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Detrazione 50% - Bonifico incompleto e acconti – I chiarimenti dell’AdE

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Riconosciuti i “bonus” fiscali anche se il bonifico manca o è incompleto, a condizione che l’impresa esecutrice/venditrice attesti l’avvenuto pagamento.
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Detraibili, altresì, gli acconti pagati, dal promissario acquirente di un box, prima della registrazione del contratto preliminare d’acquisto, a condizione che il vincolo pertinenziale risulti costituito ufficialmente prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuole utilizzare la detrazione.
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Questi gli importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella C.M. n.43/E del 18 novembre 2016, che, con un’interpretazione estensiva della normativa dettata dall’art. 16-bis del D.P.R. n.917/1986 – TUIR, supera i precedenti orientamenti di prassi, relativamente al riconoscimento e agli adempimenti necessari per fruire delle detrazioni fiscali per il recupero edilizio.
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Bonifico incompleto o assente
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Via libera alla detrazione delle spese sostenute per i lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica, nonché per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali, anche se il pagamento delle spese non è stato disposto mediante bonifico (ad esempio con assegno), o se questo è incompleto.
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Come noto, il combinato disposto dell’art. 16-bis, co. 9 del TUIR e dell’art. 1, co. 3, del DM 41/1998, prevede l’obbligo di pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale devono risultare: la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA dell’impresa che ha eseguito i lavori.
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Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio[1].
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Inoltre, ai fini della lotta all’evasione e all’emersione del lavoro nero, dal 1° luglio 2010, è stato introdotto l’obbligo, per le banche e le Poste italiane, di operare una ritenuta d’acconto (ad oggi pari all’8%) sui bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica, agevolati con le detrazioni del “50%” e “65%”[2].
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Al riguardo, con la C.M. 43/E/2016, l’Agenzia delle Entrate, fornendo un’interpretazione estensiva della citata disciplina, ha modificato il proprio orientamento, stabilendo che non si decade dai benefici se il pagamento avviene mediante assegno, ovvero bonifico incompleto[3].
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In particolare, il chiarimento riguarda tutte le ipotesi in cui il bonifico bancario o postale è condizione necessaria all’accesso ai benefici, ossia:
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·        interventi di recupero edilizio;
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·        acquisto di box pertinenziali;
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·        interventi di riqualificazione energetica eseguiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa.  
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In sostanza, nei suddetti casi, se il bonifico risulta incompleto o mancante, viene chiarito che il beneficio è comunque riconosciuto a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che “corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.
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Tale documentazione deve essere conservata ed esibita dal contribuente al CAF che presta l’assistenza alla dichiarazione dei redditi, ovvero, su richiesta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
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Pagamento degli acconti in assenza di preliminare o rogito
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Nell’ipotesi di acquisto di box pertinenziali, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% anche per i pagamenti effettuati prima della stipula del contratto preliminare o del rogito, da cui risulti il vincolo di pertinenzialità.
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In particolare, la C.M. n. 43/E/2016 riconosce la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto del box (pagate prima della stipula del contratto a titolo di acconto), a condizione che il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione principale risulti dall’atto, e che questo venga registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuole utilizzare il beneficio.
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Lo stesso principio viene riconosciuto anche nell’ipotesi di acconti versati per l’acquisto di un’abitazione facente parte di un edificio interamente ristrutturato, ovvero di un’unità immobiliare sulla quale si intendono avviare lavori di ristrutturazione edilizia, a condizione che il relativo atto di acquisto (o preliminare) sia stato registrato entro la datadi presentazione della dichiarazione dei redditi.  
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In sostanza, con tale pronuncia, l’Amministrazione finanziaria supera il precedente orientamento[4], in base al quale l’applicabilità dell’agevolazione era subordinata all’esistenza ed all’avvenuta registrazione del relativo contratto d’acquisto (preliminare o definitivo).
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[1] Art. 4, del DM n. 41/1998.
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[2] Cfr. art. 25 del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010.
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[3] Cfr. R.M. 55/E/2012, in ogni caso resta fermo che, in presenza di bonifico incompleto, non si decade dall’agevolazione se il bonifico viene ripetuto in modo corretto. 
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[4] Cfr. R.M. n. 38/E/2008 e C.M. n. 55/E/2012.
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Bollettino degli Appalti n.47

In allegato nell'area riservata Sezione Documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.47 del 21 novembre 2016.

Bonus amianto – Al via il “click day”

Dal 16 novembre 2016 parte il “click day” per l’invio delle domande ai fini dell’accesso al credito d’imposta, valido per il 2016, per la rimozione dell’amianto da fabbricati e capannoni delle imprese.
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Le domande potranno essere inviate fino al 31 marzo 2017, mediante accesso al sito internet www.minambienteamianto.ancitel.it del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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Come noto, il credito d’imposta per la rimozione dell’amianto, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che effettuanodal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica sui propribeni e strutture produttive, è diventato efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 15 giugno 2016[1].
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Per facilitare i diversi passaggi per la fruizione del beneficio fiscale, si ricorda che sono disponibili anche la Guida all’accesso ai contributi e le FAQ esplicative, redatte dal Ministero dell’ambiente, che forniscono chiarimenti relativamente a:
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-       beneficiari del credito d’imposta
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-       interventi ammessi e spese agevolate
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-       procedura di accesso al beneficio
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-       controlli e decadenza dall’agevolazione.
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Per completezza, si ricorda che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 Telematico (3 quote annuali di pari importo, con la prima già a partire dal 1° gennaio 2017), e va indicato nel Modello UNICO relativo al periodo di imposta di riconoscimento (per il periodo d’imposta 2016, UNICO 2017) e successivi (cfr. anche D.M. 15 giugno 2016).
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[1] Tenuto conto che il credito d’imposta non può superare l’importo di 200.000 euro, il limite massimo di spesa consentito è pari a 400.000 euro. In ogni caso, il bonus amianto è concesso a ciascuna impresa nel rispetto della normativa comunitaria degli aiuti di Stato “de minimis”Cfr. Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in base al quale, per ciascuna impresa, non possono essere concessi aiuti di ammontare superiore ai 200.000 euro in tre anni. L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 56 della legge 221/2015 (cd. “Green economy”). Cfr. ANCE Bonus “amianto” – Emanate le disposizioni attuativeGreen Economy – Credito d’imposta per la rimozione dell’amianto 
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Compravendite immobiliari e accertamenti - Sentenza della Cassazione

È illegittimo l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che rettifica il prezzo di cessione di una compravendita immobiliare fondato esclusivamente sui valori OMI.
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Si tratta di meri valori presuntivi ed indiziari che non possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per fondare, in modo esclusivo, la rideterminazione del prezzo di vendita di un immobile, ai fini dell’imposta di registro.
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Questo il principio, oramai consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 26 ottobre 2016, n. 21569, che ribadisce il carattere meramente presuntivo dei valori OMI e la loro inidoneità a fondare, laddove utilizzati come unico elemento probatorio, avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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In particolare, la questione prendeva le mosse da un avviso di rettifica della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad un atto di compravendita di un fabbricato, emanato dall’Agenzia delle Entrate, basato esclusivamente sulla discordanza tra il prezzo indicato nel rogito e il valore risultante dall’applicazione dei valori OMI.
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A tal riguardo, la Corte Suprema, rigettando il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha precisato che “le stime dell’OMI, meri valori presuntivi ed indiziari, inidonei da soli a determinare un maggior valore e a fondare il differente accertamento del valore effettuato dall’Ufficio, dovevano essere integrate da altri elementi probatori, per essere considerate ragionevolmente attendibili”.
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Sempre in tal ambito, la sentenza in oggetto, confermando un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, sul quale sono in corso numerosi contenziosi che coinvolgono le imprese associate, ha chiarito, altresì, che le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, non costituiscono fonte tipica di prova, ma solo uno strumento di ausilio e indirizzo per l’eventuale rideterminazione del prezzo e, quindi, potranno essere utilizzati solo per “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”, ma non per fondare avvisi di accertamento legittimi.
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