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Cassa integrazione e assegno ordinario - Pagamento diretto con anticipo del 40%

Con l’allegata circolare  n.78/20, l’Inps ha fornito le indicazioni operative in merito al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali  ordinarie, in deroga e dell’ assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali, cosi come previsto dal D.L. n. 34/20 e dal  D.L. n. 52/20.

In particolare, la nuova disciplina dell’anticipo del pagamento diretto, in generale, interessa esclusivamente le domande  presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 ma, chiarisce l’Istituto, si applica anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps e per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

La presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e di assegno ordinario a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione è iniziato prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020.

Con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la domanda dovrà essere presentata tramite i consueti canali telematici , ossia “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, all’interno della  procedura sarà  possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”; in caso contrario, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati: codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; IBAN dei lavoratori interessati; ore di cassa integrazione specificate per ogni singolo lavoratore.

Se il datore di lavoro conferma l’opzione relativa all’anticipazione senza aver inserito tutti i suddetti dati, la domanda non potrà essere confermata né inviata. Ciò accadrà anche nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di correttezza formale.

In presenza di errori, verrà fornita l’informazione  “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale.

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

I 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel relativo numero di protocollo.

In fase di prima applicazione, il pagamento della anticipazione sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti,  per garantire la corretta liquidazione della prestazione.

La  presenza di Comunicazioni Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi, che potrebbero pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo, impone alle aziende di verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere eventualmente alla loro correzione prima di inoltrare domanda.

Per il calcolo dell’anticipazione si farà riferimento al seguente  algoritmo: massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.

Il massimale da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 per la CIG/GIGD/assegno ordinario è pari ad euro 1.199,72.

L’esito positivo dell’iter istruttorio viene comunicato all’azienda tramite l’utility “Esiti”, presente nella procedura dell’anticipo.

Essendo l’iter istruttorio e di pagamento interamente automatizzato, le Strutture territoriali dell’Istituto non potranno intervenire in alcun modo né per integrare informazioni mancanti né per variare gli esiti dell’istruttoria; a tal fine si raccomanda la massima accortezza nell’inserimento dei dati richiesti.

Per il pagamento del saldo, i datori di lavoro devono  inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al  17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore  a quella risultante dal precedente capoverso.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

L’Inps procederà  al recupero, nei confronti dei datori di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, anche per una delle seguenti ragioni: somme anticipate  in eccesso rispetto all’importo spettante in fase di saldo con il modello “SR41”; somme anticipate a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale.

Il recupero degli indebiti potrà avvenire anche a seguito di un provvedimento di reiezione della domanda.

Al fine di consentire la corretta elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.

Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

L’Istituto conclude ricordando che il pagamento dell’anticipazione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.

1 allegato

Circolare Inps n 78_2020

Precisazioni in materia di DOL – INPS, mess. n. 2510/2020

Fornite dall’Inps, con l’allegato messaggio n. 2510 del 18 giugno scorso, alcune precisazioni in merito alla modifica, da ultimo introdotta dall’art. 81 del D.L. n. 34/2020 c.d. “decreto Rilancio”, all’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. “decreto Cura Italia”, già modificato in sede di conversione dalla L. n. 27/2020. 

L’Istituto, nel richiamare quanto già comunicato con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020 (confronta comunicazione Ance del 21 maggio scorso), ha ribadito che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020. E’ stato, altresì, ribadito che sul punto era stato previamente acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla luce delle criticità connesse alla corretta interpretazione del testo, l’Istituto ha informato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle osservazioni pervenute, al fine, in particolare, della corretta trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).

Al riguardo, l’istituto ha informato che l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, con la nota n. 6198 del 15 giugno 2020, ha chiarito che l’articolo 81 del D.L. n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».

Resta, pertanto, confermato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

Restano, dunque, confermate le indicazioni procedurali già fornite nel suddetto messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, ossia:

  • la funzione di della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020;
  • dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.

E’ stato, infine, ricordato che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

1 allegato

Messaggio numero 2510 del 18-06-2020-Durc Online

Integrazioni salariali per COVID 19– Pagamento diretto con anticipo 40% - Prime istruzioni

Con l’allegato messaggio n. 2489/20,  l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 34/20 e dal decreto-legge n. 52/20, in materia di trattamento di integrazione salariale.

A tal riguardo, nelle  more della pubblicazione di ulteriori e specifiche circolari, l’Inps, con particolare riferimento al trattamento ordinario di cassa integrazione e all’assegno ordinario, ricorda che le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione della Cigo o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, solo laddove interamente fruite le suddette nove settimane.

 Il D.L. n. 52/20 riconosce, inoltre, alle aziende che abbiano fruito dei suddetti trattamenti per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), la possibilità di richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima non potrà, in ogni caso, superare, cumulativamente, le diciotto settimane complessive.

Per il periodo di trattamento non superiore a cinque settimane è stato individuato un iter procedurale semplificato, che consente ai datori di lavoro di accedere ai trattamenti, sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane, attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro presenti una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, l’istanza dovrà essere corredata da un file excel compilato (cfr Comunicazione Ance del 22 maggio 2020).

