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DDL contrasto al fenomeno del caporalato: approvato definitivamente dalla Camera

L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” (DDL 4008/C – Relatori On. Giuseppe Berretta e On. Marco Miccoli del Gruppo PD), nel testo approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro, identico a quello trasmesso dal Senato.
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Confermate, in particolare, le seguenti norme:
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-        riscrittura del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis del c.p., con l’introduzione della sanzionabilità anche del datore di lavoro.
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In particolare, la nuova formulazione della fattispecie prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato, di chiunque:
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-recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
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-utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
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Con apposite norme vengono, altresì, definiti gli indici di sfruttamento dei lavoratori, intendendo la sussistenza di una o più condizioni specifiche.
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Viene, altresì, prevista la fattispecie di caporalato caratterizzata dall'utilizzo di violenza o minaccia, nonché disposizioni sulle aggravanti specifiche, sanzionate conl'aumento della pena da un terzo alla metà;
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-        inserimento nel codice penale dell’art. 603-bis.1 (relativo a circostanze attenuanti per quanti si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite) e dell’art. 603-bis.2 (confisca obbligatoria). A tale ultimo riguardo, viene previsto che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. In caso di impossibilità, è disposta la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto;
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-        inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.
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Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti dal Governo alcuni ordini del giorno che come auspicato dall'ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi ANCE” del 10 ottobre u.s.) intervengono sull’applicazione del nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Si tratta, in particolare, del:
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-        odg 4008/5 (primo firmatario On. Colomba Mongiello del Gruppo PD), 4008/8 (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Salvatore Matarrese del Gruppo Civici e Innovatori) e 4008/9 (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Giovanni Maria Salvino Burtone del Gruppo PD) nei quali viene chiesto l’impegno del Governo “nell’ambito dei propri poteri e nel rispetto dei propri limiti di intervento, a monitorare gli effetti applicativi della nuova disposizione penale e a valutare, ove a seguito di tale monitoraggio dovessero rendersi necessarie, eventuali modifiche alla disposizione medesima, con particolare riferimento agli indici della condotta del reato”;
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-        odg 4008/11 (primo firmatario On. Mino Taricco del Gruppo PD) con il quale viene chiesto l’impegno del Governo a ”individuare apposite modalità per chiarire che gli indici di sfruttamento svolgono una funzione meramente accessoria alle condizioni di reato di cui al primo comma dell’art. 1 della presente legge, ed in ogni caso non qualificano in quanto tali il reato”;
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-        odg 4008/31 (primo firmatario On. Walter Verini del Gruppo PD) con il quale viene chiesto l’impegno del Governo a: “ adottare tutte le misure necessarie affinché sianopreviste linee guida volte a indicare, per tutto il territorio nazionale, criteri obiettivi ed omogenei in base ai quali gli organi di vigilanza competenti sono chiamati ad accertare le violazioni al nuovo articolo 603-bis del c.p.”;
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-        odg 4008/41 (primo firmatario On. Laura Venittelli del Gruppo PD) con il quale viene chiesto l’impegno del Governo a: “monitorare l’applicazione delle disposizioni della presente legge con particolare riguardo alla nuova fattispecie di reato presentando un’apposita relazione periodica alle Camere”.
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Nel corso dell’esame in Aula del Senato, con riferimento alle misure sulla “confisca obbligatoria”, è stato, inoltre, accolto dal Governo l’ordine del giorno G 2.202 (a firma “bipartisan”) che come auspicato dall'ANCE (si vedano al riguardo le notizie di “Interventi” del 28 luglio, del 22 giugnodell’8 marzou.s.) è volto a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma per il settore edile. Al riguardo, viene chiesto l’impegno del Governo a: valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante soluzioni normative, la confisca per equivalente in tutti quei casi in cui la confisca del bene, prodotto del reato, comprometta l'utilizzo o il possesso di un altro bene, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente, poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale”.
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Si veda precedente del 3 agosto u.s. 

Prime indicazioni di Confindustria sull’interpretazione dell’art.29, co 3, del D.Lgs.276/03

Confindustria ha diramato, con l’allegata circolare, alcune prime indicazioni interpretative sul nuovo disposto dell’art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003 in materia di cambio appalto, prevedendo la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc con lo scopo principale di verificare gli effetti dell’applicazione di questa nuova disciplina.
Nel merito, si rammenta che la nuova disposizione, introdotta dalla Legge europea 2015/2016, ha specificato che "l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito del subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte di azienda” .
Tale modifica, precisa la Confindustria, si è resa necessaria in quanto la Commissione europea avrebbe ritenuto che la formulazione precedente dell’art. 29, non contenente la precisazione dell’appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa e l’inciso ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, avrebbe escluso in maniera automatica l’applicazione dell’art. 2112 c.c. (Trasferimento d’azienda). Di avviso contrario però pareva essere la Corte di Cassazione la quale, in alcune sue pronunce, come si legge nella circolare, non avrebbe assolutamente escluso che, a certe condizioni, il subentro di un nuovo appaltatore costituisse un trasferimento d’azienda o di parte di essa.
Con la nuova formulazione, quindi, si vuole rimettere a dei requisiti ben precisi l’individuazione dei casi in cui non trovano applicazione le norme sul trasferimento d’azienda. Il primo requisito consiste nel fatto che il nuovo appaltatore deve essere dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa, mentre il secondo consiste nell’individuare elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.
Essendo il primo, come sottolinea la Confindustria, un requisito contenuto in re ipsa in quelli propri dell’impresa, bisognerà soffermarsi soprattutto sul secondo requisito e valutare glielementi di discontinuità.
In tal senso, occorrerà avere riguardo all’utilizzo dei mezzi e alla proprietà degli stessi, anche se è stato sottolineato che non sarà sufficiente solo il rapporto di proprietà a far propendere per l’esistenza o meno della discontinuità, soprattutto in quei casi in cui a prevalere è l’elemento della mano d’opera o si ravvisa un impiego di mezzi non troppo complessi (ipotesi che potrebbe ravvisarsi anche nell’edilizia). 
Pertanto, a causa delle difficoltà di rintracciare elementi chiari ed univoci per applicare una disciplina piuttosto che un’altra, nonché sulla base dell’esistenza delle c.d. clausole sociali, ribadita anche nel nuovo codice degli appalti, che impongono precise prescrizioni alle imprese subentranti, la Confindustria sottolinea l’importanza di costituire, a breve, un gruppo di lavoro ad hoc che possa aiutare ad individuare caso per caso le soluzioni più adeguate. L’Ance ha già provveduto a richiedere di far parte del suddetto gruppo.
Nelle more, la circolare suggerisce che, in linea di massima, nei casi in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, l’elemento di discontinuità che può concretare laspecifica identità dell’impresa dovrà essere costituito dalla sua autonoma e originale organizzazione del lavoro, che verrà applicata a tutti i lavoratori.

