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Con la Direttiva n. 4214 del 10 settembre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direzione generale per la sicurezza stradale) fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alle Linee guida pubblicate lo scorso anno (Direttiva 1 luglio 2013 n. 3911) per la corretta applicazione della normativa sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
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Per quanto riguarda il settore delle costruzioni si richiama in particolare l’attenzione sul par. 1.2. che prende in considerazione la circolazione dei mezzi d’opera.
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Nello specifico viene chiarito che le motrici degli autotreni “mezzi d’opera” non possono trasportare macchine operatrici, in quanto non ricomprese tra i materiali di cui all’art. 54, c. 1, lett. n, del Codice della Strada, e all’art. 11, c. 2, della Legge n. 454/1997.
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Al contrario, le macchine operatrici possono essere trasportate, oltre che sui rimorchi, anche sulle motrici degli autotreni che non costituiscono complessi “mezzi d’opera”, purchè anch’esse siano dotate di carrozzerie idonee allo scopo; sia sulle motrici che sui rimorchi non potranno essere trasportate altre fattispecie diverse da eventuali accessori delle macchine operatrici da cantiere trasportate.
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In Allegato: Direttiva 4214-2014
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