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Lavoro e previdenza

Utilizzazione impianti GPS: indicazioni operative dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Con l’allegata circolare n. 2 del 7 novembre scorso, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alla corretta installazione delle apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015.
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In particolare, l’Ispettorato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di considerare dette apparecchiature quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, quindi, esclusi dalle procedure previste dal suddetto art. 4.
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Sul punto, si ricorda che la novellata disposizione ha previsto che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
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·      per esigenze organizzative e produttive;

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·      per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

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Tali strumenti possono essere installati previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
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In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo potrà essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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In mancanza di accordo, gli impianti potranno essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Tali procedure autorizzatorie non si applicano agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
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Sul punto, l’Istituto ha precisato che, essendo l’apparecchiatura GPS uno strumento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzato in via primaria per rendere la prestazione lavorativa ma funzionale a rispondere ad esigenze diverse di carattere assicurativo, organizzativo ecc…, tale fattispecie dovrà rientrare nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 185/2016.
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Solo in casi particolari in cui il sistema di localizzazione sia installato per consentire l’effettiva attuazione della prestazione lavorativa o perché sia richiesto da specifiche normative (es. nel caso di trasporto di portavalori superiori a 1.500.000,00 €), lo stesso potrà essere considerato “vero e proprio strumento di lavoro”.
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Alla luce di quanto sopra, risulterà pertanto necessario avviare le procedure autorizzatorie in tutti i casi in cui tali strumenti di controllo non siano strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, sarà possibile utilizzare le informazioni raccolte e connesse al rapporto di lavoro, solo dopo aver dato al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti, sull’effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003).
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INLcir2GPS

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Legge sul c.d. caporalato (L. n. 199/2016) – pubblicazione in G.U.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore la legge che prevede nuove disposizioni per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. La circolare n.31-2016, pubblicata nell'area riservata, illustra e commenta i contenuti del provvedimento di interesse del settore delle costruzioni

Circolare Ministero del Lavoro 33/2016 – DM di modifica del DM 30 gennaio 2015 sul Durc on line

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, ha illustrato le modifiche apportate al DM 30 gennaio 2015 sul Durc on line di cui alla comunicazione: (Durc on Line - le modifiche del decreto) del 21 ottobre u.s..

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Con riguardo all’art. 2 del decreto, il dicastero ha sottolineato l’estensione della “verifica della regolarità contributiva” da parte delle Casse Edili nei confronti non solo delle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia, come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.

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Viene quindi ribadita l’obbligatorietà di iscrizione in Cassa Edile per le aziende che applicano il Ccnl dell’edilizia, nonché in caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

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E, pertanto, prosegue il Dicastero, l’intervento della Cassa Edile nel rilascio del Durc sussiste anche qualora non vi sia la corrispondenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e l’effettiva applicazione del Ccnl.

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A tal proposito, si segnala che gli istituti (Inps, Inail e Casse Edili) stanno operando i necessari adeguamenti operativi per mettere a punto le modalità informatiche di attuazione della norma.

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Le modifiche apportate all’art. 5, invece, spiega il Ministero del Lavoro, sono volte ad estendere la regolarità contributiva già riconosciuta in determinati casi (fallimento e amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività aziendale), anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria per il risanamento delle grandi imprese.

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A tal fine, la regolarità contributiva sarà riconosciuta purché gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (liquidazione coatta amministrativa) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e non necessita più l’insinuazione al passivo degli Enti.

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La regolarità, pertanto, è sempre preordinata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale che, altrimenti, sarebbe vanificata, stante l’impossibilità di ottenere un Durc regolare per la situazione di crisi dell’impresa.

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1 allegato

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Min_Lav_circ_33 del 2_11_2016

Inps: modalità di recupero del contributo di licenziamento eventualmente pagato nel 2016

In riferimento all’esonero del versamento del c.d. “contributo di licenziamento” che, come noto, interessa il settore edile nei casi di completamento dell’attività e chiusura del cantiere (all’art. 2, co. 34 della L. n. 92/12) l’Inps, con l’allegata nota n. 4269/16, ha fornito le istruzioni operative per il recupero del contributo eventualmente pagato dai datori di lavoro relativo ai licenziamenti intervenuti nel periodo 1/1/2016 – 26/2/2016.
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In particolare, per effetto dell’art. 2–quater della L. n. 21/16, che ha previsto la proroga dell’esonero per tutto l’anno 2016, l’Inps ha confermato che possono beneficiare della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare i licenziamenti nel suddetto periodo 1/1/2016 – 26/2/2016, ossia prima che l’art. 2-quater producesse i propri effetti dal  27 febbraio 2016.
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Per ciò che concerne la compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno valorizzare in “DenunciaIndividuale”, l’elemento “Cessazione”, indicando in “GiornoCessazione” il giorno dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento “TipoCessazione” i codici cessazione, già in uso, “1M” o “1N”.
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Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla data di pubblicazione del messaggio Inps in commento, ossia 24 ottobre 2016, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.
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