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ANAC: Pubblicate le Linea Guida sui commissari di gara, deliberate dal Consiglio il 6 luglio u.s.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo la consultazione avviata alla fine di aprile e conclusa il 16 maggio scorso  ha pubblicato un'ulteriore Linea Guida.

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Si tratta, in particolare, delle Linee guida recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".

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Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 6 luglio 2016, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione del documento definitivo, il parere del Consiglio di Stato, e delle competenti Commissioni Parlamentari di Camera e Senato.

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All'esito dell'acquisizione dei pareri richiesti, l'Autorità procederà all'approvazione e successiva pubblicazione del documento definitivo.

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Si allega il documento deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 6 luglio 2016.

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Si fa riserva di eventuale/ulteriore commento.

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2 allegati

Linee guida commissari di gara 
Allegato-rev RPT-2 

In Gazzetta Ufficiale l’avviso di rettifica le correzioni materiali al nuovo codice dei contratti

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2016, è stato pubblicato Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

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Si tratta, in particolare, di un avviso di rettifica che apporta le correzioni agli errori materiali contenuti nel D.lgs. n. 50/2016, nuovo codice dei contratti.

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Si allega:

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Avviso di rettifica.

Split payment per i Consorzi– Ordinanza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza n. 02472/2016 del 24 giugno 2016, in via cautelare, sospende l'efficacia delle norme attuative dello "split payment" per un Consorzio stabile.
La questione, seguita dall'ANCE fin dal suo avvio, riguarda il ricorso promosso da un Consorzio stabile avverso il Ministero dell'Economia delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, con il quale il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sull'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti attuativi del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. split payment, di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972[1]).

