suddetto decreto.
Applicando il dettato legislativo al caso di specie i giudici del Tribunale di Firenze con la sentenza n. 11284 del 25 novembre 2014 hanno ritenuto nullo il preliminare di compravendita poiché la fideiussione, rilasciata dalla parte venditrice alla parte acquirente, avendo una scadenza in una data prefissata, non era conforme ai requisiti richiesti dalla legge.
Si legge nella motivazione della sentenza che la stipula di una garanzia fideiussoria a scadenza fissa, seppure agganciata alla data prevista del contratto definitivo, è contraria alle esigenze di salvaguardia del promissario acquirente di immobili da costruire in quanto quest'ultimo rimarrebbe sfornito di tutela qualora per qualsiasi ragione non venisse rispettato il termine per la stipula del definitivo, in quanto la garanzia fideiussoria scadrebbe ugualmente.
Come previsto dall'art. 3 comma 1 del decreto, la fideiussione può essere escussa solo in presenza di una delle "condizioni di crisi", tassativamente indicate. Pertanto, con una fideiussione a scadenza fissa, l'acquirente rimarrebbe esposto al rischio che la situazione di crisi del venditore possa verificarsi nelle more del termine per la stipula del definitivo, ma dopo la scadenza della garanzia, perdendo così la possibilità di escuterla e di recuperare tempestivamente le somme già versate.
Hanno però precisato i giudici di merito che la fideiussione a scadenza fissa coincidente con la data di stipula del definitivo, può ritenersi valida purché al contempo venga pattuita una possibilità di proroga o di rinnovo automatico, in caso di ritardo nel trasferimento della proprietà dell'immobile, dipendente in via esclusiva dalla volontà del promissario acquirente.
In allegato: Sentenza Tribunale di Firenze n. 11284 del 25 novembre 2014
\r\nSentenza Tribunale Firenze 11284_2014
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Pubblicata dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, con la quale si affronta la tematica dei rapporti tra il Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e la stazione unica appaltante (SUA) e si forniscono prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
\r\nIn tema di centralizzazione degli acquisti, si richiama anche la Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25 febbraio 2015, con la quale l'ANAC auspica, in linea con quanto osservato da ANCE, un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura a carico dell'aggiudicatario.
\r\nSi allegano i due testi e si fa riserva di ulteriore commento.
\r\n\r\nNelle ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi dove si utilizzano "beni significativi", non fa differenza se la fornitura sia riconducibile a un contratto di cessione con posa in opera o di appalto, poiché, in entrambi i casi, l'aliquota IVA del 10% va applicata sugli interventi al netto del valore di tali beni.
\r\nQuesto il tema affrontato dall'Agenzia delle Entrate, nella R.M. n. 25/E del 6 marzo 2015, in risposta ad un'istanza di interpello, con la quale veniva chiesto il corretto regime fiscale, ai fini IVA, da applicare agli interventi volti all'installazione di infissi, da parte di imprese artigiane, su immobili a destinazione abitativa.
\r\nCome noto, l'art. 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge Finanziaria 2010)[1] ha previsto l'applicazione, a regime, dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi.
\r\nIn tale ipotesi, l'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi "complessivamente" intese, per cui l'aliquota IVA al 10% si applica anche alle materie prime e semilavorate, fornite nell'ambito dell'intervento agevolato.
\r\nL'unica limitazione a tale regola riguarda i cd. "beni significativi", così come individuati tassativamente dal D.M. 29 dicembre 1999[2], ai quali l'aliquota ridotta del 10% si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni elencati nel medesimo Decreto.
\r\nProprio con riferimenti ai suddetti beni, la C.M. 71/E/2000 ha, a suo tempo, precisato che l'applicabilità dell'IVA al 10% riguarda non solo le prestazioni oggetto di un contratto di appalto, ma anche la realizzazione dell'intervento mediante cessione con posa in opera di un bene, a condizione che l'apporto della manodopera assuma comunque un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell'intera operazione.
\r\nSul punto, la R.M. 25/E/2015 ricorda che per individuare tale valore occorre sottrarre dall'importo complessivo del corrispettivo dovuto dal committente (indicato nel contratto), il valore dei "beni significativi", mentre l'ammontare delle materie prime e semilavorate confluisce nel valore della manodopera e, pertanto, non deve essere determinato autonomamente[3].
\r\nA tal riguardo, la R.M. 25/E/2015 chiarisce che, indipendentemente dal tipo di schema contrattuale utilizzato dalle parti (cessione con posa in opera o contratto di appalto), laddove nell'ambito dell'intervento vengono forniti "beni significativi" l'aliquota IVA del 10% verrà applicata con le limitazioni previste per questi tipi di beni.
\r\nInfine, aggiunge l'Agenzia delle Entrate che per determinare correttamente il valore dei suddetti beni occorrerà tener conto:
\r\n· del valore dei "beni significativi" risultante nel contratto, come indicato dalle parti[4];
\r\n· di tutti gli oneri, sostenuti dal fornitore, per la produzione di tali beni, compresi il valore delle materie prime e il costo della manodopera impiegate per la loro realizzazione.
\r\n[1] Sul punto, si ricorda che il citato art. 2, della legge 191/2009 ha previsto in modo strutturale l'applicabilità dell'agevolazione introdotta dall'art. 7, co. 1, lett. b) della legge 488/1999, in base alla quale l'IVA al 10% si applica alle "prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni".
[2] Sul punto, si ricorda che i beni elencati nel Decreto del 1999 sono i seguenti:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
[3]In sostanza, nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, "beni significativi" il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 22%.
Esempio di applicazione dell'IVA ridotta al 10% in caso di beni significativi
Intervento di installazione di infissi:
Valore complessivo dell'intervento = €10.000
Valore infissi = €6.000
Valore manodopera per l'installazione* = €4.000
Aliquote IVA applicabili (da tenere distinte in fattura):
Valore manodopera: €4.000 x 10% = €400
Valore infissi fino a concorrenza del valore della manodopera: €4.000 x 10% = €400
Valore infissi residuo: €2.000 x 22% = €440
IVA complessivamente dovuta = €1.240
* Il "valore della manodopera" comprende anche il valore delle materie prime e semilavorate, nonché in generale degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori.
[4] Sul punto, l'Agenzia richiama i chiarimenti già forniti nella precedente C.M. 71/E/2000, in base al quale come valore dei beni elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.
1 allegato
\r\nConsiderato il prolungato permanere dello stato di gravissima crisi che coinvolge tutto il Sistema delle Costruzioni, ANCE Sicilia assieme alle altre sigle datoriali, ai sindacati di categoria ed agli ordini professionali convoca, per le ore 9,30 di martedì 17 marzo 2015, presso la Sala Convegni della propria sede (Via A. Volta, 44 - Palermo), la Consulta Siciliana delle Costruzioni, al fine di dare un ulteriore forte segnale di grave preoccupazione sulla tendenza fortemente negativa del settore e dell'indotto e di concordare le successive azioni unitarie da intraprendere, anche in considerazione della scarsa attenzione finora rivoltaci dalle forze politiche.
\r\nSi sollecita la più ampia partecipazione degli associati alla manifestazione.