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Varianti in corso d’opera: i contenuti di interesse del nuovo Comunicato del Presidente dell'ANAC

Come anticipato nella news del 18 marzo u.s., è stato pubblicato, sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, relativo al riordino e all'aggiornamento delle modalità di trasmissione, all'ANAC stessa, delle varianti in corso d'opera.

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Com'è noto, l'art. 37 del d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014, ha introdotto, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del codice dei contratti pubblici, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

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Invece, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.

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In ordine alle precise modalità di trasmissione delle varianti, il Presidente dell'ANAC ha pubblicato i seguenti comunicati: comunicato del 16.7.2014, del 17.9.2014 e del 7.11.2014.

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Da ultimo, al fine di riordinare e aggiornare, sulla base dell'esame delle comunicazioni pervenute, le modalità di trasmissione delle varianti, in data 17 marzo 2015, il Presidente ha adottato un nuovo comunicato, che sostituisce i tre comunicati dinanzi riportati.

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Il comunicato in commento chiarisce i seguenti aspetti dell'obbligo di trasmissione:

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1) Documentazione da trasmettere;
2) Ambito di applicazione;
3) Settori speciali;
4) Contraente generale;
5) Transazioni, accordi bonari ed appalti integrati;
6) Coordinamento con gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio;
7) Effetti della trasmissione;
8) Organo competente.

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Al fine di garantire la completezza e coerenza della documentazione da trasmettere, viene allegato al comunicato un "modulo di trasmissione", contenente le informazioni salienti richieste dall'art. 37 citato e dai precedenti comunicati.

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Viene, inoltre, specificato che ciascuna comunicazione deve contenere essa stessa, in allegato, l'elenco generale della documentazione, con eventuali codici di lettura e consultazione. Al fine poi di contestualizzare la variante rispetto all'arco temporale del contratto, viene richiesto di produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe, nonché lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei lavori comunque contabilizzati, sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il maturato economico in apposito SAL.

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In merito alla funzione del RUP, al quale compete l'accertamento delle cause delle varianti, viene ricordato che, nella apposita relazione prevista, deve dare puntuale evidenza del percorso logico seguito per accertare autonomamente le cause della variante e del corredo documentale, sul quale è basato l'esame motivato dei fatti (cfr. art.161, co.1, DPR 207/2010). La relazione, invece, non può contenere la riproposizione acritica delle motivazioni espresse dal direttore dei lavori.

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In particolare, per le variante dovute a cause impreviste e imprevedibili ( lett. b), comma 1, art.132, d.lgs. 163/2006) il RUP è tenuto ad accertare:

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- la non imputabilità delle cause della variante alla stazione appaltante,
- la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori ecc. (cfr. art.161, co.8, DPR 207/2010).

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Per le fattispecie di variante di cui alla lett. c), comma 1, art.132, D.lgs. 163/2006) il RUP deve:

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- verificare la natura e le caratteristiche delle cause (o evento) in relazione alla natura del bene (specificità);

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- esprimersi in ordine alla prevedibilità o meno del "rinvenimento" causa della variante, nella fase di progettazione, individuando anche a quale livello di progetto sia riconducibile l'eventuale mancata previsione.

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- esprimersi sulla completezza e adeguatezza dei dati e degli accertamenti preliminari in situ, dei sondaggi, degli studi interdisciplinari, delle prove, delle ricerche, del censimento delle interferenze, delle cave disponibili, degli impatti rilevanti, e di ogni altro dato occorrente per una progettazione di qualità (cfr. DPR 207/2010, art.15 e ss.).

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Il RUP dovrà altresì, allegare gli eventuali pareri di Enti terzi che abbiano avuto un ruolo causale sulla variante, nonché gli eventuali ulteriori accertamenti e indagini necessarie alla progettazione definitiva o esecutiva.

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Relativamente all'ambito di applicazione, il comunicato precisa che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all'ANAC la documentazione di cui all'art.37, comma 1, legge n.114/2014, qualora:

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•l'importo dell'appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 163/2006;

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• la variante sia superiore al 10% dell'importo del contratto originario.

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Il comunicato prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti sono tenute alla trasmissione all'ANAC della documentazione inerente le varianti anche nei seguenti casi:

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a. nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell'art. 37 legge n. 114/2014 e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1, lett. c), e art.205 del D.lgs. 163/2006);

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b. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l'esecuzione di lavori e l'importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore alla soglia comunitaria;

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c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;

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d. per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il 10% dell'importo originario del contratto; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall'approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario.

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In merito ai settori speciali, il documento chiarisce che non sussiste alcun obbligo di comunicazione delle varianti in corso d'opera nei settori speciali, ai sensi dell'art. 37, co. 2, legge 114/2014, per il tramite del sistema SIMOG. Tale obbligo è stato, invece, introdotto al punto 3, lett. c), del comunicato ANAC del 17.9.2014 ed è assolto dal RUP con la trasmissione della variante all'Ufficio Vigilanza Analisi Varianti.

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Il documento, inoltre, precisa che, al verificarsi delle medesime soglie d'importo dell'appalto (pari o superiore alla soglia comunitaria) e della variante (eccedente il 10% del contratto originario), sono soggette all'obbligo di trasmissione ad ANAC anche le varianti in corso d'opera inerenti i contratti del Contraente Generale che ai sensi dell'art.176, comma 5, lett. a), D.lgs. 163/2006, sono a carico del medesimo Contraente Generale.

