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Covid 19 – DL n. 52/2021

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il DL n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, in vigore da oggi, 23 aprile 2021 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

Il suddetto DL ha previsto, all’art.1 che, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le  misure  di  cui al provvedimento  adottato  in  data  2 marzo 2021 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (cfr. comunicazione Ance del 4 marzo 2021).

Sono state, inoltre, introdotte le seguenti disposizioni:

  1. dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in  entrata  e  in uscita dai territori delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla;
  1. dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza  del  Ministro  della  salute[1],  nelle  quali  l'incidenza  cumulativa  settimanale  dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;
  1. dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti  delle  regioni  e delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  disporre l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonché ulteriori, motivate, misure  più restrittive  tra  quelle  previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1[2].

Per quanto riguarda gli spostamenti, l’art. 2 ha stabilito che:

  1. gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità' o  per  motivi  di salute, nonché per il  rientro  ai  propri  residenza,  domicilio  o abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi COVID-19 di cui all'articolo 9[3].
  1. dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in  ambito comunale, nella zona arancione, è consentito  lo  spostamento  verso una sola  abitazione  privata  abitata,  una  volta  al  giorno,  nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle  ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità  o  non autosufficienti, conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei  quali  si  applicano  le  misure stabilite per la zona rossa;
  1. i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del DL n.19 del 2020, individuano  i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19[4], consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

E' stata, altresì, consentita, all’art. 7, la possibilità dal 15 giugno 2021in zona gialla, di poter svolgere in presenza le fiere,  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n.  33/2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche  in  data anteriore, attività preparatorie  che  non  prevedono  afflusso  di pubblico.

L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a tali fiere è comunque consentito, fermi  restando  gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Inoltre, dal 1° luglio 2021in zona gialla, sono consentiti  i convegni e i congressi, nel rispetto  di  protocolli  e  linee  guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n.  33 del 2020.

All’art.9 del decreto sono state, poi, fornite le seguenti definizioni:

  1. certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2;
  2. vaccinazione: le vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
  3. test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le  tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica mediata da loop  (LAMP) e  amplificazione  mediata  da  trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorità  sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
  4. test antigenico rapido: test  basato  sull'individuazione  di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria  ed  effettuato  da  operatori sanitari;
  5. Piattaforma nazionale digital green  certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

La suddetta certificazione verde COVID-19, viene rilasciata per attestare una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2al termine del prescritto ciclo

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • una validità di 6 mesi a far data dal completamento  del  ciclo vaccinale;
  • è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione  sanitaria che  effettua  la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;
  • reca l’indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di dosi previste per  l'interessato;
  • sarà resa disponibile, contestualmente  al  rilascio, nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, a opera della predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  del  predetto  esercente   la professione sanitaria.
  1. avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta  guarigione;
  • è rilasciata,  su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla  struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente  affetto  da COVID-19, ovvero, per i pazienti  non ricoverati, dai medici di medicina generale e  dai  pediatri di libera  scelta;
  • è  resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;
  • cessa di  avere validità qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale, l'interessato  venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2
  1. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo  o digitale, dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quelle  private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

E’ stata, inoltre, prevista la possibilità per coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, di poter richiedere la certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate  in  conformità al diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle suddette e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le  certificazioni rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e  validate  da  uno  Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della salute.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili  in ambito nazionale fino alla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il  rilascio, la  verifica  e  l'accettazione  di   certificazioni   interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare la libera circolazione all'interno  dell'Unione  Europea  durante  la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.

Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,  le  certificazioni  verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.

E’ stata, inoltre, disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, del DL n. 19/2020[5], nonché delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del DL  n. 33/2020[6].

Resta fermo, per quanto non  modificato  dal  presente  decreto, quanto disposto dai suddetti DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020.

