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Pubblicato il XVII° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E’ stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato adottato il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L’elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco di cui al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018.
Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:
-     all’articolo 1 è rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha espresso parere favorevole;
-     all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termini di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, già concesse ai soggetti interessati;
-     all’articolo 3 è decretato l’inserimento “ex novo”, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
-     all’articolo 4 è decretato il subentro della società indicata in luogo della società precedentemente iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
-     all’articolo 5 è specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 16 gennaio 2018;
-     all’articolo 6 sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
 

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 

1 allegato

XVII-elenco-soggetti-abilitati

Casellario Giudiziale: le ultime indicazioni dell’ANAC sulle richieste di rilascio del certificato

Si informa che l’ANAC, con riferimento alla verifica dei requisiti generali degli operatori economici nelle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; art. 38 D.lgs. n. 163/2006 per le procedure soggette alla previgente disciplina), ha pubblicato un nuovo Comunicato con il quale ha fornito Indicazioni alle stazioni appaltanti sulle richieste di rilascio del certificato del Casellario Giudiziale.
 
In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno chiarire che, ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal Codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che contiene il riferimento all’art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell’apposito campo, motivo e finalità della richiesta.
 
 
 

Inail - Autoliquidazione 2017/2018.

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota Inail n. 1387/18, con la quale l’Istituto assistenziale ha reso note le istruzioni operative relative all'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2017/2018.
 
In particolare, l’Inail ha ricordato che, nelle more di approvazione delle nuove tariffe, il calcolo del premio anticipato per il 2018 dovrà, provvisoriamente, fare riferimento alle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017.
 
L’autoliquidazione 2017/2018 presenta delle novità in relazione all’abrogazione, dal 2018 dell'aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto. Conseguentemente, l’applicazione dell’aliquota addizionale, in misura pari all’1,29%, dovrà essere calcolata, limitatamente alla regolarizzazione 2017, sulle retribuzioni afferenti specifiche voci di tariffa indicate nella nota in parola ed a cui si fa esplicito rinvio.
 
Un’altra novità, connessa al miglioramento delle tecnologie informatiche, consentirà anche ai soggetti assicuranti, che hanno iniziato l’attività al termine del 2017, di poter effettuare l’autoliquidazione unificata del premio a febbraio 2018, sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio 2018.
 
Per quanto riguarda le scadenze, il versamento del premio in un‘unica soluzione o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2018. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2017, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, il termine di scadenza è il 28 febbraio 2018.
 
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è il 902018.
 
In relazione alle riduzioni del premio assicurativo, si evidenziano, in particolare, l’agevolazione sui premi ordinari delle polizze dipendenti, ex L. n. 147/13, la cui misura da applicare al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48% e quella da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81%.
 
In virtù della pubblicazione del decreto direttoriale del 5 luglio 2017, resta confermata, inoltre, relativamente all’anno 2017, la riduzione del premio in favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%.
 
Tale riduzione, applicabile alla sola regolazione 2017, non potrà interessare i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 
La richiesta dell’agevolazione è condizionata dall’inoltro, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, dell’apposito modello di autocertificazione (reperibile sul portale informatico dell’Istituto) riguardante l’assenza delle suddette condanne, nonché dall’indicazione nella dichiarazione delle retribuzioni nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” di sconto, il codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
 
Per la riduzione del premio si ricordano: l’incentivo relativo al sostegno della maternità e paternità, ovvero quello riconosciuto per la sostituzione di lavoratori in congedo; per l’ultima volta, la riduzione per le assunzioni di cui all’art. 8, c. 9 della L. n. 407/90 (assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di trentasei mesi); l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.
 
A seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fissato per l’anno 2017 nella misura dello 0,68% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, per le richieste di rateazione del premio dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2017/2018. 
 
Rata   Data scadenza                     Data pagamento                    Coefficiente interesse
 
 2         16.05.2018                            16.05.2018                                   0,00165808
 3         16.08.2018                            20.08.2018                                   0,00337205
 4         16.11.2018                            16.11.2018                                   0,00508603
 

Si ricorda infine che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018 e che entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2018. 

1 allegato

Autoliquidazione 2017-2018 Istruzioni e riduzioni

Norme Tecniche per le Costruzioni: pronto il decreto di aggiornamento

Si è concluso, con la firma del Ministro delle infrastrutture, del Ministro degli interni e del Capo della protezione civile, l’iter di approvazione del decreto che va ad aggiornare le Norme Tecniche delle Costruzioni. Le nuove NTC si pongono in continuità con le NTC del 2008, confermandone l’impostazione concettuale e metodologica e la struttura, ovvero la suddivisione in capitoli che rimane invariata.
L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti.
Proprio su tale aspetto le nuove NTC introdurranno una importante novità soprattutto sul tema del "miglioramento sismico" degli edifici esistenti prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore diu sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.
Anche il Capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali).
Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali. Relativamente all’acciaio, si è tenuto conto della norma UNI EN 1090, che ha stabilito la marcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione.
L’aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio, bisognerà invece attendere ancora per la prevista Circolare esplicativa che fornirà ulteriori utili informazioni agli operatori per una corretta applicazione delle NTC.

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