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L'ANAC, al fine di disporre di un quadro completo dell'aumento di spesa, ritiene necessario, ancorché ciò non sia espressamente previsto dalla norma, includere, con la trasmissione della variante, anche gli atti relativi alle transazioni o accordi bonari rispettivamente ex artt. 239 e 240 del codice, eventualmente espletati prima della variante, nonché le varianti che ricorrono negli appalti integrati di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del codice, nella fase che precede la consegna dei lavori.

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Il comunicato precisa altresì che:

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a. Per le varianti di importo superiore al 10% del valore del contratto originario, relative ad appalti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria, i dati sintetici devono essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, in conformità ai Comunicati del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013;

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b. In relazione agli appalti di valore a base di gara superiore alla soglia comunitaria, per le varianti di importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;

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c. Per le tipologie di varianti non contemplate dall'art. 37, comma 1, legge n. 114/2014 (varianti ex art. 132, comma 1, lett. a e lett. e nonché comma 3, secondo periodo, nonché ex art.205 del d.lgs. 163/2006) i dati sintetici devono essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, in conformità ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;

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d. Con riguardo agli adempimenti prescritti dal comma 2, art. 37, legge n. 114/2014, al fine di armonizzare le presenti disposizioni con i Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e seguenti, si specifica quanto segue:

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1. L'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle varianti si intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicate all'art. 7, co. 8, del d.lgs. 163/2006 e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ss.;

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2. Resta immutata la soglia minima di € 40.000,00 a base di appalto stabilita nel Comunicato della soppressa AVCP del 22 ottobre 2013, superata la quale le varianti devono essere comunicate all'Osservatorio; permane, altresì, la ripartizione delle competenze stabilita dai precedenti comunicati in materia di raccolta dei dati tra Osservatorio centrale e Sezioni regionali;

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3. Il termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in 60 giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ridotto a 30 giorni in conformità al disposto dell'art. 37 della legge n. 114/2014.

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In ultimo, il comunicato specifica che la trasmissione delle varianti non costituisce acquiescenza di ANAC alla variante stessa né solleva il RUP, il direttore dei lavori, l'operatore economico, la stazione appaltante o soggetto equivalente, dalle rispettive responsabilità disciplinate dalle norme vigenti.

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In allegato alla presente news il testo integrale del comunicato.

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Com.Pres.17.03.15

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2015

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2015 è risultato pari a 106,8 base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00250000.

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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2/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25

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75% di -0,18691589 [indice febbraio su indice dicembre 2013 x 100 - 100] =
0,000000.

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TOTALE = 0,250000

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2015 ed il 14 marzo 2015.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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All.to - tfr febbraio 2015

Verifiche periodiche delle attrezzature: nuova circolare con le tariffe aggiornate

Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare del 3 marzo 2015, che fornisce indicazioni sul decreto 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

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La Circolare si compone di quattro punti, di cui si segnalano in particolare gli ultimi due.

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Il punto 3 riguarda le nuove tariffe per le verifiche periodiche, aggiornate all'indice Istat dei prezzi al consumo relativo all'ottobre 2014 (pari a +0,9%). Tali tariffe, riportate nell'allegato 1 alla Circolare, aggiornano, sostituendole, quelle fissate dal decreto dirigenziale 23 novembre 2012, e, come queste, sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima.

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Si sottolinea che i compensi dovuti al soggetto abilitato non possono differire, in eccesso o in difetto, di più del 15% dalle tariffe suddette, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto 11 aprile 2011.

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Il punto 4 riguarda le segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, segnalazioni che devono essere inviate tempestivamente al Ministero del Lavoro dall'INAIL, le ASL, ovvero le ARPA. Le segnalazioni devono comprendere le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati. L'allegato 2 alla Circolare fornisce un elenco dei comportamenti anomali con relativo provvedimento proposto, mentre l'allegato 3 contiene il modello per l'effettuazione delle segnalazioni al Ministero.

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Per completezza si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

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Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

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Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

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I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

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L'ultimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche è riportato in allegato alla presente nota.

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2 allegati

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Circolare 3 marzo 2015
D_D 20_01_2015 Decimo elenco verifiche periodiche

ANAC: in Gazzetta il nuovo regolamento che disciplina Il funzionamento del Consiglio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2015, è stato pubblicato il provvedimento dell'ANAC 3 marzo 2015, concernente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione".

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Il nuovo regolamento, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione (e cioè il 14 marzo 2015), tiene conto delle specificità della nuova struttura dell'Autorità ed abroga, a partire dalla data di entrata in vigore, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

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Con il regolamento, vengono abrogati gli articoli da 3 a 12 del «regolamento di organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato dal Consiglio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 20 dicembre 2007 e ss.mm. nonché' agli articoli 2, 2-bis, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 del «regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», approvato dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni in data 4 luglio 2012.

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È altresì abrogato il «Regolamento per la pubblicazione sui sito web degli atti dell'Autorità», adottato dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici in data 16 febbraio 2010.

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Si allega il testo del provvedimento e si fa riserva di ulteriore commento.

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Provvedimento 3 marzo 2015

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