E’ stato, infine, stabilito all’art. 11, che i termini introdotti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021. In particolare è stata prevista la proroga delle seguenti disposizioni di interesse:

  • “Disposizioni straordinarie per la produzione mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”  di cui all’articolo 15, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 (punto 4);
  • “Sorveglianza sanitaria” di cui all’articolo 83 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (punto 23);
  • “Disposizioni in materia di lavoro agile semplificato” di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (punto 24).

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.

 

[1] ai sensi dell'articolo 1, comma  16-bis,  del  decreto-legge  16  maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2020, n. 74

[2] a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave

[3] le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2

[4] le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2

[5] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus

[6] Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1

Covid-19 ammortizzatori sociali – Nuovo flusso “UniEmens-Cig” – INPS, circolare n. 62/21

Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021, l’INPS fornisce le indicazioni operative sulla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” tramite il flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dal Decreto Sostegni (art. 8 comma 5 del DL n. 41/21.

Ambito di applicazione della norma

Il nuovo flusso “UniEmens-Cig” si inserisce nel quadro dei provvedimenti finalizzati a semplificare il sistema di pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” (CIGO/ASO/CIGD). Con questa innovazione si prevede il superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”).

Rientra nel campo di applicazione del nuovo sistema di trasmissione il flusso dei dati relativo ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” a pagamento diretto decorrenti da “aprile 2021”.

Termini di trasmissione del flusso “UniEmens-Cig”

Dal momento che la novità riguarda soltanto una diversa modalità di trasmissione dei dati, anche per l’invio del flusso “UniEmens-Cig” si applica il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali con causale “Covid-19”: nel caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione con i relativi oneri resta a carico del datore di lavoro inadempiente.<span style="line-height: 15.3333px;"><span style="color: #0066cc;">[1]

Periodo transitorio

Per consentire una transizione graduale al nuovo sistema, è prevista una prima fase di durata semestrale in cui la trasmissione dei dati di pagamento potrà avvenire o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

Tale scelta è effettuata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di dati di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Pertanto, tutte le trasmissioni successive alla prima e riferite allo stesso “Ticket” dovranno essere inviate con la stessa modalità scelta per il primo invio.

Estensione del nuovo flusso “UniEmens-Cig” alle integrazioni salariali con causali ordinarie

Fin da subito sarà possibile utilizzare il nuovo flusso “UniEmens-Cig” anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale con causali ordinarie, per consentire all’INPS di valutarne, nell’arco del suddetto periodo transitorio, l’eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale.

Caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso “UniEmens-Cig”

L’Istituto illustra i vantaggi del nuovo flusso telematico rispetto all’attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo “SR41”:

  • omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio:
    il tracciato “UniEmens-Cig” coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio. Viene così standardizzata in un unico formato e in un unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale, indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio o a pagamento diretto);
  • efficientamento dei tempi di pagamento della prestazione:
    i flussi per il pagamento diretto possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione, indicando il “Ticket” associato alla domanda. Quindi, la richiesta di pagamento può essere inviata dal datore di lavoro anche prima del rilascio dell’autorizzazione, fermo restando che il pagamento sarà comunque effettuato dall’INPS successivamente al rilascio stesso;
  • ulteriori vantaggi per datori di lavoro e intermediari:
    il ricorso a un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del “Dato orario”, del “Codice evento” e del “Ticket”, rendendo dunque più flessibile la rappresentazione dell’articolazione dell’attività lavorativa (in virtù del calendario giornaliero, non occorrono forzature nel caso di attività lavorativa svolta nelle giornate festive). Inoltre, per i dati anagrafici dei lavoratori beneficiari è sufficiente inviare i soli codici fiscali, mentre le restanti informazioni sono prelevate automaticamente dagli archivi dell’INPS.

Struttura e composizione del nuovo flusso telematico sono illustrati nel documento tecnico allegato alla circolare in commento.

Per le istruzioni operative relative alla compilazione e all’eventuale variazione del flusso “UniEmens-Cig”, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 7 e 8 della circolare medesima.

