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Linee guida per la progettazione in materia di dissesto idrogeologico

Sono online (http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/linee-guida.html) le “Linee guida per la progettazione in materia di dissesto idrogeologico”. Il documento-vademecum, sviluppato dalla Struttura di Missione governativa Italiasicura, è stato discusso a Roma nel corso dell'evento "Progettare l'Italia sicura" da 144 esperti, tra esponenti delle Istituzioni di Governo, degli Enti Locali e del Parlamento, professori universitari, rappresentanti degli istituti scientifici e di ricerca, reti delle professioni, associazioni di categoria.
Le linee guida si pongono un obiettivo ambizioso, quello di fornire un documento di indirizzo, un agile supporto ai professionisti ed alle amministrazioni in materia di programmazione e progettazione degli interventi per la prevenzione di frane e alluvioni.
Le "Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico" sono state realizzate nella consapevolezza che collaborazione proattiva dei territori, polifunzionalità degli interventi e integrazione delle diverse strategie di mitigazione del rischio sono necessarie per ottenere buoni risultati in un settore, come quello della prevenzione, che interessa di fatto tutti i cittadini.
Il documento si articola in 12 schede sintetiche, relative agli aspetti che maggiormente incidono sull’efficacia degli interventi, ovvero:
  1. Valutazione del rischio ed esplicitazione dei criteri di gestione
  2. Valutazione comparata delle diverse opzioni tecniche, attraverso metodi anche semplificati di analisi costi/benefici
  3. Coerenza dell’intervento con la pianificazione e programmazione vigente
  4. Analisi sistemica – aspetti spaziali con particolare riguardo ai fenomeni indotti e al non aggravio del rischio alla scala del bacino  idrografico
  5. Analisi sistemica – aspetti temporali e verifica sull’intero ciclo di vita dell’intervento
  6. Specifiche valutazioni di carattere idrologico e idraulico-fluviale
  7. Specifiche valutazioni di carattere geologico, geotecnico e per interventi di contrasto a fenomeni valanghivi
  8. Effetti dell’intervento sulla morfodinamica fluviale, costiera e di versante
  9. Effetti dell’intervento sull’ecosistema fluviale, ripario e costiero e sulla qualità delle acque
  10. Effetti sociali ed economici dell’intervento
  11. Considerazioni relative alla resilienza dell’intervento, anche nei confronti di scenari di cambiamento climatico
  12. Codifica e inquadramento georeferenziato dei dati e delle informazioni qualificanti l’intervento

1 allegato

LineeGuida programm progett_rischio idrogeologico

Rifiuti: nuove indicazioni per il responsabile tecnico

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la delibera del 28 novembre 2017 n. 10, ha approvato il nuovo calendario delle verifiche di idoneità, relative all’anno 2018, che devono sostenere i responsabili tecnici, in attuazione dell’art. 13 del d.m. 120/2014.

 
In tutto sono state previste 36 date, la prima delle quali avrà luogo presso la Sezione dell’Albo della Regione Calabria il 21 febbraio 2018, mentre l’ultima si terrà presso quella della Toscana il 12 dicembre 2018.
 
Al riguardo, si sottolinea che:
  • i responsabili tecnici di imprese ed enti iscritti dal 16 ottobre 2017 devono sostenere le verifiche di idoneità;
  • i responsabili tecnici di imprese ed enti già iscritti al 16 ottobre 2017 dovranno sostenere la verifica di idoneità tra 5 anni e fino ad allora potranno continuare a svolgere la propria attività.
 
Infine, si ricorda che è prevista la figura del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), 9(bonifica di siti), 10 (bonifica dei beni contenenti amianto).
 
Il medesimo obbligo non è invece previsto per l’iscrizione “semplificata” alla categoria 2 bis dell’Albo gestori ambientali relativa al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg/30 litri/ giorno(art. 212 comma 8 del D.gs. 152/2006). 
 
 
In allegato la delibera dell’Albo gestori Ambientali del 28 novembre 2017 n. 10 (CLICCARE QUI PER SCARICARLA)

Pubblicato il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E’ stato pubblicato il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..
Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale n. 101 del 1 dicembre 2017, sostituisce integralmente quello precedente.
Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:
-       all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
-       all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;
-       all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
-       all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
-       all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;
-       all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 

1 allegato

DD-n-101-del-01122017

INL - Circ. n. 299/2017- Istallazione impianti audiovisivi e strumenti di controllo

Con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alle procedure per l’istallazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, al fine di uniformare l’operatività degli uffici territoriali e rendere più rapide le procedure autorizzative connesse a tali impianti.

Sul punto, l’Istituto ha chiarito che, per l’istallazione di tali impianti (impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere) volti alla tutela del patrimonio aziendale, è necessaria la preventiva procedura di accordo con la RSA o RSU, o l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970.

E’ stato, inoltre, chiarito che, qualora le videocamere o le fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non vi è alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento che dovrà essere effettuato in tempi rapidi, stante l’assenza di valutazioni istruttorie.

Sul punto, si comunica, inoltre, che l’Istituto ha pubblicato, sul proprio portale, i nuovi moduli per le istanze per l’autorizzazione dell’istallazione di impianti audiovisivi, altri strumenti di controllo e apparecchiature di localizzazione satellitare, semplificati rispetto ai precedenti, che si allegano per opportuna conoscenza.


 

________________________________________________

Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) 
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4 allegati

INL_nota299_17
Istanza-videosorveglianza-installazione-gps
Istanza-videosorveglianza-impianti-audiovisivi
Istanza-videosorveglianza-altri-sistemi


 

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