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Credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” – La C.M. 17/E/2015

Credito d'imposta per riacquisto "prima casa" - Le modalità di utilizzo nella CM 17/E/2015.

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2 allegati:

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Nota ANCE.

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Circolare 24 aprile 2015, n. 17-E_ALL1

Split payment: partita la denuncia a Bruxelles di Ance insieme a tutta la filiera del settore

Lo split payment è incompatibile con la direttiva europea sui pagamenti e con le misure a favore delle pmi contenute nello "Small business act". Queste le violazioni alla base della denuncia formale inviata dall'Ance a Bruxelles anche a nome di Cna Costruzioni, Anaepa Confartigianato e Aci-Produzione Lavoro, a cui il Sole 24 Ore dedica un ampio articolo. Un'iniziativa eclatante, che è solo l'ultimo atto dell'azione che i costruttori e la filiera stanno portando avanti da mesi, all'indomani dell'introduzione del meccanismo, "in assenza di qualsiasi autorizzazione comunitaria", nella legge di stabilità 2015. Lo split payment, che prevede il pagamento dell'Iva da parte della Pa direttamente all'Erario e non più ai fornitori, "drena 1,3 miliardi dovuti alle piccole e medie imprese ed introduce, di fatto, una corsia preferenziale per i pagamenti a favore dello Stato".

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In allegato:

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Articolo del Sole 24 Ore 

ANAC: in Gazzetta il regolamento che disciplina la partecipazione ai procedimenti dell'Autorità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015, è stato pubblicato il provvedimento dell'ANAC 8 aprile 2015, concernente il "Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione".

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Con tale provvedimento, entrato in vigore il 22 aprile u.s., l'Autorità, al fine di migliorare la qualità dei propri atti regolatori, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.

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Tra i soggetti che possono partecipare alle varie forme di consultazioni previste, sono fatte rientrare anche le associazioni di categoria.

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Il nuovo regolamento, sostituisce i precedenti adottati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

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Si allega:

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Provvedimento ANAC 8 aprile 2015

Detrazione IRPEF per recupero edilizio e “bonus mobili” – La C.M. 17/E/2015

È possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a 96.000 euro, per l'esecuzione di diversi interventi di recupero su una medesima abitazione, a condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio, e che vengano eseguiti in differenti periodi d'imposta, anche successivi tra loro.
Questo il principale chiarimento dell'Agenzia delle Entrate espresso nella Circolare 24 aprile 2015, n.17/E, in risposta a quesiti formulati dal Coordinamento nazionale del CAF e da altri operatori del settore in materia di applicabilità dell'IRPEF.
L'Agenzia delle Entrate, quindi, torna a pronunciarsi, tra l'altro:
- sulla detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, applicabile nella misura potenziata del 50%, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015[1];
- sulla detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici volti ad arredare l'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero edilizio[2].
In particolare, la C.M. 17/E/2015 chiarisce che:
DETRAZIONE PER IL RECUPERO EDILIZIO
Autonomia degli interventi e limite di spesa
nell'ipotesi di esecuzione di un nuovo intervento di recupero su una stessa abitazione (ad es. nel 2014) già oggetto di altri lavori di ristrutturazione, proseguiti per diversi periodi d'imposta (ad es. dal 2008 al 2013), il beneficio è riconosciuto in via autonoma anche per i nuovi lavori, con un ulteriore limite massimo di spesa di 96.000 euro, a condizione che siano riscontrabili tutti i seguenti elementi:
- osservanza, ove richiesto, degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia (denuncia di inizio attività, collaudo dell'opera o dichiarazione di fine lavori).
In pratica, la presenza di titoli abilitativi diversi da quelli a suo tempo richiesti per l'esecuzione dei precedenti lavori permette di considerare il nuovo intervento «autonomamente detraibile»;
- nuova ristrutturazione non consistente «nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati»[3];
- esecuzione dei lavori in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono stati eseguiti i precedenti interventi.
Sul punto, precisa l'Amministrazione finanziaria, nell'ipotesi di «interventi autonomi, effettuati nel medesimo anno, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile» (pari, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, a 96.000 euro per unità immobiliare)[4].
Inoltre, precisa l'Amministrazione finanziaria, ai fini della fruibilità ripetuta della detrazione, la relativa disciplina non impone di rispettare un arco temporale minimo tra i diversi interventi.
Pertanto, ove sia possibile individuare in modo autonomo ciascun intervento, è possibile beneficiare, per una stessa unità immobiliare e in differenti periodi d'imposta, più volte della detrazione, con limiti di spesa separati per ciascuna tipologia di lavori (ad es. 96.000 euro+96.000 euro);
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
nell'ipotesi in cui l'ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano, questa viene riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[5];
Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
la «detenzione materiale e diretta» dell'abitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l'erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esistere non soltanto nell'anno di accettazione dell'eredità, ma anche negli anni successivi (cfr. anche C.M. 20/E/2011).
Pertanto, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui l'erede, già detentore, nei successivi periodi d'imposta conceda l'immobile in locazione o in comodato, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l'erede riprenda la detenzione dell'abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi;
detrazione per l'acquisto di mobili
diversamente da quanto stabilito ai fini della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, in caso di decesso del contribuente le rate residue della detrazione per l'acquisto dei mobili, non ancora utilizzata in tutto o in parte, non si trasferiscono agli eredi per i restanti periodi d'imposta.
Infatti, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, il beneficio per l'acquisto dei mobili è un'agevolazione autonoma rispetto alla detrazione per il recupero edilizio, che non prevede, nella relativa disciplina, il trasferimento dell'agevolazione mortis causa.
[1]Cfr. art.1, co.47, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015). Dal 1° gennaio 2016 la detrazione riprenderà ad operare nella misura ordinaria del 36% fino a 48.000 euro per unità immobiliare, in base all'art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[2] Ai sensi dell'art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come modificato da ultimo dal medesimo art.1, co.47, della legge 190/2014.
[3] Al riguardo, si ricorda che, nell'ipotesi in cui gli interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, nel computo del limite massimo delle spese agevolabili si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti (cfr. art.16-bis, co.4, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[4] Infatti, la C.M. 17/E/2015 ribadisce che, ai sensi dell'art.16-bis, co.1, del D.P.R. 917/1986 - TUIR, il limite di spesa previsto per gli interventi di recupero delle abitazioni è annuale e riguarda il singolo immobile oggetto dei lavori (cfr. anche le C.M. 9/E/2002 e 15/E/2003).
[5]Cfr. anche l'art.1, co.3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del beneficio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento e la partita IVA (codice fiscale) dell'impresa esecutrice.

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1 allegato

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Circolare 24 aprile 2015 n.175E_ALL1

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