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Appalti pubblici: in Gazzetta il decreto sui compensi dei commissari di gara

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi" che costituisce un’ulteriore tappa importante per l’operatività dell'Albo di esperti.

 
Il decreto fa seguito alla Delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 in cui è contenuto "l’aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018.
 
Nelle linee guida n. 5 viene stabilito che possono far parte dell'elenco i «soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto».
 
Tra i vari soggetti che possono chiedere l'iscrizione all'Albo, ci sono i professionisti «la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi» (architetti, ingegneri, etc.) ai quali è richiesta l’iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni, il rispetto degli obblighi di formazione obbligatoria, l’assenza - nell'ultimo triennio - di sanzioni disciplinari, la regolarità nell’adempimento degli obblighi previdenziali e il possesso di un'assicurazione che copra i rischi professionali.
 
Rispetto a tali soggetti, il decreto fissa anzitutto in 168,00 euro la tariffa annuale di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 77, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016), con eventuale possibilità di rideterminazione annuale del relativo importo a partire dal 2021, sulla base dell'effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti.
 
Le modalità di versamento della tariffa saranno definite dall’ANAC.
 
La tariffa è dovuta dai commissari esterni o dai dipendenti pubblici che richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza. Sono quindi esentati i dipendenti pubblici che richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza.
 
I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti indicati nella tabella di cui allegato A al decreto, in cui sono indicati gli importi minimi e massimi. Rispetto a tale tabella, è previsto un premio del 5% per il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente.
 
A titolo esemplificativo, per un appalto di lavori di importo fino a 20 milioni di euro il compenso varia tra 3 mila e 8 mila euro, mentre per un appalto di lavori sopra 100 milioni, il compenso potrà attestarsi anche a 30.000 euro, salvo l’ulteriore incremento del 5% per il commissario che ha, anche, la funzione di presidente.
 
Dal calcolo dei compensi restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante.  
 
Ai fini della determinazione del composto all’interno del range previsto, le stazioni appaltanti valutano la complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché gli altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il grado di complessità dell'affidamento;
b) il numero dei lotti;
c) il numero atteso dei partecipanti;
d) il criterio di attribuzione di punteggi;
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.
 
Pubblicato il decreto, non può però dirsi ancora concluso il complesso iter che porterà all’operatività dell’Albo dei commissari di gara.
 
Entro tre mesi, infatti, dovranno essere emanate le ulteriori linee guida con cui l’ANAC disciplinerà le procedure informatiche necessarie per assicurare la casualità della scelta, le modalità per garantire la rotazione degli esperti con riferimento agli incarichi effettivamente assegnati, le comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nonché i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.
 
Emanate anche le ulteriori linee guida, e nei successivi tre mesi, con apposita deliberazione, l'ANAC dovrà dichiarare operativo l'Albo.
 
Per quanto riguarda il decreto in commento, viene prevista un’entrata in vigore differita: prima i compensi dei commissari (decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, il 1° maggio 2018); poi la tariffa di iscrizione (decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC).
 

Caro materiali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIT

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 marzo 2018, relativo alla “rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”,c.d. Decreto “Caro materiali”.
 
Con tale decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilevato che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell’anno 2017, rispetto all’anno 2016, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento  (vedi il combinato disposto di cui all’art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di cui all’art. 216, commi 1 e 27-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

ANAC: incrementate le tariffe SOA

Per l’anno 2018, è salito ad 1,290 il valore del coefficiente “R” della formula contenuta nell’Allegato C del d.P.R. n. 207/2010 per il calcolo della tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione.
 
Questo il contenuto del Comunicato del Presidente del 28 marzo 2018, con cui è stata rivista in ribasso la tariffa applicata dalle SOA. I prezzi delle attestazioni sono quindi tornati a salire dopo la sostanziale stabilità che durava dal 2014.
 
Con l’occasione si ricorda che l’aggiornamento annuale della tariffa, già presente nel previgente D.P.R. n. 34/2000, è determinato dalla variazione del coefficiente "R" di rivalutazione che, presente nella formula contenuta nell'allegato "C" del D.P.R. n. 207/2010, è calcolato dall’ISTAT.
 
Si riporta di seguito il resoconto degli aumenti:
 
                  Allegato E, D.P.R. n. 34/2000 e ss. mm:
·                 2005, pari a 1,07,
·                 2006, pari a 1,089,
·                 2007, pari a 1,11,
·                 2008, pari a 1.1295,
·                 2009, pari a 1,1659,
·                 2010, pari a 1,1746,
                  Allegato C, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm:
·                 2011, pari a 1,193,
·                 2012, pari a 1,225,
·                 2013, nessuna variazione,
·                 2014, pari a 1,276.
·                 2015, nessuna variazione,
·                 2016, pari a 1,277,
·                 2017, pari a 1,276.
·                 2018, pari a 1,290
 
Prima del 2005 il coefficiente “R” non era presente nella formula del computo della tariffa SOA, poiché questo è stato introdotto, assieme alla verifica triennale, con il D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93.
 
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DECRETO 31_2018

Appalti pubblici: pubblicato in Gazzetta il decreto sui contratti tipo per le garanzie fideiussorie

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 (S.O. n. 16) il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
 
Il decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data  della  sua  entrata  in  vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi o  di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
 
Il decreto entra in vigore il 25 aprile 2018; in pari data, è abrogato il precedente decreto del Ministro  delle  Attività  produttive  12  marzo 2004, n. 123.
 
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DECRETO 31_2018

 

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