L’Inps, facendo seguito alla propria circolare n. 52/20, già oggetto della news del 16 aprile 2020, ha fornito, con l’allegato messaggio n. 1789/20, alcuni chiarimenti in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti contributivi di cui all’art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/20, per i periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e per i quali le aziende, avendo già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020, non hanno indicato il codice importo, richiamato dalla citata circolare 52/20.
Nel caso di specie, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere la sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
La stessa modalità si applica anche con riferimento alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.
L’importo da indicare nel codice di sospensione, ricorda l’Inps, deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata che si trovino a non aver indicato il codice potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens. In particolare le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del D.L. n. 18/20, dovranno inserire il codice “27”
Relativamente alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, come prevista dal D.L. n. 23/20, anche in questo caso le aziende, che si trovino nella condizione di aver già trasmesso il flusso Uniemens, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
Decorsa la data del 20 maggio 2020, per la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens del mese di febbraio e di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.
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L’Inps, con l’allegato messaggio n. 1754/20, ha fornito le istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti contributivi in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, così come previste dal D.L. n. 23/20.
In particolare, l’Istituto ha ricordato che le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del D.L. n. 23/20, relative al requisito della riduzione del fatturato, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020 e, pertanto, si applicano anche per un solo mese.
Il comma 5 del suddetto art. 18 prevede, con esenzione dalla verifica del requisito del fatturato, che la sospensione dei versamenti interessi anche i soggetti che abbiano iniziato l’attività di impresa in data successiva al 31 marzo 2019; lo stesso comma 5, inoltre, riconosce il beneficio della sospensione contributiva anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore per la cui individuazione è in corso un’interlocuzione con i Dicasteri competenti. Solo all’esito di tale interlocuzione l’Inps, con separato messaggio, fornirà le opportune indicazioni operative.
Per quanto riguarda le modalità di sospensione, le aziende con dipendenti dovranno inserire i codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens, dichiarando, in questo modo, di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020. L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga con scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende dovranno inserire nell’elemento , , i seguenti codici:
• “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
• “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
• “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.
Nell’ipotesi di rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata utilizzando il modello F24 con i codici contributo ordinari (DM10 per i dipendenti).
L’Inps, inoltre, ha fornito le indicazioni operative ed i relativi codici anche con riferimento ai committenti ed ai liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata.
In particolare:
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Aggiornata la scheda sulle mascherine, a seguito della pubblicazione, da parte di Inail, dell’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati positivamente dall’Inail, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, in deroga alle procedure ordinarie.
L’elenco sarà periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi dpi validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile.
Di seguito il link
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-20.pdf
La lista si riferisce esclusivamente ai dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.
Per chiarire tutti i dubbi legati all’iter di validazione dei dpi, Inail ha anche aggiornato le Faq https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-emergenza-covid-19_6443145530913.pdf, che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall’Istituto.
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Il Protocollo in oggetto, emanato in data 24 aprile, fa integralmente rinvio al Protocollo confederale del 14 marzo 2020, relativo a tutti i settori produttivi, ed integrato, a sua volta, nella medesima data.
Per comodità di lettura, nel file allegato, sono state evidenziate le parti che hanno subito modifiche rispetto alla versione del 24 marzo.
Le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, integrato il successivo 24 aprile 2020, e si applicano nelle opere pubbliche.
I soggetti che hanno condiviso l’intesa sono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.
Nelle premesse del documento viene ripreso quanto riportato dal Protocollo confederale: viene favorito il lavoro a distanza, garantendo supporto al lavoratore.
Viene richiesto il rispetto del distanziamento sociale anche in cantiere.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, sono adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. Viene inoltre chiarito che i committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti contagio.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Le aggregazioni sociali devono essere evitate anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Al punto 5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, è stata inserita una misura che coinvolge il coordinatore in fase di progettazione: quest’ultimo deve adeguare la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo, assicurandone la completa attuazione, con il coinvolgimento del RLS/RLST. Tale misura riguarda gli appalti aggiudicati, ma non ancora in fase di esecuzione, per i quali devono essere predisposte le misure anti contagio.
Nel medesimo paragrafo è previsto che il datore di lavoro si assicuri che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Si segnala che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 104, comma 4, prevede che tale servizio di primo soccorso possa essere organizzato dal committente.
Il paragrafo 10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE prevede le varie modalità con le quali si esplica il monitoraggio dell’applicazione e della verifica del Protocollo di regolamentazione, mutuandoli dal Protocollo confederale.
Ove siano presenti cantieri di grandi dimensioni, potrà essere costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Al proposito, le procedure emanate dalla CNCPT sulla base del Protocollo del 24 marzo scorso, firmato dalle parti sociali dell’edilizia, stabiliscono che il datore di lavoro costituisce un comitato interno per la verifica del Protocollo, anche con la partecipazione di RLS/RLST o organismo paritetico.
A seguito del nuovo Protocollo confederale, le parti firmatarie del protocollo MIT hanno previsto anche l’istituzione del Comitato Territoriale, composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza (CPT o ente unico formazione e sicurezza), con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali (delegati parti datoriali e parti sindacali). Il Comitato territoriale avrà la finalità di supportare, organizzare e monitorare la prevista attività degli enti paritetici e degli RLST. Il Comitato territoriale, nel quale sarà presente anche l’Associazione datoriale, avrà anche il compito di coordinare le norme del Protocollo con le eventuali specifiche misure che si rendessero necessarie a livello territoriale, ad esempio Protocolli regionali, disposizioni locali in tema di organizzazione del lavoro, etc., avvalendosi eventualmente anche del coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19, comprese le committenze pubbliche.
PROTOCOLLO CANTIERI - 24 APRILE MIT.