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Autotrasporto: rinnovo CQC scadute a settembre. Chiarimenti.

 

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Con la Circolare 19604 del 9 settembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale direzione generale per la motorizzazione, ha reso noto che i conducenti che sono in attesa di ricevere la propria Carta di qualificazione, scaduta lo scorso 9 settembre e rinnovata a seguito della frequenza al corso di formazione periodica possono, nel frattempo, considerati i tempi di attesa che potrebbero essere non brevi, circolare anche solo con la ricevuta dell’istanza di rinnovo.
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Registro infortuni – Applicativo “Cruscotto infortuni”

Con l’allegata circolare n. 31/16 l’Inail, nel ricordare che dal 23 dicembre 2015 non sussiste più l’obbligo per i datori di lavoro di tenuta del Registro infortuni, ha reso noto che è stato effettuato un aggiornamento dell’applicativo denominato “Cruscotto infortuni” da cui è possibile consultare gli eventi infortunistici occorsi e denunciati, ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 1124/65, a decorrere da  tale data.
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Il nuovo applicativo on line, consultabile dagli organi di vigilanza anche ai fini della programmazione dell’attività ispettiva, è accessibile, dal sito istituzionale dell’Inail, ai datori di lavoro e loro intermediari limitatamente ai dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle unità produttive ad essa riconducibili.
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Le modalità di consultazione, contenute in un apposito manuale utente, sono disponibili alla pagina https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html, a cui si fa esplicito rinvio.
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1 allegato\r\n

Circolare Inail n 31_2016 

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Lavoratori extraUe richiedenti asilo politico - Parere ministeriale n. 14751/2016

Il Ministero del lavoro, con l’allegato parere n. 14751/2016, ha fornito chiarimenti in merito all’impiego di lavoratori richiedenti protezione internazionale ed asilo politico.

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Il dicastero rammenta che, ai sensi della normativa sulla materia (d.lgs. n. 142/15, innovativo del d.lgs. n. 25/2008), decorsi 60 giorni dalla domanda di “permesso di soggiorno per richiesta di asilo”, laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente, il cittadino straniero è autorizzato ad espletare attività lavorativa. Tale permesso di soggiorno non può essere convertito in “permesso per motivi di lavoro”, stante la differenza di presupposti che ne determinano il rilascio.

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In sede ispettiva, quindi, dovrà essere acquisita la ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, avente valore di permesso di soggiorno provvisorio, ai fini del calcolo dei 60 giorni per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

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Nell’ipotesi di lavoro irregolare, ossia in carenza della comunicazione preventiva di assunzione dei cittadini stranieri in possesso della suddetta ricevuta, troverà applicazione la maxi sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/20021 , come modificato dall’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, ma non potrà ritenersi configurabile la fattispecie penale di cui all’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 (occupazione di lavoratori clandestini) 2.

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Diversamente, nel caso in cui la ricevuta non sia stata rilasciata - anche qualora la manifestazione di volontà sia stata espressa ma non verbalizzata - ovvero non siano ancora trascorsi i 60 giorni dal rilascio, il personale ispettivo adotterà le medesime procedure previste per l’occupazione irregolare di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, compreso l’interessamento delle forze dell’ordine per la verifica della posizione dei cittadini stranieri.

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In tali casi, ferma restando la configurabilità dell’ipotesi di reato di cui al predetto art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxi sanzione (art. 3, comma 3 quater, d.l. n. 12/2002)3, non è applicabile la diffida (art. 13, d.lgs. n. 124/2004) considerato che il lavoratore straniero non può ritenersi “occupabile”.
 

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Art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (L. n. 73/2002): “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.”
2Art. 22, co. 12, d.lgs. n. 286/1998: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.”
3 Art. 3, comma 3 quater, d.l. 12/2002: “Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.”

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1 allegato

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Parere Ministero Lavoro n. 14751_2016

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Rating di legalità: in vigore il nuovo regolamento attuativo

Nell'area riservata sezione circolari - si illustrano le novità in tema di rating di legalità a seguito dell'entrata in vigore, dal 13 settembre scorso, delle modifiche al Regolamento attuativo dell'Antitrust. Si ricorda che il rating, nato per valutare il livello di legalità delle imprese, con il Nuovo Codice dei contratti pubblici, assume rilevanza anche nelle gare d'appalto

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