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Bollettino degli Appalti n.49

In allegato nell'area riservata Sezione Documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.49 del 5 dicembre 2016.

In Gazzetta il Decreto Scia 2

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016, n. 277 (Suppl. ordinario n. 52) il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, 222 (cd. Decreto Scia 2).
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Molte le novità per il  settore edilizio:
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-          precisa individuazione delle attività soggette a comunicazione, SCIA, silenzio assenso con la specifica del relativo regime procedurale (contenute nella Tabella A allegato al decreto legislativo);
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-          modifiche al TU edilizia (SCIA per l’agibilità; eliminazione della CIL e ampliamento dell’attività edilizia libera; sostituzione della DIA in alternativa con la SCIA in alternativa al permesso);
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-          approvazione entro il 9 febbraio 2017 di un Glossario unico che contenga l’elenco delle principali opere con l’individuazione della corrispondente categoria di intervento.
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E’ di rilievo il ruolo delle Regioni e degli enti locali  che avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo.
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Nella nota Ance allegata “Decreto SCIA 2: le novità in edilizia e il nuovo regime dei titoli edilizi” tutti i dettagli delle novità introdotte dal Dlgs 222/2016.
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In allegato:
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Autotrasporto: la DPL può sanzionare il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo

Per la Cassazione, sesta sezione civile, l’accertamento delle violazioni al Codice della strada specie laddove quest’ultime abbiano riguardato norme volte alla tutela non solo della sicurezza della circolazione ma anche della tutela dei lavoratori può essere effettuato anche dall’Ispettorato del lavoro.
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I soggetti preposti al controllo delle infrazioni possono essere come afferma la Cassazione nella sentenza n. 20594 del 12 ottobre 2016 sia quelli indicati nel Codice della Strada sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro.
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Nello specifico caso a seguito del controllo dei dischi tachigrafici era emerso un mancato rispetto dei tempi di guida e riposo con la conseguenza di dover applicare le sanzioni previste dall’articolo 174 del Codice della strada.
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Alternanza scuola-lavoro - Gestione del rischio - Circolare Inail n. 44/2016

L’Inail, con l’allegata circolare n. 44/2016, ha fornito chiarimenti in merito alle tutele applicate agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

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Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro – precisa l’Istituto - ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi connessi a tale esperienza, ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro, annoverate tra le specifiche attività di cui all’art. 4, n. 5, del DPR n. 1124/1965.

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Con riguardo agli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento in alternanza, agli studenti sono applicabili le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati ai lavoratori ed esposti ai medesimi rischi lavorativi. Pertanto, agli stessi deve essere erogata, in relazione allo specifico contesto produttivo, la formazione prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008. Nel merito, è in via di definizione da parte dell’Inail, in collaborazione con il Miur, un modello di riferimento per la progettazione dei relativi percorsi formativi.

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Tutti gli infortuni verificatisi in “ambiente di lavoro”, inteso non soltanto quale stabilimento aziendale, ma anche come cantiere all'aperto o luogo pubblico presso cui si svolge il progetto, sono quindi indennizzabili.

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Sono ammessi a tutela, inoltre, gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, poiché tale percorso rappresenta un prolungamento dell’esercitazione attuata nell’ambito dell’esperienza di alternanza.

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Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere verificatosi nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa, così come resta escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola in cui lo studente è iscritto.

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Agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono erogate le prestazioni previste dalla legge, ma l’indennità per inabilità temporanea assoluta è riconosciuta solo nel caso di studenti lavoratori.

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Viene, infine, evidenziato che lo studente in alternanza è tenuto a comunicare l’infortunio o la malattia professionale al dirigente scolastico, sul quale ricade l’obbligo di effettuare le relative denunce, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Qualora l’assicurato comunichi l’evento occorsogli esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà darne immediata notifica al dirigente scolastico, così da consentirgli di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

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 1 allegato

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Inail_Circolare_44_2016

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