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Il Consorzio, in particolare, eccepisce l'illegittimità e l'adozione, in contrasto con le norme comunitarie:
- del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015,
- della Circolare della Agenzia delle Entrate n.1/E del 9 febbraio 2015,
- e di tutti gli eventuali e/o successivi provvedimenti conseguenti, connessi e inerenti.
I citati provvedimenti, secondo l'istante, sarebbero nulli in quanto adottati in violazione dei principi generali di diritto comunitario di:
• "certezza delle situazioni giuridiche," poiché l'autorizzazione comunitaria all'Italia per applicazione dello "split payment" (Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio del 14 luglio 2015[2]) riconosce illegittimamente efficacia retroattiva alle disposizioni di legge e alle relative norme attuative;
• "proporzionalità", perché la portata generale delle misure adottate contrasta con gli scopi delineati dall'art. 395 direttiva 2006/2012/CE, che ammette deroghe alla disciplina comunitaria dell'IVA solo per fattispecie circostanziate di "evasione e/o elusione fiscale";
• "parità di trattamento e neutralità fiscale", in quanto solamente le operazioni con la PA vengano sottoposte alla nuova disciplina.
In primo grado, il TAR Lazio, pur riconoscendo inizialmente la fondatezza delle istanze delle imprese, che si trovano a subire notevoli danni in conseguenza dei ritardi nei rimborsi dei crediti IVA generati dall'applicazione della "scissione dei pagamenti"[3], con Sentenza n.00121/2016 del 7 gennaio 2016, ha respinto il ricorso, riconoscendo la piena legittimità della disciplina nazionale e l'efficacia delle relative norme attuative.
Con orientamento radicalmente opposto, la recente Ordinanza del Consiglio di Stato, di fronte al quale è stata impugnata la sentenza del TAR, dispone ora la sospensione dell'esecutività non solo della citata pronuncia ma anche del provvedimento originariamente impugnato (D.M. 23 gennaio 2015), considerato che da questi "deriva un danno grave ed irreparabile anche in considerazione dell'attività di impresa svolta".
È di tutta evidenza il rilievo che potrebbe assumere tale decisione, qualora fosse confermata con pronuncia definitiva dallo stesso Consiglio di Stato, a tutela delle imprese per i danni conseguenti l'introduzione dello "split payment".
In ogni caso , si tratta di un segnale importante sulla necessità di evitare, per il futuro, nuovi pesanti oneri a carico delle imprese che vanno ad incidere sulla gestione amministrativa e finanziaria delle stesse.
Al momento, si sottolinea che al momento la presente Ordinanza rileva esclusivamente tra le parti ricorrenti, riconoscendo solo al Consorzio ricorrente il diritto di disapplicare il meccanismo dello "split payment" per le fatture emesse nei confronti dell'ente pubblico controparte.
Per completezza occorre, inoltre, rilevare che l'Ordinanza non tiene conto delle disposizioni contenute nell'art.17, co.6, lett.a-quater, del D.P.R. 633/1972[4] secondo le quali, nell'ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fattura alla Stazione appaltante con il meccanismo dello "split payment", i consorziati fatturano, a loro volta, le prestazioni al consorzio in inversione contabile "reverse charge".
Si tratta di una norma fortemente voluta dall'ANCE che, proprio con riferimento all'applicabilità dello "split payment" in presenza di strutture consortili, aveva da subito intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti Sedi, volte ad ottenere l'operatività dell'equivalente meccanismo del "reverse charge" nei rapporti di fatturazione interna tra consorzio ed imprese consorziate.
In tal modo, verrà superata la grave criticità connessa all'emersione di un ingente credito IVA in capo ad un soggetto (il consorzio) destinato a venir meno al completamento dell'opera. Diversamente, il credito IVA emergerà in capo alle singole imprese consorziate.
La disposizione, tuttavia, sarà efficace solo dopo l'autorizzazione di deroga da parte dell'UE all'art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia di IVA, procedimento che l'ANCE sta attentamente e costantemente monitorando[5].
In ogni caso, si ricorda che, sotto il profilo generale, per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni che effettuano operazioni soggette al meccanismo dello "split payment" è ammesso il rimborso del credito IVA in via prioritaria, ai sensi dell'art. 8, del citato D.M. 23 gennaio 2015, che, dando attuazione all'art. 1, co. 630, legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015), include i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi dell'art. 38-bis, co.10, del DPR 633/1972.
Il rimborso prioritario, sebbene non immediato, in ogni caso, accelera i tempi di recupero delle eccedenze dell'IVA rispetto ai tempi medi ordinari previsti per tali operazioni.
Va, infine, sottolineato che la citata Decisione n.2015/1401 del Consiglio europeo stabilisce la natura "temporanea e non rinnovabile" dell'autorizzazione all'applicazione dello "split payment" (triennio 2015-2017).
La limitazione temporale è stata, infatti, collegata all'introduzione, dal 6 giugno 2014, dell'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni eseguite nei confronti della P.A. esteso, dal 31 marzo 2015, a tutte le Amministrazioni, ivi compresi gli Enti locali.
Considerata la novità di tale strumento, la cui piena operatività verrà raggiunta in un arco di tempo triennale, il Governo italiano ha ritenuto necessaria l'adozione dello "split payment", da affiancare alla fatturazione elettronica, sempre in funzione antievasione.
Una volta implementata la fatturazione elettronica, lo strumento della scissione dei pagamenti dovrà essere eliminato (ossia dal 1° gennaio 2018), in virtù del fatto che la fatturazione elettronica sarà sufficiente a garantire la lotta alle frodi, poiché consentirà di controllare l'ammontare dell'IVA che le P.A. sono tenute a versare ai propri fornitori e, conseguentemente, le operazioni di liquidazione e versamento dell'Iva ricevuta da parte delle imprese.
[1] Cfr. ANCE "Split Payment – CM 15/E/2015 e il punto sui chiarimenti dell'AdE"- ID n. 20122 del 15 aprile 2015; ANCE "Split payment – Verifica pagamenti PA" - ID N. 20059 del 10 aprile 2015; ANCE "Split payment – Interrogazione parlamentare europea" - ID N. 19915 del 27 marzo 2015; ANCE "Split payment e reverse charge: Nuovo Modello per i rimborsi del credito IVA" - ID n. 19837 del 24 marzo 2015; "Split payment e reverse charge – Interrogazione parlamentare n. 3-01735" - ID n. 19752 del 18 marzo 2015; ANCE "Split Payment" – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015" - ID n. 19559 del 04 marzo 2015; ANCE "Split Payment – Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate" -ID n. 19284 del 10 febbraio 2015; ANCE "Split Payment – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo" - ID n. 19212 del 5 febbraio 2015;ANCE "Split Payment – Il MEF anticipa il DM attuativo in corso di pubblicazione in GU" - ID n. 19172 del 2 febbraio 2015; ANCE "Split Payment" – Azioni ANCE e richiesta segnalazioni - ID n. 18963 del 16 gennaio 2015; ANCE "Split Payment" – Comunicato Stampa del MEF ANCE "Legge di Stabilità 2015 – Pubblicazione in GU – Misure fiscali d'interesse per il settore" –ID N. 18852 dell'8 gennaio 2015; ANCE "Definitiva approvazione del DdL Stabilità 2015 – Le misure fiscali d'interesse per il settore" -ID N. 18766 del 23 dicembre 2014.- ID n. 18874 del 9 gennaio 2015; ANCE "Split Payment" – Entrata in vigore ed azioni ANCE - ID n. 18854 dell'8 gennaio 2015;
[2] Cfr. ANCE "Split payment – In Gazzetta Ufficiale l'approvazione definitiva dell'ECOFIN"- ID n. 21736 del 26 agosto 2015,"Split payment – Approvazione definitiva ECOFIN" - ID n.21345 del 14 luglio 2015, "Split payment – Ufficializzato l'OK della Commissione UE" -ID n.20926 del 15 giugno 2015, e "Split payment – Via libera della Commissione UE" - ID n.20893 del 12 giugno 2015. Si ricorda, infatti, che l'art.17-ter del DPR 633/1972 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, in anticipo rispetto alla suddetta Decisione del 14 luglio 2015 che ne autorizzava l'applicazione in Italia.
[3] Cfr. ANCE "Split payment – TAR Lazio sollecitato sulla legittimità della normativa"-ID n. 20678 del 27 maggio 2015.
[4] La disposizione è stata introdotta dall'art.1, co.128, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).
[5] Cfr. ANCE "Reverse charge" e "split payment" per i consorzi – La C.M. 20/E/2016"- ID n. 24902 del 26 maggio 2016.

