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ANAC: in un nuovo Comunicato i chiarimenti sull’affidamento "in house"

È  stato pubblicato dall’ANAC il Comunicato del Presidente del 3 agosto 2016 relativo a “Chiarimenti  sull’applicazione dell’art. 192 del Codice dei contratti”.
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Il comunicato fornisce alcune precisazioni sulla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società c.d. in house nelle more dell’emanazione, da parte di ANAC, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, istituito presso la stessa Autorità.
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A tale scopo, nel comunicato viene precisato che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano  mediante affidamenti diretti nei confronti delle società in house, presuppone il possesso, da parte di questi ultimi, dei requisiti definiti dall’Autorità con proprio atto.
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Occorrerà pertanto attendere quest’ultimo provvedimento affinché vengano chiariti le modalità ed i criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco.
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Nelle more della pubblicazione dell’atto ANAC, l’affidamento  diretto alle società in house può  essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni  aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti  legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei  medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle  prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro  della domanda di iscrizione.
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Al riguardo, per quanto tra i requisiti giustificanti il ricorso agli affidamenti “in house”, si osserva che la norma codicistica non è pienamente conforme al dettato comunitario.
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In particolare, l’articolo 12 par.1, lett. c) della direttiva 2016/24/UE, prevede che nella società controllata possano essere presenti unicamente forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, non esercitano un’influenza determinante sulla società controllata e siano prescritte da disposizioni legislative nazionali.
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Inoltre, il considerando 32 della medesima direttiva precisa che tale apertura può verificarsi soltanto in alcuni casi determinati, in cui la partecipazione di taluni operatori economici sia stata prescritta da una specifica disposizione normativa.
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Da ciò emerge chiaramente che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, le forme di partecipazione privata non devono essere semplicemente autorizzate da un provvedimento normativo generale ed aspecifico, ma devono essere rese necessarie, caso per caso, da una specifica disposizione di legge ed accompagnate da una congrua motivazione.
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Tale norma, tuttavia, non è stata esattamente riprodotta dal decreto 50/2016 – art. 5, comma 1, lett. c) – che, invece, in maniera più generica, si limita a prevedere che nella società controllata non debbano essere presenti forme di capitale privato ad eccezione di partecipazioni previste – non prescritte – dalla legislazione nazionale. Inoltre lo stesso articolo non dispone che le forme di capitali debbano essere inidonee a consentire l’esercizio di un potere di veto o di controllo sulla società controllata.
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Si allega il testo del Comunicato e si fa riserva di eventuale/ulteriore commento.
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Contribuzione apprendistato di primo livello - Interpello n. 22/2016

Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 22/2016, ha fornito chiarimenti in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione, interna ed esterna, dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).
Sull’argomento, il dicastero rammenta che:
- il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti va effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi;
- la disciplina del d.lgs. n. 81/2015 (art. 43, comma 7), in ordine all’apprendistato di primo livello, prevede, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, l’esonero per il datore di lavoro da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi;
- il d.lgs. n. 150/2015, inoltre, ha previsto, in via sperimentale, per l’apprendistato di primo livello, la riduzione dell’aliquota contributiva dal 10% al 5% per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.
Ciò premesso, stante l’esplicita previsione di poter corrispondere, per le ore di formazione interna, una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse disposizioni del ccnl di riferimento al riguardo.
In ordine alle ore di formazione esterna, per le quali non è dovuta la retribuzione, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo, non può ritenersi configurabile l’accreditamento di una contribuzione figurativa, poiché la stessa è prevista dalla legge in casi tassativi, con idonea copertura finanziaria.
Le predette indicazioni ministeriali devono tenersi presenti per l’attuazione dell’apprendistato di primo livello anche per il settore edile, stante l’attuale carenza di una normativa contrattuale di riferimento.

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 1 allegato

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Interpello n. 22/2016

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.38

In allegato nell'area riservata Sezione Documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.38 del 19 settembre 2016.

Riepilogo lavori regionali posti in gara - 2° quadrimestre 2016

In allegato, nell'area riservata Sezione Attività, il riepilogo dei lavori regionali (desunti dalla GURS) posti in gara in Sicilia nel periodo gennaio-agosto 2016.
Si allegano, inoltre, le elaborazioni e i grafici dei dati relativi al predetto periodo confrontati con gli stessi del 2015, i quali ci danno l'idea dell'andamento delle gare nel periodo considerato.

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