Inoltre, l’Istituto segnala che, analogamente a quanto già in uso per l’UniEmens standard, i flussi “UniEmens-Cig” sono sottoposti preliminarmente ai controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità già previsti per le prestazioni a conguaglio. La struttura del flusso consente, peraltro, di trattare distintamente le singole posizioni/denunce, in modo che eventuali posizioni che non dovessero superare i controlli non pregiudichino la lavorazione e la liquidazione delle restanti posizioni inviate con il medesimo flusso.

Infine, come già avviene per le prestazioni a conguaglio, anche per quelle a pagamento diretto l’INPS mette a disposizione lo strumento del “Cruscotto CIG-Fondi”, che consente a datori di lavoro e intermediari di consultare lo stato della denuncia e le eventuali segnalazioni di anomalie.[2]

 

[1] Art. 8 comma 4 del DL n. 21/41.

[2] L’Istituto precisa al riguardo che, con specifico riferimento a eventuali segnalazioni in ordine a coordinate IBAN che dovessero risultare errate o non intestate al beneficiario della prestazione, il datore di lavoro potrà inviare un flusso in variazione in cui potrà sia indicare nuove coordinate in sostituzione delle precedenti sia una nuova denuncia senza compilare l’elemento IBAN. In quest’ultimo caso, l’INPS procederà a effettuare un bonifico domiciliato presso Poste Italiane (fermo restando che, in conformità alla normativa antiriciclaggio, non sarà possibile effettuare tale bonifico domiciliato per importi superiori a 1.000 euro).

1 allegato

Inps Circolare 62_2021

Legge di bilancio 2021 - Assunzione di giovani under 36 - Chiarimenti Inps

L’Inps, con la circolare n. 56/2021, ha fornito prime indicazioni in ordine all’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Si rammenta che l’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore) e prevede l’esonero contributivo totale, per un massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui,  in caso di assunzione di lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere

proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Restano invece esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, di lavoro domestico e con personale con qualifica dirigenziale.

La legge di Bilancio 2021 esclude poi espressamente che l’esonero si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione) e, pertanto, per tali fattispecie, trova applicazione il solo regime agevolato di cui al predetto art. 1 della legge di Bilancio 2018, per la cui specifica disciplina si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare Inps n. 40/2018.

Si evidenzia che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Con riferimento al coordinamento con altri incentivi, si sottolinea, in particolare, che per il periodo di applicazione del beneficio in esame, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione sud, disciplinata, da ultimo, dall’art. 1, commi da 161 a 168, della legge di bilancio 2021.

Il beneficio inoltre non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021.

Poiché il beneficio in esame è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, l’Inps precisa che a seguito del relativo orientamento, saranno emanate, con successivo messaggio, le apposite istruzioni per la relativa fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Per quanto ivi non riportato, in particolare in ordine al rispetto dei principi generali (tra cui la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa sul DURC), stabiliti dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, e delle condizioni specifiche, previste dalla legge di Bilancio 2021, per la fruizione dell’incentivo, nonché per il riconoscimento in particolari fattispecie, si rinvia alla circolare in argomento.

1 allegato

Circolare Inps n.56/2021 pdf

Riammissione lavoro dopo malattia da Covid-19 – Circ. Min. Salute 12.04.21

Si fa seguito alla comunicazione del  14 ottobre scorso, dal titolo “COVID: durata e termine di isolamento e quarantena”, per informare che il Ministero della Salute, con la circolare del 12.04.2021, ha fornito indicazioni procedurali in merito alla riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Il Ministero, alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato in data 6 aprile 2021, ha riepilogato le seguenti fattispecie che potrebbero configurarsi:

  1. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare), con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto, il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i[1], al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

  1. Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

  1. Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

  1. Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche, i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento, ai sensi della Circolare del 12 ottobre, e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

  1. Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il Ministero ha, infine, chiarito che le indicazioni contenute nella Circolare sono passibili di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

 

[1] Visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi

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