Approvati i “Bollettini postali TASI”, idonei al versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili,
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Sulla Gazzetta Ufficiale, n.122 del 28 maggio 2014, è stato, infatti pubblicato il Decreto interministeriale 23 maggio 2014, recante i modelli di bollettino di conto corrente postale, utilizzabile per il versamento della TASI dai contribuenti, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato (quest’ultimo inviato, su opzione, direttamente dai Comuni, ai sensi dell’art.1, co. 689 della Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014[
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Il versamento della TASI potrà essere effettuato alternativamente:
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- presso gli Uffici Postali,
- tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A., con notifica di “conferma di avvenuta operazione” ed “immagine virtuale del bollettino” (ovvero comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione) che costituisce prova del pagamento e del giorno di esecuzione dello stesso.
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Il bollettino di conto corrente dovrà obbligatoriamente:
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- riportare il numero di conto corrente 1017381649, valido per tutti i Comuni italiani,
- essere intestato a “PAGAMENTO TASI”
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Si ricorda, in ogni caso, che rimane comunque ammesso il pagamento del tributo anche tramite il modello di versamento F24 ai sensi dell’art.1, co. 688 della Legge 147/2013, come sostituito dall’art.1, co.1, lett.b, del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge 68/2014
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Per completezza, va inoltre segnalato che, per l’anno 2014, primo anno di applicazione del tributo, in ordine alle aliquote ed ai termini di pagamento, il D.L. 16/2014 ha disposto alcune specifiche modifiche alla disciplina generale della TASI.
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In particolare, per ciò che attiene alle aliquote, il citato provvedimento riconosce ai Comuni la facoltà, solo per il 2014, di aumentare l’aliquota massima TASI, per ciascuna tipologia di immobile, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, determinando così:
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- un’aliquota massima (IMU+TASI) incrementabile fino all’11,4 per mille (dal 10,6 per mille a regime);
- un’aliquota relativa alle abitazioni principali, per la quale non è dovuta l’IMU, definibile fino ad un massimo del 3,3 per mille (dal 2,5 per mille originario
- Con riferimento alle modalità e ai termini di versamento del tributo, sempre il D.L.16/2014 ha altresì previsto che, solo per il 2014, qualora il Comune non abbia stabilito aliquote diverse entro il 31 maggio 2014:
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– per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata (16 giugno 2014) deve essere effettuato con l’aliquota base dell’1 per mille, mentre, il versamento della seconda rata (16 dicembre 2014) verrà fatto a conguaglio sulla base delle eventuali delibere adottate;
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– per gli immobili destinati ad abitazione principale, il versamento è effettuato in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.
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In tal ambito, al fine di “venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali”, a seguito di accordi conclusi tra ANCI e Governo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze preannuncia l’intenzione di prorogare il termine di versamento della prima rata della TASI da giugno a settembre, nei Comuni che entro il 23 maggio scorso non avessero deliberato le aliquote.
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Il rinvio dei termini dovrebbe trovare definizione esatta in un decreto legge di imminente emanazione.
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