Home

Le novità del decreto sulla detassazione

Si fa seguito alla precedente news, per divulgare la nota esplicativa pubblicata dalla Confindustria con un primo commento sul decreto.

\r\n

Viene preliminarmente indicata quale importante novità la previsione di cui all'art. 1, secondo la quale i contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 devono prevedere i criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Su tali misurazioni e su tali indicatori deve basarsi la verifica "obiettiva" dell'impresa.

\r\n

A tal proposito, per ciò che concerne il settore edile, con particolare riguardo all'istituto dell'EVR, si sottolinea che il medesimo è già regolato, nell'ambito dei contratti territoriali, secondo indicazioni e parametri puntuali, ai quali l'impresa deve riferirsi per l'erogazione del premio.

\r\n

Viene, inoltre, ribadito che la detassazione dei premi di produttività (con aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 10%, nel limite massimo di 2000 euro) opera a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

\r\n

Gli incrementi di cui sopra, poi, possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario (contrariamente a ciò che avveniva in precedenza ove il lavoro straordinario era, a determinate condizioni, incluso nel beneficio). La Confindustria considera, comunque, tali modifiche dell'orario rilevanti ai fini del beneficio, purché connesse agli incrementi suddetti e purché siano adottate rispetto ad un congruo periodo di tempo (non modifiche marginali).

\r\n

Per quanto riguarda il deposito dei contratti di cui all'art. 5 del D.M., si rimanda a quanto già detto nella precedente circolare Ance, in attesa di prossimi chiarimenti che, da contatti informali con il Ministero del Lavoro, dovrebbero essere contenuti in una circolare esplicativa di prossima emanazione.

\r\n

Il format fornito e allegato al decreto, sembrerebbe, infatti, riferirsi esclusivamente al deposito del contratto collettivo da parte dei datori di lavoro e non, come avviene per la contrattazione territoriale, da parte delle associazioni datoriali stesse. Si è provveduto, pertanto, a segnalare tale criticità al Ministero del Lavoro e si è in attesa di un riscontro.

\r\n

Tenuto conto, poi, che i premi di produttività possono essere erogati anche sotto forma di welfare aziendale, la circolare di Confindustria richiama le modalità di attestazione da parte del datore di lavoro di tale erogazione (mediante documenti specifici – Vaucher - art. 6 del D.M.).

\r\n

A commento del medesimo D.M., la Confindustria evidenzia che tali documenti (cartacei o elettronici) devono essere nominativi e non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non possono essere trasformati in moneta contante; non possono essere ceduti a terzi; consentono la fruizione di un solo bene, prestazione, opera e servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

\r\n

Su tale aspetto, relativo alla fruizione di prestazioni di welfare aziendale e, in particolare, alla loro compatibilità con l'assetto contrattuale territoriale, si fa riserva di ulteriori approfondimenti alla luce dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate.

\r\n

La Confindustria precisa, inoltre, con riferimento all'art. 7, che le nuove disposizioni si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi e che, per ciò che concerne le erogazioni che si vogliano effettuare sulla base di contratti già stipulati, questi ultimi andranno depositati entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto unitamente alla dichiarazione di conformità. Nel caso in cui, però, il deposito già sia stato effettuato, dovrebbe bastare il deposito della dichiarazione di conformità, anche se non è chiaro se il nuovo sistema informatico lo permetta.

\r\n

Si rinvia, comunque, alle ulteriori istruzioni delle amministrazioni competenti per i chiarimenti del caso.

\r\n

1 allegato

\r\n

Confind_Primo-Comm_decreto_detassaz_25_03_16

“Superammortamento” – I chiarimenti della C.M. 23/E/2016

Il "superammortamento" nella misura del 140% per i beni strumentali d'impresa deve essere fruito nel periodo d'imposta di competenza e se il bene viene ceduto prima della fine dell'ammortamento, si decade dal beneficio.

\r\n

Questi i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23/E del 26 maggio 2016, in merito alle modalità applicative del beneficio consistente nel "superammortamento", in misura pari al 140%, introdotto dall'art.1, co.91-94 e 97, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015)[1].

