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Nulla osta ente parco: ok del Consiglio di Stato al silenzio assenso

Il silenzio assenso sul nulla osta dell'ente parco - previsto dall'art. 13, comma 1 della Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" - non è stato abrogato implicitamente dalla Legge 80/2005 che, modificando l'art. 20 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, ha escluso la formazione del silenzio assenso per i procedimenti riguardanti, tra l'altro, il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente, nell'ambito del quale rientra anche il procedimento per il rilascio del nulla osta dell'ente parco.
È quanto ha stabilito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 27 luglio 2016, n. 17, risolvendo un contrasto giurisprudenziale che andava avanti da molti anni.
L'art. 13 della Legge 394/1991 disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco in caso di interventi su immobili ricompresi nel perimetro dei parchi e delle aree protette statali, prevedendo che il nulla osta verifica la conformità tra l'intervento e le disposizioni del piano e del regolamento del parco ed è reso entro il termine di 60 giorni decorso inutilmente il quale si intende rilasciato (comma 1).
L'art. 13, comma 1 prevede, pertanto, una ipotesi di silenzio assenso dell'amministrazione, ripresa poi dalle normative delle Regioni in tema di aree protette regionali (ad es. art. 28 LR Lazio 29/1997).
Successivamente la Legge 80/2005 (di conversione del Decreto legge 35/2005) ha modificato l'art. 20 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, estendendo il silenzio assenso a tutti i procedimenti ad istanza di parte ed escludendolo nei procedimenti relativi ad interessi sensibili quali il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la sicurezza nazionale, la salute, la pubblica sicurezza, ecc..
Di conseguenza una parte della giurisprudenza riteneva implicitamente abrogato l'art. 13 della Legge 394/1991, nella parte in cui prevede il silenzio assenso in caso di mancato rilascio del nulla osta dell'Ente parco. Secondo un altro orientamento invece tale norma continuava ad essere operativa.
La questione è stata ora risolta dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, che pronunciandosi sul ricorso di un soggetto privato contro un parere negativo tardivo di un Ente parco ha stabilito la perdurante efficacia dell'art. 13 comma 1 della Legge 394/1991 e l'avvenuta formazione del silenzio assenso decorsi inutilmente 60 dalla richiesta di parere 
In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato che:
- la norma che prevede la formazione del silenzio assenso nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta dell'ente parco non è stata abrogata né espressamente, né tantomeno implicitamente dall'art. 20 Legge 241/1990 come modificato dalla Legge 80/2005, in virtù dell'applicazione del principio per cui la legge generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore. La nuova legge, salvo casi particolari, dispone solo per il futuro e non incide sui procedimenti disciplinati da leggi anteriori;
- l'avvenuta formazione del silenzio assenso comporta che la p.a., qualora intenda intervenire una volta decorso il termine di 60 gg a disposizione dell'ente parco per il rilascio del nulla osta, deve farlo in via di autotutela con provvedimenti di revoca o annullamento.

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In allegato:

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Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 17

Depenalizzazione dei reati: chiarimenti sulla Circolare n. 6/2016 – Min. Lavoro nota n.15764/2016

Si fa seguito alla Comunicazione Ance del 1° agosto 2016 per informare che il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 15764 del 9 agosto scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle sanzioni amministrative da irrogare ai sensi del D.Lgs n. 8/2016, per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto stesso (6 febbraio 2016).

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Il Dicastero, ad integrazione di quanto già comunicato con la precedente circolare n. 6/2016, ha ricordato che agli illeciti commessi anteriormente alla data suddetta vanno applicate, retroattivamente, le nuove sanzioni amministrative, fermo restando che le stesse non potranno avere un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.

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Con specifico riferimento alle fattispecie per le quali la pena inizialmente prevista era quantificata in misura proporzionale (es. somministrazione illecita) è stato chiarito che le modalità di calcolo restano quelle già previste per l'originaria pena pecuniaria con l'applicazione, sull'importo ottenuto, della riduzione di cui all'art. 16 della L. n. 689/81.

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Inoltre, tenuto conto che al comma 6 dell'art. 1 il decreto stabilisce che nelle ipotesi in cui è prevista "una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000", anche per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto si applica il limite massimo dei 50.000 euro.

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Pertanto, nelle ipotesi di somministrazione illecita per le quali è prevista una sanzione pari a 50€ per ogni giornata di lavoro, verrà determinato l'importo complessivo che, anche se superiore, sarà ricondotto al limite massimo previsto (50.000 €).

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Nei casi di appalto illecito che coinvolga più soggetti (es. committente e più appaltatori), il limite massimo suddetto sarà calcolato con riferimento a ciascun appalto.

