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ANAC: nuovo Comunicato relativo alle garanzie previste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006

È stata pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 21 ottobre 2015 che integra il Comunicato del Presidente del 1° luglio 2015 relativo a "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta previste dall'art. 75 e le garanzie definitive di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni".

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In particolare, la Banca d'Italia, con nota del 30 settembre 2015 u.s., ha informato l'Autorità sulle modifiche recentemente introdotte nel proprio sito internet nella parte relativa alle finanziarie per tener conto del mutato quadro normativo di riferimento.

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Si allega il testo del Comunicato dell'ANAC.

Terre e rocce da scavo: approvato in via preliminare il nuovo regolamento

Il Consiglio dei Ministri del 6 novembre ha approvato, in via preliminare, lo schema di DPR per il riordino della normativa sulle terre e rocce da scavo, in attuazione dell'art. 8 del d.l. 133/2014.

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Il provvedimento non è, però, ancora definitivo, in quanto sono previsti ulteriori passaggi:
· la fase di consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni;
· la pubblicazione da parte del ministero dell'Ambiente, nei successivi 30 giorni, delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica;
· il rilascio dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata, nonché delle competenti commissioni parlamentari;
· l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

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Presumibilmente, quindi, l'iter di approvazione del nuovo regolamento sulle terre e rocce non si concluderà prima di 90 – 100 giorni.
Al riguardo, si evidenzia che, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivamente approvato, si continueranno ad applicare le norme e le procedure attualmente in vigore, di cui all'art. 41 bis del d.l. 69/2013 e al d.m. 161/2012.
Lo schema di provvedimento dovrebbe aver mantenuto, come più volte auspicato dall'Ance, un regime semplificato, molto simile a quello attualmente previsto dall'art. 41 bis del d.l. 69/2013, per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito di cantieri di piccole dimensioni (sino a 6000 metri cubi) o di grandi opere non soggette a VIA o ad AIA.
Permangono, tuttavia, delle criticità relative alla disciplina del riutilizzo nel luogo di produzione, alla definizione delle matrici materiali di riporto, nonché all'abrogazione di alcune disposizioni normative.
Per una analisi più approfondita del provvedimento e delle principali problematiche per il settore, occorre comunque attendere la diffusione del testo ufficiale

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.45

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.45 del 9 novembre 2015

Nominativo Subappaltatore:Adunanza Plenaria dice “No” all’obbligo di indicazione all’atto di offerta

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza del 2 novembre 2015, ha ritenuto non obbligatoria l'indicazione del nome del subappaltatore all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad un'impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come "subappalto necessario").

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Ciò, in piena condivisione con le tesi sostenute da ANCE in sede di intervento ad adiuvandum davanti allo stesso consesso.

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In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla normativa vigente. Infatti, l'articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici,- che si occupa di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto - ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, cosi circoscrivendo in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto.

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La Adunanza Plenaria ha altresì affrontato una seconda questione attinente ad un profilo di diritto intertemporale, relativo alla tematica degli oneri della sicurezza aziendale. Al riguardo, infatti, com'è noto, l'Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell'obbligatorietà di detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell'offerta economica.

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Sul punto, era stato rimesso all'Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al "regime" cui assoggettare le procedure antecedenti alla cennata pronuncia n. 3 dell'Adunanza Plenaria, e se per queste fosse possibile utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio.

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Al riguardo, il giudice amministrativo ha statuito che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell'Adunanza Plenaria n.3 del 2015.

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Si allega la sentenza in commento. Seguirà ulteriore commento.

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