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Modalità operative per il recupero dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà

Con la circolare n. 153/14, l'Inps aveva fornito le indicazioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della Legge n. 863/84.

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Al riguardo, con l'allegata circolare n. 77/16, l'Istituto ha illustrato le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme che residuano dallo stanziamento del 2014, nonché per la fruizione di quelli connessi al finanziamento previsto per l'anno 2015.
In particolare, in relazione all'anno 2014, in virtù della minor contrazione dell'orario di lavoro rispetto a quella stabilita nell'Accordo oggetto di Cds, al fine di fruire pienamente della riduzione contributiva, le aziende sono tenute ad esporre, nel flusso Uniemens, le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato valorizzando:
nell'elemento il già previsto codice causale "L930", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2014";
nell'elemento , il relativo importo.

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In relazione alle risorse stanziate per l'anno 2015, che consentono per un periodo ulteriore e successivo a quello già oggetto di autorizzazione per il 2014 continuità allo sgravio contributivo, fino ad esaurimento della durata massima fissata in 24 mesi, le aziende sono tenute ad esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo valorizzando:
nell'elemento il codice causale di nuova istituzione "L932", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015";
nell'elemento , il relativo importo.
Per effettuare le suddette operazioni, le aziende avranno tempo sino al 16 agosto 2016, fermo restando che l'entità dello sgravio, ossia la misura massima dell'agevolazione fruibile, è quella contenuta nei decreti direttoriali, comunicati ai soggetti ammessi ed autorizzati con il codice "1W".

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1 allegato

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Circolare Inps n 77 del 10-05-2016

Procedimenti per iscrizione nel casellario informatico: nuovi chiarimenti dall’ANAC

E' stato pubblicato dall'ANAC il Comunicato del Presidente del 31 maggio 2016, relativo ai "Procedimenti per l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.

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Quest'ultima lettera prevede, come motivo di esclusione dalla gara, l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione «ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione».

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Al riguardo, nelle more dell'adozione delle linee guida sulla qualificazione di all'art. 83, comma 2, del Codice e della necessaria conseguente revisione del Regolamento che disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio, l'Autorità ritiene ancora applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, la disciplina dell'abrogato art. 40, comma 9-quater, d.lgs. 163/2006.

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Con la conseguenza che permane l'obbligo delle SOA di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle dichiarazioni esibite dall'impresa attestanda e di comunicare all'Autorità l'avvio e gli esiti dei procedimenti svolti in contraddittorio con l'impresa.

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Quanto alla durata della sanzione accessoria, la stessa Autorità ritiene che trovi applicazione la misura dettata all'art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016, riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate alla stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto.

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1 allegato
com.pres.31.05.16

Seminario Specialistico - ANCE SICILIA 23 giugno 2016

IATT, in collaborazione e con il patrocinio di ANCE Sicilia e dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, organizza un seminario al fine di promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale che permettono di applicare soluzioni alternative tecnicamente avanzate per limitare la manomissione delle strade, lo scavo e la movimentazione dei terreni, riducendo il disturbo arrecato ad attività economiche, di residenza e di svago, nella realizzazione e nella manutenzione di infrastrutture sotterranee atte a contenere servizi elettrici, di telecomunicazione, gas, acquedotti e reti fognarie.

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Il Seminario che si terrà il 23 giugmo 2016, presso la sede di ANCE SICILIA Via Alessandro Volta, 44 – Palermo – con inizio alle ore 9,00 - è rivolto ai tecnici dei Comuni, ai liberi professionisti del settore e ai gestori delle reti ed ha lo scopo di presentare alcune di queste tecnologie trenchless illustrandone i campi di applicazione ed evidenziandone i vantaggi rispetto ai metodi più tradizionali, con riferimento agli aspetti di sicurezza, della salvaguardia dell' ambiente.

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Durante il seminario verranno illustrate delle case history da parte di Aziende associate a IATT che vantano una lunga esperienza nel settore.

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In allegato:

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Programma dei lavori.

Decreto 94956/16 - Misura della sanzione per la mancata rotazione dei lavoratori in Cigs

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ne sancirà l'entrata in vigore, si rende noto che è stato emanato l'allegato decreto n. 94956 del 10 marzo 2016, contenente la misura della sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori interessati da un programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria.

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In particolare, il provvedimento interministeriale conferma che il contributo addizionale, pari al 9%, 12% e 15% (a seconda del periodo di fruizione della Cigs) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in caso di omessa rotazione, è maggiorato nella misura dell'1%.

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Tale incremento, dovuto per ogni lavoratore non coinvolto nella rotazione, dovrà essere corrisposto limitatamente al periodo per il quale è stata rilevata la violazione da parte dell'organo ispettivo; quest'ultimo, a sua volta, è tenuto a trasmettere gli esiti dell'accertamento alla sede territoriale Inps.

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1 allegato

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Decreto 10 marzo 2016

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