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Inail - Nuove tariffe. Pubblicazione decreto interministeriale 27 febbraio 2019

Per opportuna informativa, si comunica che, a seguito della registrazione della Corte dei Conti avvenuta lo scorso 26 marzo, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 contenente le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relative alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività.
 
Come noto, le nuove disposizioni apportano novità in ordine al nomenclatore, con la riduzione delle voci di tariffa, passate da 739 a 595, dove le lavorazioni più rischiose trovano un tetto massimo pari al 110 per mille in luogo del 130 per mille previsto dalle precedenti tariffe del 2000, consentendo una riduzione generalizzata dei tassi di circa il 32%.
 
È opportuno ricordare che le nuove tariffe superano, abrogandole, le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2014 concernenti l’annuale riduzione del premio che, come noto, relativamente al 2019 era stata fissata nella misura pari al 15,24%.
 
Sebbene nei diversi tavoli istituzionali sia stata rimarcata dall’Ance l’inopportunità rispetto alla specifica modifica normativa, per il settore edile non trova più applicazione, salvo in regolazione per il 2018, la misura agevolativa pari all’11,50% prevista dall'art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995 sulla contribuzione Inail.
 
Tenuto conto del nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ora basato anche sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli, occorre valutare la reale consistenza della riduzione dei premi Inail per ogni specifica situazione aziendale.
 
In relazione alle scadenze, si ricorda che dopo aver ricevuto il modello 20SM per la determinazione del premio assicurativo per il 2019, le aziende avranno tempo sino al 16 maggio per poter regolare il premio relativo al 2018 e versare l'anticipazione per il 2019.
 
Si fa riserva di fornire tempestivamente ogni eventuale ed ulteriore informazione al riguardo, anche a seguito delle attese indicazioni operative da parte dell’Inail.   
 
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto Indice Istat relativo al mese di gennaio 2019

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2019 è risultato pari a 102,1 (base 2015 = 100).

 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a   1,00198457
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:  1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125
 
75% di 0,09794319  [indice gennaio su indice dicembre 2018 x 100 - 100] =  0,073457
 
TOTALE =  0,198457
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2019 ed il 14 febbraio 2019.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 
1 allegato

alltfrgennaio 2019

Siglato il protocollo di intesa tra Ance e Organizzazioni Artigiane

Il 7 marzo è stato siglato, tra ANCE e ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-Costruzioni, FIAE-Casartigiani, CLAAI Edilizia, l’allegato Protocollo di Intesa con il quale le parti hanno voluto affermare l’importanza di un nuovo assetto del sistema bilaterale al livello nazionale, volto a garantire unità di intenticoesione e rappresentanza.
 
Nel ribadire quanto già contenuto nel Protocollo di Intesa del 18 dicembre 1998, anche con riguardo al riconoscimento della salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali dell’industria e dell’artigianato, le parti hanno confermato la volontà di garantire parità di costi e uniformità dei trattamenti per imprese e lavoratori dell’edilizia, nonché unitarietà e omogeneità delle regole nell’intero sistema bilaterale.
 
Le Organizzazioni artigiane hanno concordato sulla costituzione del Fondo sanitario nazionale, del Fondo nazionale prepensionamenti, del Fondo incentivo per l’occupazione, nonché dell’Ente unico nazionale Formazione e Sicurezza, nonché sulla necessità di costituire e rendere autonomo il Fondo nazionale Ape entro il 30 settembre 2019.
 
Ribadito che le attività di formazione e sicurezza devono essere ricondotte all’interno del sistema bilaterale edile, con verifica dell’operatività degli enti paritetici dell’artigianato, e che dovranno essere rispettati tutti gli Accordi e i Protocolli sottoscritti dal Formedil e dalla CNCPT nonché dal futuro Ente Unico Nazionale e i connessi obblighi contributivi.
 
Confermato, altresì, il ruolo della CNCE e i relativi compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili e Edilcasse, definiti esclusivamente nell’ambito degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro edili sottoscritti dalle Parti sociali nazionali (Ance, Associazioni Artigiane, Cooperative e Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil).
 
E’ stato, altresì, sancito l’obbligo di non apertura di nuovi Enti paritetici né l’ampliamento della sfera territoriale di competenza.
 
Il Protocollo, che regola esclusivamente i rapporti della governance al livello nazionale, detta specifiche indicazioni in merito, anche attraverso lo strumento della rotazione delle Presidenze tra Ance e Organizzazioni artigiane nel Fondo Sanitario Sanedil, nel futuro Ente unico Formazione e Sicurezza e nel Fnape.
 

Maggiorazioni sanzioni in caso di recidiva – Nota integrativa I.N.L.

L’INL, con l’allegata nota n. 1148/19, ha fornito un approfondimento in merito a quanto indicato nella circolare n. 2/19, ( News del 31 gennaio 2019 - Codice tributo per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro) in relazione alle maggiorazioni delle sanzioni previste dalla “Legge di Bilancio 2019”.
 
In particolare, l’Ispettorato ha ritenuto opportuno fornire un chiarimento rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera e, della L. n. 145/18, che ha disposto che: “le maggiorazioni siano raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”, introducendo un’ipotesi di recidiva.
 
Tale disposizione è volta a sanzionare la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio dallo stesso destinatario di sanzioni nell’ambito della medesima impresa, identificato nel “trasgressore” per le violazioni amministrative e nel “datore di lavoro” per le violazione previste dal D.Lgs. n. 81/08.
 
Essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente deve essere interpretato nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito, per il quale si procede al calcolo della sanzione.
 
Ai fini della recidiva occorre far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 bis della L. n. 689/1981, ovvero quelli per i quali sia:
-          scaduto il termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione, ex art. 18 L. n. 689/1981;
-          pagata la sanzione ingiunta;
-          passata in giudicato la sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.
 

Fermo restando che non dovranno essere considerate, ai fini  dell’applicazione dell’aumento legato alla recidiva le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, in diffida o a seguito di prescrizione, l’INL ha chiarito che, nell’ambito degli illeciti pregressi, rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni per recidiva, sono compresi anche quelli commessi prima del 1° gennaio 2019. 

1 allegato

Nota integrativa INL

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