Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che dà attuazione alla Legge di Bilancio 2020, riducendo il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40mila euro.
Il decreto-legge n. 3/2020, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”[1], prevede un doppio binario, introducendo:
- per i redditi fino a 28mila euro, un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 (1.200 euro per l’anno 2021);
- per i redditi da 28mila euro a 40mila euro, una detrazione fiscale equivalente, di importo pari a 480 euro rimodulati, per i soli sei mesi del 2020 (luglio-dicembre).
Si tratta del primo provvedimento attuativo della Legge di Bilancio 2020[2], che ha stanziato, per l’intervento, tre miliardi di euro quest’anno e cinque miliardi a decorrere dall’anno 2021.
Il meccanismo messo a punto dai tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e illustrato nei cinque articoli del decreto, comporta, a partire dal 1° luglio 2020, una maggiorazione mensile pari a 20 euro per i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del Bonus “Renzi”.
Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal bonus Irpef, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga. Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.
Reddito (euro) |
Importo del trattamento integrativo (euro) |
Fino a 28.000 |
600 |
Per i redditi superiori ai 28mila euro, viene, invece, riconosciuta una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro mensili in corrispondenza di un reddito di 35mila euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40mila euro.
In particolare, come chiarito dall’art. 2 del Dl, la detrazione fiscale è di importo pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l’importo di 5.000 euro.
Reddito (euro) |
Ulteriore detrazione (euro) |
Fino a 28.000 |
0 |
Oltre 28.000 fino a 35.000 |
480+(600-480)*[1-(rdt-28.000)/(35.000-28.000)] |
Oltre 35.000 fino a 40.000 |
480*[1-(rdt-35.000)/(40.000-35.000)] |
Oltre 40.000 |
0 |
Saranno i sostituti d’imposta a riconoscere il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio e a verificare, poi, in sede di conguaglio, la spettanza o meno del bonus stesso.
Qualora, in sede di conguaglio, si accerti la non spettanza delle somme, si provvederà al recupero[3].
Con l’adozione di questo provvedimento, viene, dunque, estesa la platea dei beneficiari del bonus Irpef, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori dipendenti, tanto del settore privato (in primis operai e impiegati), quanto del settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40mila euro).
Di seguito si riporta una tabella illustrativa degli effetti della riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni di operai e impiegati del settore edile.
LAVORA-TORE DIPENDEN-TE |
Retribuzione media annuale* |
Irpef lorda |
Bonus Renzi semestrale |
Nuovo Bonus semestrale |
Nuovo Bonus mensile |
Aumento semestrale |
Incremen-to netto mensile in busta paga |
Operaio comune |
19.032 |
4.566,70 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
Operaio qualificato |
21.278 |
5.145,20 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
Operaio specializzato |
22.942 |
5.594,45 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
Operaio IV livello |
24.232 |
5.942,64 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
Impiegato di I Livello |
22.112 |
5.370,35 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
Impiegato di II Livello |
24.659 |
6.058,10 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
Impiegato di III Livello |
26.560 |
6.571,25 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
Impiegato di IV Livello |
28.158 |
7.020,30 |
0 |
597 |
99,5 |
597 |
99,5 |
Impiegato di V Livello |
29.756 |
7.627,48 |
0 |
570 |
95 |
570 |
95 |
Impiegato di VI Livello |
34.306 |
9.356,50 |
0 |
492 |
82 |
492 |
82 |
Impiegato di VII Livello |
37.261 |
10.479,43 |
0 |
262,9 |
43,8 |
262,9 |
43,8 |
*i dati riportati risalgono al mese di dicembre 2019 – CCNL Edilizia.
Il decreto, emanato con l’obiettivo di restituire potere d’acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie e la crescita del paese, è ora oggetto di discussione parlamentare ai fini della sua conversione in legge (Atto Senato n. 1698).
[1] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 29 del 5-2-2020.
[2] Cfr. articolo 1 comma 7 della l. 27 dicembre 2019, n. 160.
[3] Per importi superiori a 60 euro, il recupero in busta paga verrà effettuato in quattro rate di pari importo (a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).
1 allegato