Con la procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende richiedono le ulteriori cinque settimane, senza allegare la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file excel, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane.

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D. lgs n. 148/2015.

Con distinta e successiva domanda, ferma restando l’intera fruizione del trattamento di Cigo  o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), le aziende potranno richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

In relazione ai termini di presentazione delle domande,  il DL n. 52/20, entrato in vigore il 17 giugno 2020, ha previsto termini stringenti nonché introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO e CIGD.

In particolare, dal combinato disposto dal DL. n. 34/20 e dal DL n. 52/20, le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Per le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine, a pena di decadenza, è il 15 luglio 2020.

 I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

Per ciò che concerne la CIG in deroga, Inps evidenzia che è disponibile, dal 18 giugno 2020,  il nuovo applicativo per la richiesta direttamente all’Inps delle 5 settimane ulteriori, rispetto le prime 9 richieste alle Regioni.

In riferimento alle prestazioni a pagamento diretto e anticipo del 40%, sempre dal 18 giugno 2020 è possibile per le aziende presentare le domande, accedendo  al nuovo sistema di pagamento diretto, con la possibilità di anticipo del 40%.

Nel caso in cui le aziende non ritenessero di voler accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia. In automatico la domanda è impostata sulla scelta di anticipazione del 40%; in questo caso dovranno essere forniti i dati per permetterne il pagamento da parte dell’Istituto  - codice fiscale , Iban e ore di Cigo, Assegno ordinario e Cigd.

 In fase di prima applicazione del meccanismo, il pagamento verrà disposto dall’Istituto anche in assenza dell’autorizzazione, al fine di rendere rapida l’erogazione del trattamento nei confronti dei lavoratori.

Per il pagamento diretto, essendo stata ulteriormente modificata  la relativa disciplina  dal D.L. n. 52/20,  il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In sede di prima applicazione, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

1 allegato

Messaggio numero 2489 del 17-06-2020

D.L. n. 52/20 misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale

Facendo seguito alla ns. news del 16 giugno e nelle more della pubblicazione delle indicazioni amministrative da parte dell’Inps, per opportuna informativa si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/20, è stato pubblicato l’allegato D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché  proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro."

In particolare il  decreto, entrato in vigore in data 17 giugno 2020, prevede, all’art. 1,  che  i  datori  di  lavoro  che  abbiano interamente fruito del periodo  precedentemente  concesso  di  durata massima di quattordici settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possano  usufruire, in deroga  a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del D.L. n. 18/20,  convertito dalla  legge n.  27/e s.m.i., di  ulteriori   quattro   settimane   anche   per   periodi      aventi una decorrenza antecedente al 1° settembre 2020.

La concessione di tali ulteriori quattro settimane avverrà nei limiti di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. A tal fine l’Inps, che è tenuta al  relativo monitoraggio di spesa, non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori nel caso di sforamento, anche in via prospettica, della suddetta dotazione finanziaria, che costituisce un di cui dello stanziamento previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/20, convertito nella L. n.  27/20, pari a 2.740,8 milioni di euro, per il finanziamento delle quattro settimane per periodi usufruibili con decorrenza dal 1° settembre 2020.

Sempre in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del suddetto DL n . 18/20, come convertito nella L. n. 27/20 e s.m.i., per la presentazione delle istanze di Cigo, Assegno Ordinario e Cassa in deroga, in sede  di  prima applicazione, i termini previsti per l’invio delle domande  sono stati spostati  al trentesimo giorno  successivo  dall'entrata  in  vigore  del  decreto in oggetto e, quindi al 17 luglio 2020, nel caso in cui  tale ultima data sia posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni o riduzione di orario.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione di orario  che  hanno  avuto  inizio   nel   periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine decadenziale è stato spostato al 15  luglio  2020 (originariamente 31 maggio 2020).

Alle disposizioni relative ai suddetti termini, così come previsti dal comma 2 dell’art. 1 del Decreto in oggetto,  non si applica quanto disposto dall'articolo 19,  comma  2-bis  del D.L. n. 18/20,  convertito nella legge n.  27/20 e s.m.i., il quale prevede, nel caso in cui  la domanda sia presentata dopo la scadenza stabilita nel mese successivo dall’inizio delle sospensioni, che  l’eventuale trattamento di integrazione salariale non possa  aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

In caso di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte  dell'Inps, anche in questo caso, in sede di prima  applicazione,  i  termini per l’invio  all'Istituto di  tutti  i  dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale sono  spostati  al  trentesimo   giorno   successivo  all'entrata in vigore del decreto in oggetto (17 luglio 2020) se  tale  ultima  data  è posteriore a quella del mese successivo dall’inizio delle sospensioni.  Trascorsi  inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e  gli  oneri  ad  essa  connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Gli articoli 2 e 3  del Decreto in oggetto prevedono, infine,  la proroga al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di colf e braccianti agricoli e  la proroga al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

1 allegato

DL 52-2020

 

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