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2 allegati

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Ordinanza n. 02472-2016 del 24 giugno 2016
Sentenza n.00121-2016 del 07 gennaio 2016

Riforma PA: approvata la nuova conferenza di servizi

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162 il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, 127 recante "Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi" in vigore dal prossimo 28 luglio 2016. che da attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della Pubblica amministrazione).
Il decreto riscrive interamente la disciplina della conferenza contenuta nella Legge 241/90 riformando un istituto sul quale erano stati nel corso degli anni riscontrate molte criticità che si ripercuotevano in particolare sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il decreto interviene, pertanto, a risolvere molte di queste criticità assicurando un modello di conferenza più snello con una riduzione dei termini ed una maggiore efficienza del processo decisionale.
Rispetto alla prima versione esaminata dal Consiglio dei Ministri sono state apportate alcune modifiche che da un lato accolgono le richieste avanzate dall'Ance e dall'altro recepiscono i pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla Commissioni parlamentari prevedendo, però, in alcuni casi, delle maggiori limitazioni rispetto al testo originario.
I lavori della conferenza si potranno concludere tra i 55 giorni oppure i 100 giorni in caso di presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica ecc., fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento
Nel rinviare l'esame dettagliato dei contenuti in un successivo documento si evidenziano le seguenti novità.

