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Concordato preventivo in continuità aziendale e Durc

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota inviata in data odierna, ha ripreso il tema della regolarità contributiva per le imprese in concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis della L.F., a seguito di una richiesta di parere avanzata dall'Inps.

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L'Istituto previdenziale, infatti, sulla base delle precisazioni contenute nella risposta ad interpello n. 41/2012, nella quale veniva sancita la regolarità contributiva delle imprese ammesse al concordato (per i debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura) esclusivamente dopo l'omologa dello stesso, ha sollevato alcune questioni critiche circa le ricadute pratiche di una simile previsione per le imprese interessate.

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Stante, infatti, i lunghi lassi di tempo che spesso intercorrono prima che l'impresa possa ottenere l'omologa del concordato, gravose diventano le conseguenze che pesano sulla stessa, al fine del proseguimento dell'attività, in presenza di un Durc negativo in detto periodo.

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Ciò premesso, il Ministero del Lavoro ha rivisto quanto affermato nel 2012, stabilendo che, già con la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, può considerarsi integrata l'ipotesi contemplata nell'art. 5, co. 2 lett. b) dell'attuale decreto sul Durc secondo il quale la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative, con conseguente possibilità di rilascio del Durc, a condizione che, come già anticipato nella bozza del decreto sul Durc di prossima emanazione, la domanda di concordato sia corredata di un piano concordatario che contempli l'integrale soddisfacimento dei debiti Inps, Inail e Casse Edili pregressi.

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Il Ministero del Lavoro ha, infatti, argomentato partendo dal divieto sancito nell'art. 168 L.F. di porre in essere azioni esecutive da parte dei creditori a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (art. 168 L.F.), divieto dal quale discenderebbe, continua il Ministero, l'impossibilità di provvedere ad un adempimento spontaneo da parte del debitore rispetto ai debiti pregressi, che troverebbe riscontro anche nella norma che prevede l'autorizzazione da parte del Tribunale a pagare i crediti anteriori per beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa (art. 182quinques), escludendo pertanto implicitamente che il pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di crediti.

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Tale soluzione, conclude il Ministero del Lavoro, risulta essere in linea con la ratio della norma sul concordato preventivo in continuità aziendale.

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1 allegato

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Min_Lavoro_Imprese in concordato preventivo

“Split Payment” – CM 15/E/2015 e il punto sui chiarimenti dell’AdE

In caso di incertezza sull'applicabilità del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment"), le imprese fornitrici possono attenersi alle indicazioni fornite dagli Enti committenti circa la loro riconducibilità, o meno, ai soggetti pubblici coinvolti nel meccanismo.

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Estensione, inoltre, della "clausola di salvaguardia" agli errori di fatturazione commessi sino al 12 aprile 2015, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni e conferma dell'operatività dello "split payment" agli appalti di lavori pubblici, qualificati, ai fini IVA, come prestazioni di servizi ai sensi dell'art.3 del D:P.R. 633/1972.

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Queste alcune delle nuove precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.15/E del 13 aprile 2015, in merito al sistema della "scissione dei pagamenti" (art.17-ter del D.P.R. 633/1972[1]), ossia del meccanismo, in vigore dal 1° gennaio 2015, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

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Tali chiarimenti, emanati anch'essi in attesa dell'autorizzazione comunitaria all'applicazione del meccanismo in deroga alla Direttiva 112/2006/CE, si aggiungono alle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. 6/E del 19 febbraio 2015 e con la C.M. n.1/E del 9 febbraio 2015 ed alle modalità operative stabilite dal DM 23 gennaio 2015 (così come modificato dal DM 20 febbraio 2015).

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A scopo ricognitivo, si trasmette quindi un dossier riepilogativo che fa il punto sui principali chiarimenti ad oggi forniti dall'Amministrazione finanziaria.
Sul tema, si ricorda inoltre che proseguono le azioni dell'ANCE presso le competenti sedi istituzionali, tenuto conto delle ripercussioni gravissime generate dal nuovo

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[1] Introdotto dall'art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

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2 allegati

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dossier riepilogativo
Circolare n.15/E del 13 aprile 2015

