L’Inps, facendo seguito alla propria circolare n. 52/20, già oggetto della news del 16 aprile 2020, ha fornito, con l’allegato messaggio n. 1789/20, alcuni chiarimenti in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti contributivi di cui all’art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/20, per i periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e per i quali le aziende, avendo già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020, non hanno indicato il codice importo, richiamato dalla citata circolare 52/20.
Nel caso di specie, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere la sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
La stessa modalità si applica anche con riferimento alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.
L’importo da indicare nel codice di sospensione, ricorda l’Inps, deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata che si trovino a non aver indicato il codice potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens. In particolare le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, comma 2, del D.L. n. 18/20, dovranno inserire il codice “27”
Relativamente alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, come prevista dal D.L. n. 23/20, anche in questo caso le aziende, che si trovino nella condizione di aver già trasmesso il flusso Uniemens, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
Decorsa la data del 20 maggio 2020, per la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens del mese di febbraio e di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.
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