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Principali novità
Il provvedimento in via generale conferma le tre tipologie di conferenza dei servizi (istruttoria, preliminare e decisoria) prevedendo due diverse modalità in cui possono svolgersi:
- conferenza in forma semplificata e modalità asincrona: si caratterizza per l'assenza fisica delle amministrazioni con invio dei documenti per via telematica e determinazioni non collegiali e contestuali;
- conferenza in modalità simultanea e modalità sincrona: si svolgerà per la conferenza decisoria solo in alcuni casi (es. in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato),con la presenza fisica delle amministrazioni e obbligo della collegialità e contestualità delle determinazioni.
Tra i punti qualificanti della riforma si evidenziano:
- perentorietà del termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni che non dovrà superare i 45 giorni (90 giorni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali ecc salvo che disposizioni di legge non prevedano un termine diverso etcc), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- rafforzamento del principio che qualora le amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, non si esprimano nel termine ovvero esprimano un dissenso non motivato il silenzio equivale ad assenso (nella conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea viene specificato in maniera più dettagliata rispetto alla normativa antecedente le modifiche che si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni in cui il rappresentante non abbia partecipato alla riunione oppure partecipandovi non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione);
- partecipazione alla conferenza simultanea di un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione;
- limitazione alle amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di procedere in via di autotutela. In caso di annullamento ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 241/90 le amministrazioni potranno sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere i relativi provvedimenti previa indizione di una nuova conferenza di servizi. In caso, invece, di revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/90 potranno sollecitare l'amministrazione ad assumere i relativi provvedimenti solo se abbiano partecipato alla conferenza di servizi ( rispetto al testo entrato al Consiglio dei Ministri sono state poste delle limitazioni che restringono quanto previsto nella legge delega).
- previsione di un nuovo procedimento per la soluzione dei dissensi espressi dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico ecc). Il procedimento è ora denominato di "opposizione" e prevede a carico delle amministrazioni dissenzienti l'onere di esperire tale rimedio solo nei casi in cui abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori. L'opposizione è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri con rimessione della questione al Consiglio dei Ministri in caso di mancato raggiungimento dell'intesa;
- in caso di progetti sopposti a valutazione ambientale di competenza regionale si prevede l'integrazione dei procedimenti attraverso l'indizione da parte dell'amministrazione competente al rilascio della VIA di un'unica conferenza decisoria. Il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso (non solo quelli ambientali) necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto (tra cui anche l'autorizzazione paesaggistica). La conferenza è sempre convocata in modalità sincrona e si conclude nel termine di 150 giorni. Resta ferma la disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA statale.
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data del 28 luglio 2016.
Procedimento di rilascio del permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Il decreto apporta delle modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (DPR 380/2001) al fine di coordinare la normativa al nuovo procedimento della conferenza di servizi. In pratica si stabilisce che tutte le volte che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di "ulteriori atti di assenso" è obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi. Il testo vigente prima delle modifiche prevedeva l'indizione della conferenza solo se entro 60 giorni il responsabile del procedimento non acquisiva i relativi assensi o era intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni. Si evidenzia che rispetto al testo iniziale entrato al Consiglio dei Ministri non è stato risolto il problema relativo alla disciplina applicabile nel caso in cui sia necessario acquisire un solo atto di assenso e sull'applicabilità dell'articolo 17bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tema di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. Si tratta di una questione che è stata sollevata dall'Ance e, sulla quale, è stato posto dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione un quesito al Consiglio di Stato. Con il parere n.1640/2016 depositato il 13 luglio scorso l'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito a diversi problemi applicativi dell'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Seguirà nei prossimi gironi un approfondimento su questo parere.
In merito all'autorizzazione paesaggistica è stato specificato che il Sovrintendente esprime il parere di cui all'articolo 146 del Dlgs 42/2004. Dato che la nuova normativa della conferenza di servizi fa salvi per i casi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico – territoriale i termini previsti da diverse disposizioni di legge, si ritiene che lo stesso debba essere inteso in 45 giorni ( come previsto dall'art. 146 del Dlgs 42/2004) piuttosto che in 90 giorni. Ciò, tuttavia, è chiaro in merito alla conferenza semplificata (in quanto espressamente previsto). Nella conferenza simultanea, invece, non è stata specificata tale formula ma si stabilisce che in questi casi il termine è di 90 giorni. Relativamente, ai casi di SCIA e CIL/CILA il decreto non ha previsto alcuna modifica. Si ritiene che, in questo caso, continui a rimanere facoltativa e ad iniziativa del privato la possibilità di rivolgersi allo Sportello unico per l'acquisizione dei relativi atti di assenso e, nel caso, di indire la conferenza di servizi. Il decreto legislativo sulla SCIA (vedi news del 15 luglio 2016Riforma PA: pubblicato il Decreto sulla SCIA) prevede invece per la SCIA generale sempre l'indizione della conferenza di servizi.

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In Allegato:

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Decreto legislativo del 30 giugno 2016 n. 127.

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