Il Consiglio dei Ministri del 6 novembre ha approvato, in via preliminare, lo schema di DPR per il riordino della normativa sulle terre e rocce da scavo, in attuazione dell'art. 8 del d.l. 133/2014.
\r\nIl provvedimento non è, però, ancora definitivo, in quanto sono previsti ulteriori passaggi:
· la fase di consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni;
· la pubblicazione da parte del ministero dell'Ambiente, nei successivi 30 giorni, delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica;
· il rilascio dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata, nonché delle competenti commissioni parlamentari;
· l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.
Presumibilmente, quindi, l'iter di approvazione del nuovo regolamento sulle terre e rocce non si concluderà prima di 90 – 100 giorni.
Al riguardo, si evidenzia che, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivamente approvato, si continueranno ad applicare le norme e le procedure attualmente in vigore, di cui all'art. 41 bis del d.l. 69/2013 e al d.m. 161/2012.
Lo schema di provvedimento dovrebbe aver mantenuto, come più volte auspicato dall'Ance, un regime semplificato, molto simile a quello attualmente previsto dall'art. 41 bis del d.l. 69/2013, per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito di cantieri di piccole dimensioni (sino a 6000 metri cubi) o di grandi opere non soggette a VIA o ad AIA.
Permangono, tuttavia, delle criticità relative alla disciplina del riutilizzo nel luogo di produzione, alla definizione delle matrici materiali di riporto, nonché all'abrogazione di alcune disposizioni normative.
Per una analisi più approfondita del provvedimento e delle principali problematiche per il settore, occorre comunque attendere la diffusione del testo ufficiale
L'art. 19 della Legge 241/1990 contiene la disciplina generale della Segnalazione d'inizio attività (Scia) che consente l'avvio di talune attività/interventi in via immediata e cioè fin dalla data della sua presentazione alla Pubblica Amministrazione competente.
La p.a. ha a disposizione 60 giorni (30 nel caso di Scia in materia edilizia) per accertare l'eventuale mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge e vietare la prosecuzione dell'attività con la rimozione di quanto già realizzato.
Il TAR Veneto con la sentenza della sezione III, 10/09/2015, n. 958, censurando l'operato di un comune che aveva disposto la sospensione del termine di legge per la verifica dei requisiti della Scia, ha ribadito importanti principi in tema di Scia e cioè:
- è del tutto illegittimo e contrario all'art. 19 della Legge 241/1990 disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l'acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti. Il termine di 60 giorni (o 30 per la Scia in edilizia) è quello che il legislatore ha ritenuto congruo per l'adozione dell'atto inibitorio, meramente eventuale, non essendo la p.a. obbligata ad adottare un provvedimento a fronte di una Scia, atto privato che consente l'avvio immediato di una attività;
- non trova spazio nel procedimento sulla Scia il cd. preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990, trattandosi di un procedimento che ha la sua principale ragion d'essere nell'accelerazione temporale; prima di notificare all'interessato il provvedimento che vieta di proseguire l'attività oggetto della Scia, la legge consente all'ente locale solo di inviare una diffida a regolarizzare l'attività, ove ciò sia possibile, per renderla conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 gg.;
- spetta alla p.a., prima di emanare il provvedimento repressivo, vagliare la possibilità di regolarizzare l'attività già intrapresa rendendola conforme alle norme vigenti e non al privato proporre modalità di conformazione;
- decorso il termine di 60 o 30 giorni per l'esercizio del potere inibitorio nei confronti della Scia, il comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la Scia ma deve farlo nelle forme dell'autotutela (art. 21 nonies Legge 241/1990), vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.
Si ricorda che, come evidenziato anche dallo stesso TAR Veneto, l'art. 19 della Legge 241/1990 è stato modificato di recente dalla Legge 124/2015 cd "riforma della Pubblica Amministrazione" proprio nella parte relativa all'esercizio dell'autotutela da parte del comune, con l'introduzione di un limite temporale pari a 18 mesi per l'adozione degli atti di annullamento.
In allegato:
\r\nIl TAR Piemonte ha riconosciuto il carattere automatico e incondizionato della proroga dei termini dei permessi rilasciati nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione, prevista dall'art. 30 comma 3 bis del Decreto Legge 69/2013. Si rimanda alla lettura della circ.n.60, pubblicata nell'area riservata.
Con la Nota n. 3756 del 27/7/2015 il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito nuovi chiarimenti per quanto riguarda i veicoli eccezionali e i trasporti effettuati in condizioni di eccezionalità.
\r\nAl punto 2.3 per le machine operatrici si precisa che come previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada (art. 298 comma 3) occorre indicare sulla carta di circolazione i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice; in assenza di diverse disposizioni, la locazione senza conducente e il comodato d'uso soggiacciono a tale obbligo, sostitutivo della registrazione, e la carta di circolazione deve riportare i dati completi dell'impresa locataria o comodataria.
\r\nArt. 298 Art. 114 Cod. Strada - Registrazione e targatura delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'art. 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.
3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.
4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.
Al punto 3 la nota fornisce chiarimenti operativi sulla presentazione della richiesta di autorizzazioni singole o multiple e su come, ad esempio, deve essere "descritto" il carico.
\r\nIl punto 4 riguarda la circolazione dei mezzi d'opera. A tal fine la Nota precisa che: il veicolo avente le caratteristiche del mezzo d'opera, immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua il trasporto dei materiali indicati dall'art. 54, c. 1, lettera n), del Codice della Strada, nonché di quelli assimilati indicati dall'art. 11, c. 2, della legge n.454/1997, deve essere obbligatoriamente classificato come tale, con esplicita annotazione sulla carta di circolazione, come disposto dalla circolare della Direzione generale per la Motorizzazione prot. n. 2117 del 09/1/2008.
\r\nLa Nota ricorda, infine, che i mezzi d'opera possono essere autoveicoli isolati o complessi veicolari; questi ultimi sono omologati nel rispetto del rapporto di traino pari a 1,45, ai sensi del punto 2) dell'Appendice III – Art. 10 del Regolamento.
\r\nNon necessitano di autorizzazione al transito: i mezzi d'opera costituiti da autocarro isolato, dal complesso formato da autocarro e rimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili, ovvero dal complesso formato da trattore e semirimorchio attrezzato per il trasporto esclusivo dei materiali indicati dall'art. 54, c. 1, lettera n), del Codice, nonché di quelli assimilati indicati dall'art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997, o anche da trattore e semirimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili.
\r\nIn ogni caso, per poter circolare sulla viabilità ordinaria, indifferentemente se a vuoto o a carico, essi sono assoggettati al pagamento dell'indennizzo d'usura, alla tassa di possesso per il veicolo isolato, ovvero alla tassa di possesso integrata con la rimorchiabilità per il complesso.
\r\nSulla viabilità autostradale è inoltre dovuta una ulteriore somma, pari alla normale tariffa maggiorata del 50%, da versare insieme alla tariffa normale alle porte controllate manualmente, come previsto dall'art. 34, comma 2, del Codice.
\r\nE' sempre necessaria l'autorizzazione per i complessi mezzi d'opera adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici (autotreni e autoarticolati); in tal caso è sempre dovuto l'indennizzo di usura
per il veicolo trainante, mentre per il veicolo trainato sulla viabilità ordinaria è dovuto l'indennizzo ai sensi dell' art. 18, comma 5, lett. b), del Regolamento, come già indicato nel paragrafo 1.2.2) della Direttiva ministeriale n. 4214/2014; sulla viabilità autostradale si applica l'indennizzo di cui all'art. 18, comma 1, ovvero comma 3, del Regolamento, avendo a riferimento, secondo i casi, le masse complessive di cui all'art. 10, comma 8, lett. b), del Codice.
La Nota ricorda, infine, che il pagamento dell'indennizzo di usura ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice costituisce l'imprescindibile presupposto per la circolazione dei mezzi d'opera; in difetto di tale presupposto i suddetti veicoli o complessi di veicoli non hanno titolo alla circolazione, e dunque non possono essere rilasciate autorizzazioni.
\r\nArt. 18 Art. 10 Cod. Str. - Indennizzo
1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale. (85)
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):
1) sino a 20 t euro 510,26;
2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09
3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;
b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:
1) sino a 20 t euro 169,91
2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48
3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26
4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;
c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.
In allegato:
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