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Per la UE divieto di imporre l’esecuzione dei lavori con risorse proprie, salvo alcuni casi

E’ illegittimo prevedere, nei documenti di gara, un generale obbligo di svolgimento di una quota dell'appalto con risorse proprie dell’appaltatore.
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Lo afferma la sentenza della Corte europea del 14 luglio 2016 n. C-406/14, chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità di una clausola di un capitolato di gara che obbligava l'esecutore dell'appalto ad eseguire una quota di lavori con risorse proprie per almeno il 25% del totale dei lavori, oggetto di finanziamento da parte di fondi europei.
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La Corte ha ritenuto che la direttiva 2004/18/CE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, vigente all’epoca della pubblicazione del bando impugnato, deve essere interpretata nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie.
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Secondo la Corte, infatti, l’articolo 25, paragrafo 1, secondo il quale l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata a chiedere all’offerente di indicare in offerta le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi nonché il nominativo dei subappaltatori proposti, ammette unicamente il ricorso al subappalto, non prevedendo alcuna limitazione al riguardo.
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Inoltre, per la Corte la direttiva “[…] sancisce la possibilità per gli offerenti di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto, e ciò, in linea di principio, in modo illimitato.”
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Ciò premesso,  la Corte, richiamando un suo precedente orientamento, precisa che, in alcuni casi, la stazione appaltante ha diritto di vietare il ricorso a subappaltatori.
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In particolare, in relazione a parti essenziali dell’appalto, laddove la documentazione di gara richieda l’obbligatoria indicazione dei subappaltatori in offerta, il divieto di subappalto potrà essere disposto unicamente nel caso in cui la stazione appaltante non sia stata in grado di verificare, in sede di selezione dell’aggiudicatario, la capacità del subappaltatore proposto.
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In altri termini, dal combinato disposto delle norme in materia di avvalimento e di subappalto, sembrerebbe discendere che, per la Corte, salvo casi specifici, il subappalto dovrebbe essere, in linea di principio, libero.
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La direttiva 2004/18/UE risulta abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016 dalla nuova direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici. Tuttavia, è  possibile evidenziare che l’ articolo 71 della nuova direttiva riproduce sul subappalto la disposizione di cui all’articolo 25, primo paragrafo, della direttiva 2004/18/UE, citata nella sentenza della Corte. La nuova direttiva, inoltre, all’articolo 89, esplicita quanto già statuito dalla Corte in materia di divieto di avvalimento in alcuni casi specifici.
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PO FESR Sicilia 2014-2020: Catalogo dei servizi

Vi informiamo che, la Regione siciliana nell'ambio del PO FESR 2014-2020 ha previsto, fra le varie azioni, un sostegno finanziario agli acquisti di servizi qualificati da parte di PMI residenti nel proprio territorio.

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Il regime di aiuto che si intende attivare in favore delle PMI siciliane sarà basato sul meccanismo dei vaucher per l'acquisto di servizi qualificati da fornitori appositamente selezionati ed inseriti in un "catalogo dei fornitori".

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Al fine di individuare i fornitori qualificati di servizi, l'Assessorato regionale delle Attività Produttive, ha emanato un Avviso pubblico "per la raccolta di manifestazioni d'interesse preliminari alla formazione di un catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane".

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In allegato potrete trovare l'Avviso e il modulo per la manifestazione di interesse, da inviare a mezzo raccomanda A/R o tramite PEC al seguente indirizzo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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n.2 allegati:

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Catalogo dei servizi

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Allegato 2)

Circolazione stradale: vale anche il certificato assicurativo digitale

In allegato nell'area riservara sezione circolari, la cirolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/5931/16/106/15, chiarisce che nessuna sanzione è prevista se, in sede di controllo, il conducente esibisce il certificato RC auto in formato digitale o una stampa non originale del digitale stesso.

Autotrasporto: modulo assenze non più obbligatorio

L'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 (attuativo della Direttiva 2006/22/CE) che disciplinava l'utilizzo dell'apposito modulo prestampato al fine di documentare le assenze (non registrabili tramite cronotachigrafo) per malattia, ferie, congedi ecc. da parte dei conducenti di veicoli pesanti avvenute nei ventotto giorni precedenti deve ritenersi non più in vigore per effetto dell'art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014.

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Dopo mesi di attesa finalmente è arrivato, dal ministero dell'Interno, un'importante chiarimento in tema di tachigrafo e tempi di guida e riposo: il venir meno dell'obbligatorietà di compilare, nelle ipotesi previste, il modulo assenze conducenti.

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Tale chiarimento, come segnalato e auspicato dall'Ance, era necessario a seguito delle modifiche normative entrate in vigore a marzo 2015 per effetto del Regolamento n. 165/2014 che ha abrogato il Regolamento n. 3821/1985 nonché apportato modifiche integrazioni al Regolamento n. 561/2006.

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Una delle modifiche di maggior rilievo e di interesse anche per il settore edile, è contenuta proprio nell'articolo 34 del Regolamento n. 165/2014 che ha riprodotto, quasi integralmente il contenuto dell'abrogato articolo 15 del Regolamento n. 3821/85. Particolare rilievo assume il periodo contenuto sotto il comma 3 dove si stabilisce che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l'obbligo di compilare appositi moduli al fine di attestare la loro attività quando si allontanano dal veicolo.

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L'Ance aveva accolto con favore questa disposizione consapevole dei numerosi disagi di ordine pratico che discendevano dall'adempimento dell'obbligo di compilare il modulo assenze specificando, tuttavia, che era necessario attendere un chiarimento applicativo da parte dei ministeri competenti al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste.

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Facendo seguito al Chiarimento n. 7 fornito di recente dalla Commissione UE sull'applicazione dell'articolo 34 del Regolamento n. 165, sollecitato, come sembra, da numerosi Stati membri, il Ministero dell'Interno ha comunicato ufficialmente, nella Circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell'1 settembre 2016 indirizzata a tutti gli organi di controllo stradale e per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, la facoltatività per i conducenti e rispettive imprese datoriali di redigere, in un'ottica di collaborazione con gli organi di controllo, il modulo previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 144/2008 solo al fine di chiarire le eventuali assenze effettuate nell'arco dei 28 giorni precedenti.

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La redazione del modulo di controllo non è più obbligatoria con la conseguenza che l'autista che viene fermato e ne è sprovvisto non è più sanzionabile.

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Per maggiore chiarezza è bene, tuttavia, segnalare che, come ben evidenziato nel Chiarimento 7 della Commissione europea, la necessità di evitare inutili oneri per i conducenti deve però bilanciarsi con l'obbligo previsto dall'articolo 6 del Regolamento 561/2006 di registrare non solo la guida ma altresì "altri periodi di lavoro e disponibilità di ogni giorno dal suo ultimo periodo di risposo giornaliero o settimanale, e non solamente per i giorni in cui un conducente esegue le operazioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento". Le registrazioni devono, infatti, coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida out o scope, altre mansioni) e inattività (pause, riposi, ferie, assenza per malattia o altro ecc.). Quando non sia possibile (tecnicamente) registrare a posteriori tali dati i conducenti potranno utilizzare il modulo di attestazione al fine di colmare le lacune nelle registrazioni tachigrafiche.

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In Allegato:
· Circolare Min. Interno n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell'1/9/2016
· Chiarimento della Commissione 7

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