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1 allegato

Circolare Confindustria n. 19986 

Bonus “amianto” – Emanate le disposizioni attuative

Operativo il credito d’imposta per gli interventi di bonifica e rimozione dell’amianto, effettuati dalle imprese sui propri fabbricati e capannoni nel corso del 2016.
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Con il Decreto Ministeriale 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.17 ottobre 2016 n.243, sono state finalmente indicate le disposizioni attuative del credito d’imposta, di cui all’art. 56 della legge 221/2015 (cd. “Green economy”), pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che effettuanodal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui propri beni e strutture produttive[1].
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Beneficiari del credito
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Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali), dalle dimensioni aziendali (grande impresa o PMI) e dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata, che effettuanodal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui propri beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
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Interventi ammessi e spese agevolate
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L’impresa ha diritto al riconoscimento del credito d’imposta se, nel corso del 2016, effettua interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Nello specifico, sono considerate agevolate le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento, di:
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a)    lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
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b)    tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
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c)    sistemi di coibentazione industriale in amianto.
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A tali costi vanno aggiunte anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche, nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute per l’intervento e, comunque, non oltre l'ammontare massimo di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
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Il credito d'imposta è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle spese sostenute, da assumere nel limite massimo di 400.000 euro per singola impresa.
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Il suddetto beneficio non può, quindi, superare l’importo di 200.000 euro ed è concesso a ciascuna impresa nel rispetto della normativa comunitaria degli aiuti di Stato “de minimis”[2].
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In sostanza, laddove l’impresa sostenesse costi di bonifica dall’amianto di importo complessivamente superiore a 400.000 euro (ad esempio, 600.000 euro), il credito spettante sarebbe comunque pari a 200.000 euro (il 50% di 400.000 euro).
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In ogni caso, il credito spetta a condizione che ciascun intervento di bonifica sia di importo almeno pari a 20.000 euro.
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Le spese devono essere sostenute dall’impresa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, avuto riguardo al criterio di competenza (ai sensi dell’art.109, co. 2 lett. b del DPR 917/1986-TUIR) che dà rilevanza alla data di ultimazione dei lavori (che, quindi, deve essere ricompresa nel suddetto periodo).
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L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
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Infine, si ricorda che il credito d'imposta sconta il divieto di cumulo, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
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Procedure di accesso
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Le imprese interessate al riconoscimento del suddetto credito, dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017, possono presentare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda, esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.
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La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare specificatamente:
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a)    il costo complessivo degli interventi;
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b)    l'ammontare delle singole spese eleggibili;
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c)    l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
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d)   di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
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Questa, inoltre, dovrà essere corredata, a pena di esclusione dal beneficio, da:
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a)    piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
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b)    comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di sostituibilità' degli ambienti bonificati redatta da ASL;
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c)    l'attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
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d)   la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
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Il Ministero verifica l’ammissibilità della domande, operata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e sino ad esaurimento delle risorse stanziate (pari a 17 milioni di euro).
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Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero ne comunicherà l’esito all'impresa interessata, ossia il riconoscimento (con indicazione dell’importo del credito spettante) o il diniego.
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Utilizzo del credito
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Il credito d'imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e utilizzato, esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), tramite F24 Telematico, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. La prima quota annuale è utilizzabile già a partire dal 1° gennaio 2017.
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Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento (UNICO 2017 per il periodo d’imposta 2016) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
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Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP.
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controlli e cause di decadenza
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Ai fini del controllo sulla fruizione del credito, è stabilito che:
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·              il Ministero dell'Ambiente, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso;
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·              l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell'Ambiente l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi e, qualora accerti un'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio ne dà comunicazione, sempre telematicamente, al Ministero dell'Ambiente che, previe verifiche, deve provvedere al recupero degli importi (maggiorati di interessi e sanzioni).
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L’impresa, comunque decade dal beneficio nelle seguenti ipotesi:
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a)    accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
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b)    presentazione della documentazione con elementi non veritieri;
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c)    accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.\r\n\r\n
[2]Cfr. Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in base al quale, per ciascuna impresa, non possono essere concessi aiuti di ammontare superiore ai 200.000 euro in tre anni.
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Tavola Rotonda: “NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Secondo tempo: Entra in campo L’ANAC”.

Si informa che venerdì 21 Ottobre p.v. alle ore 15,30 presso ANCE Palermo – Palazzo Forcella De Seta – Sala Conferenze "Francesco Florio" – Foro Umberto I n.21 – si terrà la Tavola Rotonda: "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Secondo tempo: Entra in campo L'ANAC".

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In allegato:

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Locandina dell'evento.

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