Alle richieste di semplificare le procedure e ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi IVA, derivanti dall’applicazione dei meccanismi di split payment e reverse charge, il Viceministro Casero frena e ribadisce la loro importanza nella lotta all’evasione fiscale.
Questo il tema affrontato, durante la seduta della Commissione Finanze e tesoro del Senato, nella risposta all’Interrogazione parlamentare n. 3-01735 del 12 marzo 2015 dal Viceministrodell’Economia Casero, in materia di split payment e reverse charge.
In particolare, con la suddetta interrogazione[1], è stato chiesto l’impegno al Governo di semplificare le procedure di rimborso IVA, al fine di mitigare gli indubbi effetti negativi che i suddetti meccanismi hanno prodotto, in termini di liquidità finanziaria, in capo agli operatori economici interessati.
Con riferimento alla “scissione dei pagamenti”, nell’interrogazione parlamentare è stata chiesta, altresì, una deroga all’applicabilità di tale meccanismo per tutte le imprese che, a partire dal 31 marzo 2015, dovranno utilizzare la fatturazione elettronica per le operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni[2].
L’interrogazione parlamentare in oggetto, infatti, prende le mosse dalla constatazione (secondo l’Osservatorio CNA) che, nel 2015, a seguito dell’applicazione dei nuovi meccanismi di reverse charge e split payment, le imprese che lavorano per la Pubblica amministrazione (pari a circa 2 milioni su tutto il territorio nazionale) soffriranno di un ammanco di cassa mensile, a causa del mancato incasso dell’IVA, pari, complessivamente, a 1,5 miliardi di euro[3].
A tal riguardo, in risposta alla citata interrogazione, il Viceministro Casero ha ribadito l’importanza del nuovo meccanismo di “scissione dei pagamenti” come strumento volto al contrasto delle frodi ed evasioni IVA, al fine di evitare che denaro pubblico (versato a titolo di IVA) possa essere indebitamente trattenuto dai fornitori della P.A.
Con riferimento alla richiesta di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di rimborso, Casero evidenzia tutti gli interventi che il Legislatore ha adottato in tal ambito, in particolare:
o aumento a 700.000 euro del limite massimo dei crediti compensabili su base annua (art. 9, co. 2, del DL 35/2013, convertito con modificazioni nella legge 64/2013)[4].
Sul punto, si ricorda che il predetto limite è aumentato a 1.000.000 di euro per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, che utilizzano il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”), nell’ipotesi in cui il volume d’affari nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto[5];
o modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972[6];
o estensione dell’erogazione in via prioritaria per i rimborsi IVA anche ai fornitori le cui operazioni sono assoggettate al meccanismo dello split payment, senza che sia necessario il rispetto dei requisiti fissati dall’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007[7].
Ciò premesso, il Viceministro sostiene che con le suddette modifiche sono stati già posti in essere gli strumenti, legislativi e amministrativi, volti a semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA, sia in via generale che con specifico riferimento ai contribuenti soggetti al meccanismo del reverse charge e dello split payment.
Infine, il rappresentante del Governo ha negato la possibilità di prevedere una deroga all’applicabilità della scissione dei pagamenti ai soggetti che, dal 31 marzo 2015, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica nei confronti della PA, sulla base del fatto che, con la C.M. n.1/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “non esiste una perfetta coincidenza tra le amministrazioni nei confronti delle quali è obbligatoria la scissione dei pagamenti e quelle coinvolte nella fatturazione elettronica”[8].
Nonostante i suddetti chiarimenti del Viceministro Casero, in senso più generale, si evidenzia che proseguono le azioni dell’ANCE presso le competenti sedi istituzionali, soprattutto con riferimento allo split payment, che ha ripercussioni gravissime sull’equilibrio economico-finanziario delle imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, già estremamente compromesso dal fenomeno dei ritardati pagamenti delle PA e della stretta creditizia operata dal sistema bancario.
Per questo, l’ANCE ha anche avviato una campagna di sensibilizzazione che, attraverso una raccolta di firme aperta a tutti gli operatori del settore e della filiera (“no allo split payment” -petizione on line- www.ance.it), vuole sollecitare un ripensamento del Governo sulla misura adottata.
Prosegue, inoltre, il confronto con l’Amministrazione finanziaria per la soluzione di specifiche criticità legate all’operatività del meccanismo, in vista dell’imminente emanazione di ulteriori chiarimenti sia sullo split payment, sia sulle nuove operazioni soggette a reverse charge..
Infine, oltre alle suddette azioni, l’ANCE ha ritenuto necessario avviare specifiche iniziative in sede europea, al fine di evidenziare possibili profili di illegittimità della disposizione rispetto alla disciplina comunitaria sia in materia di IVA che di pagamenti da parte della P.A..
[1] Presentata dai senatori Gianluca Rossi e Stefano Vaccari del PD.
[2] Cfr. ANCE “Fatturazione elettronica dal 31 marzo per tutte le PA – Circolare n.1/DF/2015”-ID N. 19660 del 10 marzo 2015.
[3] A ciò si deve aggiungere, l’ulteriore problema per tali imprese, di recuperare completamente l’IVA assolta sugli acquisti, di fatto non più compensabile con l’IVA a debito (si tratta di circa 15 miliardi di IVA).
[4] Cfr. ANCE “Conversione in legge del DL “pagamenti dei debiti della P.A.” – Misure fiscali” – ID n. 12027 del 26 giugno 2013.
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[5]Ai sensi dell’art.35, co. 6-ter, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006.
[6] Sul punto, cfr. ANCE “Semplificazioni fiscali” – Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014″ – ID n. 19361 del 16 febbraio 2015.
[7] In tal ambito, si ricorda che l’art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015 stabiliva, in origine, che il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’utilizzo dello “split payment” potesse essere concesso nel rispetto delle specifiche condizioni previste dall’art.2 del D.M. 22 marzo 2007, quali:
– esercizio dell’attività da parte dell’impresa richiedente da almeno 3 anni,
– credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore:
o a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale,
o al 10% dell’ammontare dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
Intervenendo su tale aspetto, l’art.1 del D.M. 20 febbraio 2015 elimina il riferimento a queste condizioni ai fini dell’ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria derivanti dall’applicabilità dello split payment.
Resta fermo che, i suddetti requisiti devono essere comunque rispettati nelle ipotesi di reverse charge per i subappaltatori edili, ai sensi dell’art. 17, lett. a, del D.P.R. 633/1972.
Cfr. ANCE “Split Payment” – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015″ – ID n. 19559 del 04 marzo 2015.
[8] Infatti, viene precisato che l’elenco dei soggetti obbligati a ricevere la fattura elettronica da parte dei propri fornitori è molto più vasto di quelli soggetti allo split payment e, dunque, non è possibile stabilire un perfetto parallelismo tra i due istituti.
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1 allegato
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