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1 allegato

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PRECISAZIONI-Circolare-n.-6-2016

Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – In G.U. la legge “Enti locali” n.160/2016

Dal 21 agosto scorso e fino al prossimo 20 ottobre 2016 è operativa la nuova riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari, in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione alla data dl 1° luglio 2016.

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Lo prevede la legge 7 agosto 2016, n.160 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 (cd. "Enti locali"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016 ed in vigore dal giorno successivo[1].

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Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione od omessa impugnazione).

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Come noto, per le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo (ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili)[2]. il debitore può richiedere:

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- un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973);

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- un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art.19, co.1-quinquies, D.P.R. 602/1973 e D.M. 6 novembre 2013)[3].

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Pertanto, a seguito della modifica introdotta nel D.L. 113/2016, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione[4], da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).

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La nuova dilazione viene concessa anche se «all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate».
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 160/2016, di conversione del D.L. 113/2016. In sostanza, l'istanza deve essere presentata dal 21 agosto 2016 al 20 ottobre 2016.

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Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

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Tale possibilità viene riconosciuta anche nell'ipotesi di decadenza, dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, dai piani di rateazione concessi a seguito dell'accesso agli istituti deflativi del contenzioso (ad es. adesione del contribuente), o di omessa impugnazione, ai sensi del D.Lgs. 218/1997[5].

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Anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta del nuovo piano di rateizzazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. "Enti locali" (ossia sempre entro il 20 ottobre 2016).

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Inoltre, la disposizione interviene sulla regola che consente di richiedere una nuova rateizzazione anche nell'ipotesi in cui, non essendo state pagate cinque rate relative al piano precedente, queste vengano saldate per intero alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione[6].

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In merito, la possibilità di utilizzare questo strumento (accesso alla nuova rateazione con previo pagamento delle rate scadute) viene espressamente riconosciuta anche per le rateazioni che erano state concesse prima del 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015)[7].

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Infine, viene aumentato da 50.000 a 60.000 euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la rateizzazione viene concessa unicamente se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà.

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In sostanza, quindi, fino ad un importo di 60.000 euro, la richiesta di rateazione è in forma semplificata, ossia senza necessità di fornire ad Equitalia un'ulteriore documentazione attestante la temporanea difficoltà nel pagamento.

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Al riguardo, si fornisce il modello di richiesta della nuova rateazione disponibile sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it), da presentare entro il 20 ottobre 2016.

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[1] Cfr. ANCE "Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – Convertito in legge il D.L. Enti locali" - ID n.25559 del 5 agosto 2016 e"D.L. 113/2016 (cd. Enti locali) – Riapertura della rateizzazione dei debiti fiscali" - ID n.25398 del 21 luglio 2016.
[2] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall'Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973).
Resta fermo che se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Come noto, l'art.48-bis del D.P.R. 602/1973 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
[3]Cfr. ANCE "Rateizzazione debiti tributari – In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo"- ID n.13703 del 13 novembre 2013.
[4] La disposizione si riferisce ai piani di rateazione concessi prima o dopo il 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, che ha in parte modificato la disciplina della rateizzazione dei debiti tributari, contenuta nell'art.19 del D.P.R. 602/1973 – cfr. ANCE "Delega fiscale – Pubblicazione in Gazzetta dei 5 decreti legislativi attuativi" - ID n.22266 dell'8 ottobre 2015.
[5] Anche in tal caso, viene precisato che si può procedere alla nuova richiesta di rateazione anche senza saldare, al momento della presentazione della stessa, le rate scadute e relative al precedente piano.
Sul punto, cfr. anche la precedente riammissione alla rateazione a seguito di istituto deflativi delle liti fiscali contenuta nell'art.1, co.134-138, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016 ed ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
A tal proposito, con la C.M. 13/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale nuova possibilità viene esclusa nell'ipotesi di dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale: tale precisazione si ritiene confermata anche per quel che riguarda la nuova riapertura dei termini di rateizzazione delle somme ai sensi del D.Lgs. 218/1997, stabilita dal D.L. 113/2016. (la stessa opererebbe, quindi, solo in caso di adesione o di omessa impugnazione).
[6] Tale facoltà viene concessa ai sensi dell'art.19, co.3, lett.c, del D.P.R. 602/1973, modificato dallo stesso D.Lgs. 159/2015.
[7] In deroga a quanto previsto dall'art.15, co.5, del D.Lgs. 159/2015, che limitava l'applicabilità delle modifiche alle regole sulla rateizzazione, apportate dallo stesso D.Lgs., alle dilazioni concesse «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

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2 allegati

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legge 7 agosto 2016, n.160
modello di richiesta

Chiusura estiva Uffici.

Vi informiamo che gli Uffici della scrivente resteranno chiusi per la pausa estiva dall'8 al 26 agosto 2016.

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