In riferimento alle domande di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, relativo agli importi corrisposti nell’anno 2014, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 162/15, ha illustrato le modalità operative per la concreta fruizione del beneficio contributivo di cui alla L. n. 247/07.
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Fermo restando che il beneficio in parola è subordinato alla regolarità con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06, in particolare l’Istituto ricorda che, nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro.
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Le aziende che siano state autorizzate allo sgravio contributivo e che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l’attività, al fine di beneficiare dell’incentivo dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.
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Per il recupero degli importi comunicati ai datori di lavoro ammessi allo sgravio, che costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, i datori di lavoro potranno utilizzare i seguenti codici causale, differenti per tipologia contrattuale, aziendale o territoriale.
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Contrattazione aziendale L 242 Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del datore di lavoro
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L 243 Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore
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Contrattazione territoriale L 244 Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del datore di lavoro
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L 245 Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore
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Per la restituzione di eventuali quote di beneficio eccedenti rispetto a quelle che spettano le aziende dovranno utilizzare il codice causale “M964” – restituzione sgravio contrattazione secondo livello.
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Le suddette operazioni di recupero, conferma l’Inps, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nota in oggetto ( 16 aprile 2016). Il datore di lavoro, si ricorda, è tenuto a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
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1 allegato
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