Via: i nuovi criteri per la verifica di assoggettabilità

Con la pubblicazione in GU (n. 84 dell'11/4/2015) del Decreto del Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2015 contenente le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome" cambieranno, dal 26 aprile prossimo, i criteri di valutazione dei progetti per i quali (ai sensi del combinato disposto degli articoli 5,6,19 e 20 del D. Lgs. 152/2006) è prevista la fase verifica di assoggettabilità VIA[1] a seguito della quale l'autorità competente valuterà se effettuare la VIA vera e propria.
Il decreto che doveva essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ossia entro il 19 novembre 2014, come detto, entrerà in vigore il 26 aprile 2015 e sarà direttamente applicabile su tutto il territorio nazionale, nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle provincie autonome.
L'articolo 2 del DM disciplina, infatti, le modalità di adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle Linee Guida prevedendo altresì le condizioni in base alle quali il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, potrà stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida (eventualmente anche incrementando le soglie).
Il decreto si applicherà a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Con l'entrata in vigore del decreto termina così il periodo transitorio venutosi a creare per effetto dell'articolo 15 comma 1 durante il quale sono state ritenute inapplicabili le soglie dimensionali che stabilivano l'ordine di grandezza oltre la quale era necessaria la verifica di screening a VIA con la conseguenza di applicare tale procedura secondo il criterio "caso per caso" a tutte le categorie progettuali rientranti nell'Allegato IV[2] alla parte II del Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006).[3]
Le linee guida contenute nel decreto ministeriale indicano, in pratica, gli ulteriori criteri dei quali si dovrà obbligatoriamente tenere conto ai fini della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti o delle opere di competenza delle Regioni e delle Province autonome (che pertanto ad essi dovranno adeguare, se necessario, i propri ordinamenti[4]). Essi sono, quindi, di diretto interesse non solo delle autorità individuate come competenti a livello regionale ad effettuare la verifica di assoggettabilità ma anche, conseguentemente, dei soggetti proponenti che dovranno integrarli con gli altri già previsti nell'Allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle singole normative regionali laddove parzialmente diverse. Si tratta di criteri aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti per le diverse categorie progettuali (attinenti solamente la "dimensione del progetto" e le "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri) e utilizzati fino al 24 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL n. 91/2014)[5].
Le linee guida forniscono, dunque, indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva europea. Di fatto, e in estrema sintesi, l'applicazione dei criteri aggiuntivi comporterà, al ricorrere di determinati presupposti, una riduzione percentuale (fino al 50%) delle soglie dimensionali già fissate, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.
Si evidenzia che il DM è stato emanato in attuazione dell'articolo 15 del DL n. 91/2014 (che ha sostituito peraltro una analoga norma, ora abrogata, contenuta nell'art. 23 della legge 6 agosto 2013, n. 93) al fine di pervenire ad un recepimento della direttiva in materia di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (2011/92/UE)[6] capace di superare in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per la non conformità delle norme nazionali che sulla verifica di assoggettabilità con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva medesima[7].

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[1] In particolare l'art. 5, comma 1, lettera m) D. Lgs. 152/2006 definisce "verifica di assoggettabilità" : la
procedura attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e
negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti
[2] E' opportuno ricordare che sono sottoposti a VIA di competenza regionale non solo i progetti contenuti nell'Allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/2006 ma anche quelli che, in base ad una preliminare fase di screening, siano ritenuti appunto assoggettabilità a VIA anche sulla base dei criteri di cui all'Allegato V. L'Allegato IV contempla in molti casi delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto dell'opera/impianto a verifica di assoggettabilità.
[3] Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale diverse Regioni hanno rilevato e denunciato il "pesante aggravamento degli oneri alle imprese, in un frangente di estrema fragilità del contesto produttivo". Così alcune di esse (v. Abruzzo, Umbria, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia) si sono attivate per emanare appositi indirizzi sulle modalità applicative del regime transitorio al fine cercare di rendere comunque più snello un procedimento già di per se decisamente complesso ed evitare lo stallo dei progetti.
[4] A titolo di esempio si segnala che la regione Emilia Romagna nella Nota 0489878/2014 aveva evidenziato che il quadro normativo regionale risultava essere in linea con i contenuti allora noti dello schema di decreto ministeriale e che, qualora, una volta entrato in vigore, fossero state necessarie ulteriori modifiche avrebbe provveduto ad adeguarsi al più presto.
[5] L'art. 15 co. 1 lett d) ha, infatti, previsto la salvaguardia di quanto disposto nell'Allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 stabilendo che le soglie in esso fissate dovranno considerarsi integrate dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
[6] Si evidenzia che la direttiva 2011/92/UE è stata recentemente modificata in più parti dalla direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017. L'articolo 8 del disegno di legge (A.S. n. 1758 – Legge di delegazione europea 2014) reca a tal fine i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova direttiva Via.
[7] La Commissione europea aveva, infatti, aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia contestando che, in contrasto con la direttiva 2011/92/UE le dimensioni dell'opera/impianto non potevano essere l'unica discriminante in base alla quale decidere la procedura autorizzativa. Per tale motivo, il decreto-legge competitività, n. 91 del 2014, ha modificato con l'articolo 15, comma 1, lettera c) la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, sopprimendo, temporaneamente, le soglie dimensionali previste per l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale dei progetti dell'allegato IV del decreto legislativo 152 del 2006, contestate dall'Unione europea, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

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Bando pubblico per la realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici.

In allegato nell'area riservata, sezione circolari (n.47-2015), il Bando pubblico per la realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici.

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