\r\n

Come noto, la legge di Stabilità 2016 introduce un'agevolazione fiscale per incentivare le imprese all'acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all'attività produttiva, sulla falsariga di quanto previsto in Francia dalla cosiddetta "legge Macron".

\r\n

In particolare, l'incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d'acquisto del bene.

\r\n

In questo modo, l'ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso[2].

\r\n

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato aveva già confermato, con specifico riferimento all'acquisto di beni strumentali mediante contratti di leasing, che il "superammortamento" deve essere calcolato sull'intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria.

\r\n

E' stato previsto che il "superammortamento" non produce effetti ai fini dei valori utilizzati per il calcolo degli Studi di Settore.
Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all'attività d'impresa.

\r\n

Il beneficio è, invece, escluso per l'acquisto di:

\r\n

- di beni immobili strumentali;

\r\n

- nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%;

\r\n

- macchinari di cui all'Allegato 3 della legge di Stabilità 2016[3].

\r\n

Sul tema, i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio sono giunti con la C.M. 23/E/2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riguardo a:

\r\n

- soggetti ammessi al beneficio;

\r\n

- tipologia di investimenti;

\r\n

- ambito temporale e modalità di fruizione del beneficio a seconda del tipo di bene;

\r\n

- determinazione degli acconti per il periodo d'imposta 2015 e 2016.

\r\n

Di seguito si riporta un estratto del D.M. 31 dicembre 1988, riassuntivo dei beni mobili strumentali utilizzati nel settore delle costruzioni, acquistabili con il "superammortamento"[4].

\r\n

[1] Cfr.  "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[2] Ad esempio, se un bene ha un costo d'acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d'ammortamento, considerando l'incentivo, sarà pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l'anno (Cfr.  "Disegno di Legge di Stabilità 2016 Atto n.2111/S – Misure fiscali" – ID n.22478 del 27 ottobre 2015).
[3]Si tratta ad esempio, delle condotte per la distribuzione di gas ed energia elettrica, delle ferrovie e del relativo materiale rotabile, ovvero degli aerei, ivi compreso l'equipaggiamento.
[4]Si ricorda che il beneficio non si applica ai cd. "fabbricati destinati all'industria", il cui coefficiente di ammortamento è pari al 3% (cfr. Gruppo XVI – Industrie edilizie del medesimo D.M.).

\r\n

2 allegati

\r\n

Circolare n.23/E del 26 maggio 2016
estratto del D.M. 31 dicembre 1988

Part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione – Pubblicazione del Decreto in G.U.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio scorso il Decreto 7/04/2016 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli incentivi volti ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato, in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 284, della L. n. 208/2015).

\r\n

In particolare, nell'ambito del suddetto Decreto, è stato primariamente chiarito che, i soggetti destinatari del beneficio, sono i lavoratori dipendenti del settore privato i quali:
risultino iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o altre forme sostitutive;
abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
maturino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia (20 anni).

\r\n

Pertanto, i lavoratori interessati e in possesso dei succitati requisiti dovranno, al fine del riconoscimento del beneficio, stipulare con il datore di lavoro un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", la cui durata coinciderà con il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

\r\n

Con la stipula di tale contratto, il lavoratore potrà trasformare, in accordo con il datore di lavoro e previa certificazione da parte dell'Inps dei requisiti minimi previsti, il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% ottenendo, mensilmente:
una somma omnicomprensiva, pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici, a carico del datore di lavoro e relativa alla prestazione lavorativa non effettuata, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella Inail;
la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di € per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

\r\n

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il datore di lavoro dovrà trasmettere "il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) che, dopo aver valutato le disposizioni contrattuali, rilascerà il provvedimento di autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto. Decorso tale termine, il contratto si considera comunque autorizzato.

\r\n

Acquisita l'autorizzazione da parte della Dtl, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all'Inps che, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità di risorse, comunicherà l'accoglimento o il rigetto della stessa entro 5 giorni dalla ricezione.

\r\n

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda al decreto allegato e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in attesa della circolare operativa da parte dell'Inps.

\r\n

1 allegato

\r\n

Decreto 

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.22

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.22 del 30 maggio 2016.

Page 64 of 177

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS