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Protocollo anti Covid – versione aprile 2021

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Si evidenzia che ha trovato conferma e condivisione il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico. In questo senso, il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i protocolli, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR).

Nelle premesse del protocllo, in cui viene richiamato l’ultimo DPCM in vigore, ossia quello del 2 marzo 2021, sono stati integrate/aggiunte/modificate alcune raccomandazioni, di seguito elencate:

  • il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo 2021;
  • che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiil Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
  • assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Nel seguito del Protocollo si rilevano, oltre ad alcune migliorie redazionali, importanti modifiche che, per comodità di lettura sono state riportate evidenziate in grassetto.


2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.


È stato inserito che, qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.


Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM vigente.

3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.

8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

È stata modificata la precedente formulazione, eliminando ogni riferimento al divieto di effettuarne in Italia e all’estero.

10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Si rileva che è stata eliminata la previsione che consentiva, in caso di mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per i ruoli/funzioni di sicurezza, entro i termini previsti, di continuare a svolgere lo specifico ruolo/funzione.

11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Il punto 12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS reca numerose modifiche, pertanto è stato integralmente riportato il nuovo testo.

12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

1 allegato

Aggiornamento Protocollo_COVID_luoghi_lavoro

 

TFR - Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2021 -

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di febbraio  2021 è risultato pari a 103,0 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a  1,00763196

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

2/12  x 1,5  (tasso fisso) =  0,25

75% di 0,68426197 [indice febbraio 2021 su indice dicembre 2020x100-100] =  0,513196

TOTALE  =  0,763196

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2021 ed il 14 marzo 2021.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

alltfrfebbraio 2021

INPS – Funzionalità “Evidenze” nel “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” – Mess. n.1028/21

Con il messaggio n. 1028 dell’11 marzo 2021, l’INPS comunica che all’interno del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” è disponibile il “Servizio Evidenze per aziende e intermediari”, che offre ai datori di lavoro e agli intermediari abilitati un servizio interattivo di consultazione e gestione delle evidenze aziendali di propria competenza, basato su strumenti di gestione simili a quelli utilizzati dal personale dell’Istituto.

In particolare, la funzionalità “Evidenze” è stata integrata con il modulo “Evidenze 2.0”, che consente agli intermediari abilitati, nonché ai datori di lavoro titolari di abilitazione, di individuare autonomamente le anomalie di particolare rilevanza relative alle posizioni contributive (matricole aziendali) in delega e di intervenire sulle singole evidenze risolvendo le problematiche rilevate.

Le evidenze, aggregate per gestione e tipologia, presentano:

  • la sezione “Posizione contributiva”, contenente matricola aziendale, denominazione azienda, stato azienda (attiva, riattivata, sospesa etc.), struttura territoriale INPS competente;
  • la sezione “Dettaglio”, con i dati specifici per ogni tipologia di evidenza;
  • la sezione “Indicazioni operative”, che fornisce all’utente eventuali indicazioni da seguire per la risoluzione dell’evidenza.

Per il primo rilascio della nuova funzionalità, le evidenze individuate afferiscono principalmente alla gestione dei flussi Uniemens:

  • Denunce DM10 errate, respinte e danneggiate;
  • F24: pagamento DM10 non abbinato;
  • DM anomali, provvisori, non generabili;
  • Note di rettifica (emesse e inviate);
  • DmVig da confermare errati;
  • EMens/UniEMens errati;
  • Consultazione ricorsi amministrativi non definiti (per visualizzare lo stato di lavorazione dell’istanza);
  • Compensazioni F24 non definite.

Eventuali richieste di supporto amministrativo dovranno essere inviate tramite il consueto canale di “Comunicazione bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale.

L’INPS ricorda che un ulteriore utile strumento a supporto della sistemazione delle evidenze è costituito dal “Vademecum UniEmens”, pubblicato con il messaggio n. 4271/20 (cfr. comunicazione Ance del 24 novembre 2020): si tratta di una guida che fornisce indicazioni utili per il monitoraggio e la correzione dei flussi Uniemens e delle Note di rettifica.

L’Istituto, infine, preannuncia che nel corso del primo semestre 2021 saranno implementate, nell’ambito della nuova funzionalità “Evidenze 2.0” qui descritta, le evidenze strettamente connesse al recupero dei crediti.

1 allegato

Messaggio Inps n 1028-2021 pdf

Covid-19 ammortizzatori sociali – Differimento termini di decadenza – INPS, messaggio n. 1008/21

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l’INPS illustra le disposizioni, introdotte dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in materia di differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19.

Come illustrato nella comunicazione Ance del 2 marzo 2021, la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha introdotto all’art. 11 il comma 10-bis, che dispone il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale correlati all’emergenza Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020La predetta disposizione si applica nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.

Con il messaggio qui illustrato, l’Istituto chiarisce l’ambito di applicazione della norma e fornisce le relative indicazioni operative.

Domande oggetto del differimento

I trattamenti correlati all’emergenza Covid-19 sono quelli di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021, per quanto di interesse, tutte le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (ASO) del FIS e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “Covid-19”, i cui termini di trasmissione siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Considerata la disciplina a regime sul termine di decadenza per l’invio delle domande di concessione dei suddetti trattamenti[1], ne consegue che possono beneficiare del differimento del predetto termine al 31 marzo 2021 le domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

Dal momento che resta invariata la disciplina prevista tempo per tempo dalle norme di riferimento, possono beneficiare del suddetto differimento del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso ai trattamenti di volta in volta stabilite dal legislatore, come illustrate nelle circolari e messaggi emanati dall’INPS. L’Istituto richiama l’attenzione, in particolare, sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle domande, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione eventualmente già adottati.

Modelli SR41 semplificati oggetto del differimento

Il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cui sopra, i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In considerazione di quanto previsto dalla disciplina a regime[2]il differimento al 31 marzo 2021 riguarda la trasmissione dei dati relativa a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione sia stata notificata al datore di lavoro entro il 1° dicembre 2020.

Modalità operative

Le indicazioni operative fornite dall’INPS differiscono in base alle seguenti fattispecie:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del suddetto differimento, non abbiano inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono inviare le domande entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, vanno utilizzate le causali relative all’emergenza Covid-19 già istituite con riferimento alle discipline tempo per tempo vigenti (che l’INPS riepiloga nell’allegato n. 1 al messaggio qui illustrato[3]);
  • nel caso di domande di accesso ai trattamenti, ricadenti nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione dell’istanza (respinte, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto): ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non è necessario riproporre nuove domande;
  • nel caso di domande di accesso ai trattamenti, già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non fosse intervenuta la decadenza: ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, purché rientranti nel differimento dei termini, i datori di lavoro devono trasmettere entro e non oltre il 31 marzo 2021 una nuova istanza esclusivamente per tali periodi decaduti.

Anche con riferimento alla trasmissione dei dati di pagamento è prevista una distinzione:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano mai inviato i modelli SR41 semplificati, possono trasmetterli entro e non oltre il 31 marzo 2021;
  • nel caso di modelli SR41 semplificati, relativi a periodi interessati dal differimento, che siano stati già inviati e respinti per intervenuta decadenzanon è necessario riproporne l’invio. Le strutture territoriali dell’INPS, infatti, provvederanno alla liquidazione dei relativi trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che l’Istituto si riserva di fornire con un successivo messaggio.
 

[1] Le istanze di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza Covid-19 devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

[2] In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (o meglio, come precisato dall’INPS, dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione).

[3] Nell’allegato al messaggio è altresì riepilogato, per ciascun periodo di vigenza delle varie normative, il requisito di anzianità richiesto per i lavoratori, ossia la data alla quale questi ultimi devono risultare in forza all’azienda per poter beneficiare dei trattamenti.

1 allegato

Messaggio Inps n 1008-del-09-03-2021 pdf

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