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Bonus amianto – Al via il “click day”

Dal 16 novembre 2016 parte il “click day” per l’invio delle domande ai fini dell’accesso al credito d’imposta, valido per il 2016, per la rimozione dell’amianto da fabbricati e capannoni delle imprese.
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Le domande potranno essere inviate fino al 31 marzo 2017, mediante accesso al sito internet www.minambienteamianto.ancitel.it del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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Come noto, il credito d’imposta per la rimozione dell’amianto, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che effettuanodal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica sui propribeni e strutture produttive, è diventato efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 15 giugno 2016[1].
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Per facilitare i diversi passaggi per la fruizione del beneficio fiscale, si ricorda che sono disponibili anche la Guida all’accesso ai contributi e le FAQ esplicative, redatte dal Ministero dell’ambiente, che forniscono chiarimenti relativamente a:
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-       beneficiari del credito d’imposta
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-       interventi ammessi e spese agevolate
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-       procedura di accesso al beneficio
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-       controlli e decadenza dall’agevolazione.
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Per completezza, si ricorda che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 Telematico (3 quote annuali di pari importo, con la prima già a partire dal 1° gennaio 2017), e va indicato nel Modello UNICO relativo al periodo di imposta di riconoscimento (per il periodo d’imposta 2016, UNICO 2017) e successivi (cfr. anche D.M. 15 giugno 2016).
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[1] Tenuto conto che il credito d’imposta non può superare l’importo di 200.000 euro, il limite massimo di spesa consentito è pari a 400.000 euro. In ogni caso, il bonus amianto è concesso a ciascuna impresa nel rispetto della normativa comunitaria degli aiuti di Stato “de minimis”Cfr. Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in base al quale, per ciascuna impresa, non possono essere concessi aiuti di ammontare superiore ai 200.000 euro in tre anni. L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 56 della legge 221/2015 (cd. “Green economy”). Cfr. ANCE Bonus “amianto” – Emanate le disposizioni attuativeGreen Economy – Credito d’imposta per la rimozione dell’amianto 
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In un nuovo comunicato i chiarimenti dell’ANAC sulle cause di esclusione

Pubblicato  dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 26 ottobre  2016 che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori  economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.  50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive  rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello  di DGUE.
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Il suddetto comunicato fa seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute all’Autorità che, constatatane la rilevanza, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni operative di massima, volte a consentire il normale svolgimento delle operazioni di gara nelle more dell’adozione di un atto a carattere generale che avverrà nel rispetto delle procedure previste dall’art. 213 del d.lgs. 50/2016.
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Si allega:
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ANAC: pubblicate le linee guida sugli affidamenti sottosoglia

L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016 ha pubblicato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per l’affidamento   dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi   di operatori economici”.
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L’Autorità ha rivisto il testo delle Linee Guida alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato, formulate con parere n. 1903 del 13 settembre u.s., provvedendo alle opportune integrazioni relative, in particolare, all’onere motivazionale, all’applicazione del principio di rotazione, ai requisiti generali e speciali, ai criteri di aggiudicazione e all’anomalia dell’offerta.
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Si allega il testo definitivo delle Linee guida e la relazione recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)».
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Comunicazione preventiva di distacco trasnazionale – Il decreto del Ministero del Lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre scorso il Decreto 10 agosto 2016 in materia di comunicazione preventiva di distacco transnazionale.

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Tale decreto, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva Enforcement (Dir. 2014/67/UE), contiene le modalità operative delle comunicazioni preventive relative al distacco di lavoratori.

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In base al decreto, pertanto, a partire dal 26 dicembre 2016 le imprese che intendano distaccare lavoratori presso imprese con sede in Italia (prestatore di servizi) dovranno, entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, inviare una comunicazione secondo le modalità telematiche ivi descritte. (art. 2, co. 3).

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Ogni eventuale modificazione della comunicazione dovrà avvenire entro i 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo (art. 2, co. 4).

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L’art. 3 del decreto si limita, poi, a fare riferimento al nuovo modulo Uni distacco_UE, che sarà messo a disposizione dei prestatori di servizi sull’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro, e ai sistemi di classificazione e alle modalità tecniche per procedere alla compilazione della comunicazione, che si allegano al decreto e ne fanno parte integrante. Tali allegati sono comunque disponibili sul sito del Ministero del lavoro e si allegano per opportuna conoscenza alla presente comunicazione.

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I dati contenuti nel modello compilato dall’impresa distaccante, saranno, poi, messi a disposizione dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail.

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Si rammenta che tale comunicazione non sostituisce gli adempimenti relativi al Modello A1, comunque necessari in caso di distacco dei lavoratori nell’ambito comunitario.

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Nel fare riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, si segnala che, da contatti intrapresi con gli uffici del Ministero del Lavoro, si è appreso che i medesimi stanno lavorando per la messa a punto della piattaforma informatica, anche in lingua inglese, nella quale l’impresa (prestatore di servizi) potrà accedere mediante una registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso.

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Su tale piattaforma l’impresa straniera potrà, pertanto, procedere ad effettuare: 1) la comunicazione preventiva; 2) la comunicazione preventiva posticipata (in caso di indisponibilità certificata del sistema informatico); 3) l’annullamento della comunicazione (sempre prima dell’inizio del distacco); 4) la variazione della comunicazione, secondo le modalità illustrate negli allegati di cui sopra.

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5 allegati

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Decreto-Ministeriale-10082016
AllegatoA
AllegatoAbis Modello_Uni_distacco_UE
AllegatoB-Classificazioni xls
AllegatoC

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