Con nota 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione delle sanzioni pecuniarie legate alla gestione del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis del DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017.
Si tratta delle sanzioni pecuniarie amministrative fissate dal comma 20 dell’art. 54 bis e consistenti “nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”, in particolare:
- degli obblighi di comunicazione preventiva fissati dal comma 17 dell’art. 54 bis che impone all’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale di fornire le informazioni richieste – dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento della prestazione, data e ora di inizio e fine della stessa e compenso pattuito – almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione attraverso la piattaforma informatica INPS;
- dei divieti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale fissati dal comma 14 dell’art. 54 bis tra cui rientra, si ricorda, quello in capo alle imprese dell’edilizia e settori affini, alle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
La nota precisa, a tal riguardo, che il parametro di quantificazione dell’importo della sanzione è il numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al contratto di prestazione occasionale indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata.