E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il DL n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, in vigore da oggi, 23 aprile 2021 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).
Il suddetto DL ha previsto, all’art.1 che, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (cfr. comunicazione Ance del 4 marzo 2021).
Sono state, inoltre, introdotte le seguenti disposizioni:
Per quanto riguarda gli spostamenti, l’art. 2 ha stabilito che:
E' stata, altresì, consentita, all’art. 7, la possibilità dal 15 giugno 2021, in zona gialla, di poter svolgere in presenza le fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n. 33/2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a tali fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Inoltre, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n. 33 del 2020.
All’art.9 del decreto sono state, poi, fornite le seguenti definizioni:
La suddetta certificazione verde COVID-19, viene rilasciata per attestare una delle seguenti condizioni:
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
E’ stata, inoltre, prevista la possibilità per coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, di poter richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle suddette e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.
Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.
E’ stata, inoltre, disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, del DL n. 19/2020[5], nonché delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del DL n. 33/2020[6].
Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto disposto dai suddetti DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020.
E’ stato, infine, stabilito all’art. 11, che i termini introdotti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021. In particolare è stata prevista la proroga delle seguenti disposizioni di interesse:
Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.
[1] ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
[2] a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave
[3] le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
[4] le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
[5] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus
[6] Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1
Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021, l’INPS fornisce le indicazioni operative sulla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” tramite il flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dal Decreto Sostegni (art. 8 comma 5 del DL n. 41/21.
Ambito di applicazione della norma
Il nuovo flusso “UniEmens-Cig” si inserisce nel quadro dei provvedimenti finalizzati a semplificare il sistema di pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” (CIGO/ASO/CIGD). Con questa innovazione si prevede il superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”).
Rientra nel campo di applicazione del nuovo sistema di trasmissione il flusso dei dati relativo ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” a pagamento diretto decorrenti da “aprile 2021”.
Termini di trasmissione del flusso “UniEmens-Cig”
Dal momento che la novità riguarda soltanto una diversa modalità di trasmissione dei dati, anche per l’invio del flusso “UniEmens-Cig” si applica il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali con causale “Covid-19”: nel caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione con i relativi oneri resta a carico del datore di lavoro inadempiente.<span style="line-height: 15.3333px;"><span style="color: #0066cc;">[1]
Periodo transitorio
Per consentire una transizione graduale al nuovo sistema, è prevista una prima fase di durata semestrale in cui la trasmissione dei dati di pagamento potrà avvenire o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Tale scelta è effettuata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di dati di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Pertanto, tutte le trasmissioni successive alla prima e riferite allo stesso “Ticket” dovranno essere inviate con la stessa modalità scelta per il primo invio.
Estensione del nuovo flusso “UniEmens-Cig” alle integrazioni salariali con causali ordinarie
Fin da subito sarà possibile utilizzare il nuovo flusso “UniEmens-Cig” anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale con causali ordinarie, per consentire all’INPS di valutarne, nell’arco del suddetto periodo transitorio, l’eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale.
Caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso “UniEmens-Cig”
L’Istituto illustra i vantaggi del nuovo flusso telematico rispetto all’attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo “SR41”:
Struttura e composizione del nuovo flusso telematico sono illustrati nel documento tecnico allegato alla circolare in commento.
Per le istruzioni operative relative alla compilazione e all’eventuale variazione del flusso “UniEmens-Cig”, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 7 e 8 della circolare medesima.
Inoltre, l’Istituto segnala che, analogamente a quanto già in uso per l’UniEmens standard, i flussi “UniEmens-Cig” sono sottoposti preliminarmente ai controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità già previsti per le prestazioni a conguaglio. La struttura del flusso consente, peraltro, di trattare distintamente le singole posizioni/denunce, in modo che eventuali posizioni che non dovessero superare i controlli non pregiudichino la lavorazione e la liquidazione delle restanti posizioni inviate con il medesimo flusso.
Infine, come già avviene per le prestazioni a conguaglio, anche per quelle a pagamento diretto l’INPS mette a disposizione lo strumento del “Cruscotto CIG-Fondi”, che consente a datori di lavoro e intermediari di consultare lo stato della denuncia e le eventuali segnalazioni di anomalie.[2]
[1] Art. 8 comma 4 del DL n. 21/41.
[2] L’Istituto precisa al riguardo che, con specifico riferimento a eventuali segnalazioni in ordine a coordinate IBAN che dovessero risultare errate o non intestate al beneficiario della prestazione, il datore di lavoro potrà inviare un flusso in variazione in cui potrà sia indicare nuove coordinate in sostituzione delle precedenti sia una nuova denuncia senza compilare l’elemento IBAN. In quest’ultimo caso, l’INPS procederà a effettuare un bonifico domiciliato presso Poste Italiane (fermo restando che, in conformità alla normativa antiriciclaggio, non sarà possibile effettuare tale bonifico domiciliato per importi superiori a 1.000 euro).
1 allegato
L’Inps, con la circolare n. 56/2021, ha fornito prime indicazioni in ordine all’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Si rammenta che l’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore) e prevede l’esonero contributivo totale, per un massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui, in caso di assunzione di lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Restano invece esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, di lavoro domestico e con personale con qualifica dirigenziale.
La legge di Bilancio 2021 esclude poi espressamente che l’esonero si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione) e, pertanto, per tali fattispecie, trova applicazione il solo regime agevolato di cui al predetto art. 1 della legge di Bilancio 2018, per la cui specifica disciplina si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare Inps n. 40/2018.
Si evidenzia che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Con riferimento al coordinamento con altri incentivi, si sottolinea, in particolare, che per il periodo di applicazione del beneficio in esame, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione sud, disciplinata, da ultimo, dall’art. 1, commi da 161 a 168, della legge di bilancio 2021.
Il beneficio inoltre non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021.
Poiché il beneficio in esame è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, l’Inps precisa che a seguito del relativo orientamento, saranno emanate, con successivo messaggio, le apposite istruzioni per la relativa fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Per quanto ivi non riportato, in particolare in ordine al rispetto dei principi generali (tra cui la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa sul DURC), stabiliti dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, e delle condizioni specifiche, previste dalla legge di Bilancio 2021, per la fruizione dell’incentivo, nonché per il riconoscimento in particolari fattispecie, si rinvia alla circolare in argomento.
1 allegato
Si fa seguito alla comunicazione del 14 ottobre scorso, dal titolo “COVID: durata e termine di isolamento e quarantena”, per informare che il Ministero della Salute, con la circolare del 12.04.2021, ha fornito indicazioni procedurali in merito alla riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Il Ministero, alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato in data 6 aprile 2021, ha riepilogato le seguenti fattispecie che potrebbero configurarsi:
In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare), con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
Pertanto, il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i[1], al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
Secondo le più recenti evidenze scientifiche, i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento, ai sensi della Circolare del 12 ottobre, e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il Ministero ha, infine, chiarito che le indicazioni contenute nella Circolare sono passibili di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.
[1] Visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi