Informiamo che il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota cui si fa espresso rinvio per gli approfondimenti del caso, ha comunicato lo slittamento al 15 maggio 2016 della scadenza per la presentazione del prospetto informativo che i datori di lavoro, rientranti nell'ambito della L. n. 68/1999, sono tenuti ad effettuare annualmente in presenza di determinate condizioni.
\r\nIl Ministero, infatti, aveva già prorogato tale termine, fissato solitamente al 31 gennaio di ogni anno, al 29 febbraio 2016 ma, come si legge nella nota, in considerazione delle modifiche introdotte dalla nuova normativa del Jobs Act, i nuovi servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e, pertanto, si è reso necessario lo slittamento del termine per la presentazione del prospetto stesso.
\r\nIn allegato nell'area riservata, sezione circolari, la circolare del Dipartimento Tecnico Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità n.38006/DRT del 1°.03.2016
Nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un'attestazione affetta da falsità è applicabile, nei confronti dell'impresa, la sanzione pecuniaria prevista dal Codice dei contratti, nei casi in cui il concorrente abbia presentato un'attestazione non veritiera.
\r\nE' quanto emerge dal Comunicato del 3 febbraio 2016, in cui si precisa che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha ritenuto di approfondire i diversi effetti della dichiarazione di decadenza dell'attesto SOA, laddove questa sia seguita alla presentazione da parte dell'impresa di dichiarazioni o documentazione non veritiera (ex art. 40, comma 9-quater, del D.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici).
\r\nIl fine sotteso al Comunicato sembrerebbe quello di rendere possibile l'esplicazione del potere sanzionatorio dell'Autorità (di carattere pecuniario) nei confronti di quelle imprese che, in maniera consapevole, utilizzino un attestato SOA non veritiero.
\r\nAl riguardo, il Codice all'art. 48 chiarisce che le stazioni appaltanti richiedono ad un numero di offerenti (non inferiore al 10% delle offerte presentate) di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, e ove tale prova non sia fornita/confermata, le stesse procedono ad irrogare nei confronti del concorrente la cd. "triplice sanzione".
\r\nQuest'ultima sanzione si sostanzia nell'esclusione del concorrente dalla gara, nell'escussione della relativa cauzione provvisoria e nella segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti sanzionatori di competenza di cui art. 6, comma 11, del Codice.
\r\nL'art. 48 rappresenta, pertanto, una fattispecie molto più ampia, in cui manca un vero e proprio riferimento allo specifico caso, considerato dal Consiglio, dell'utilizzazione di un'attestazione SOA intrinsecamente falsa da parte di un concorrente.
\r\nAl fine di meglio chiarire il contesto del Comunicato, è necessario ricordare che il procedimento di decadenza ha inizio, di norma, con la segnalazione della SOA all'Autorità (l'ANAC) e si conclude con il provvedimento di quest'ultima, che accerta:
\r\na) la veridicità, o meno, di quanto presentato in sede di qualificazione dall'impresa,
b) l'eventuale grado di colpa o l'eventuale dolo dell'impresa, nell'aver presentato in sede di qualificazione SOA, atti documenti o dichiarazioni che hanno dato un riscontro negativo.
Ne consegue che, a conclusione della procedura per la dichiarazione di decadenza dell'attestazione SOA per falso, laddove sia accertato il dolo dell'impresa, l'Autorità è tenuta ad informare dell'esito dell'istruttoria tutte le stazioni appaltanti, che nell'ultimo quinquennio hanno ricevuto un'istanza di partecipazione dalla stessa impresa.
\r\nLe stazioni appaltanti interessate, a loro volta, segnalano alla stessa Autorità l'eventuale utilizzo da parte dell'impresa dell'attestazione affetta da falsità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara, in quanto l'art. 48 è applicabile al concorrente.
\r\nLa segnalazione avvia il procedimento che porta all'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a euro 51.545, prevista dal Codice all'art. 6 comma 11, che rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio Sanzioni della stessa Autorità (ANAC).
\r\n1 allegato
\r\nÈ stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del 10 febbraio 2016, inerente la "Rivalutazione della tariffa applicata dalle Soa per l'esercizio dell'attività di attestazione - Allegato C al D.P.R. n. 207/2010".
\r\nNel comunicato, viene reso noto che, per l'anno 2016, è stata ritoccata la tariffa applicata dalle SOA per il rilascio dell'attestato di qualificazione, e, in particolare, è stato rivisto il valore del coefficiente di rivalutazione da inserire nella formula che determina il corrispettivo dovuto alle SOA.
\r\nL'incremento è, tuttavia, più formale che sostanziale, poiché, dopo lo stop alle tariffe del 2015, le imprese per attestarsi dovranno, a far data dalla pubblicazione del Comunicato, pagare appena lo 0,1% in più, rispetto al 2014 (Comunicato alle SOA n. 4 del 29/04/2014 e NEWS Ance ID 16222 del 16 maggio 2014).
\r\nCon l'occasione si ricorda che l'aggiornamento annuale della tariffa, già presente nel previgente D.P.R. n. 34/2000, è determinato dalla variazione del coefficiente "R" di rivalutazione che, presente nella formula contenuta nell'allegato "C" del D.P.R. n. 207/2010, è calcolato dall'ISTAT.
\r\nSi riporta di seguito il resoconto degli aumenti:
\r\nAllegato E, D.P.R. n. 34/2000 e ss. mm:
· 2005, pari a 1,07,
· 2006, pari a 1,089,
· 2007, pari a 1,11,
· 2008, pari a 1.1295,
· 2009, pari a 1,1659,
· 2010, pari a 1,1746,
• Allegato C, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm:
· 2011, pari a 1,193,
· 2012, pari a 1,225,
· 2013, nessuna variazione,
· 2014, pari a 1,276.
· 2015, nessuna variazione,
· 2016, pari ad 1,277.
Prima del 2005 il coefficiente "R" non era presente nella formula del computo della tariffa SOA, poiché questo è stato introdotto, assieme alla verifica triennale, con il D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93.
\r\n1 allegato
\r\n\r\n