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Scade il 31 luglio 2014, il termine per presentare la domanda di “riammissione” alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per tutti i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, sono decaduti da tale beneficio.
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“Domanda” semplificata, senza documentazione allegata comprovante la situazione di difficoltà economica, anche per le somme superiori a 50.000 euro.
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Questo il contenuto dell’art. 11-bis del DL 66/2014 (cd. decreto “Spending rewiev”) convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, che ridisegna la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo per i contribuenti che, al 22 giugno 2013, erano decaduti da una rateizzazione già concessa.
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Come noto, infatti, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, prima delle modifiche apportate dal DL 69/2013, convertito con modificazioni nella legge 98/2013 (cd. “Decreto Fare”)[1] ed entrate in vigore il 22 giugno 2013, prevedeva, per i soggetti in situazione di grave disagio economico, la possibilità di rateizzare il pagamento delle cartelle di pagamento e delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.
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Sempre nella precedente formulazione, veniva previsto che il debitore sarebbe decaduto dalla rateazione in caso di omesso versamento di 2 rate del piano concesso da Equitalia.
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A tal riguardo, l’art. 11-bis del DL 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, ha previsto la possibilità, per i contribuenti che sono decaduti da precedenti rateizzazioni (per non aver pagato 2 rate), di essere riammessi a tale beneficio, a condizione che:
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o la decadenza dalla precedente dilazione sia avvenuta entro il 22 giugno 2013;
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o la richiesta di riammissione venga presentata ad Equitalia entro il 31 luglio 2014.
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Una volta ammessi al nuovo piano di ammortamento del debito tributario, per i contribuenti viene, altresì, previsto che:
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· la nuova dilazione può essere accordata per un massimo di 72 rate mensili (escludendo la possibilità di richiedere la cd. “dilazione straordinaria” fino a 120 rate mensili);
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· il piano concesso non è ulteriormente prorogabile, nemmeno nell’ipotesi di peggioramento dello stato di difficoltà economica;
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· la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive (anziché 8 rate come previsto a regime dalla nuova formulazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973).
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Con riferimento alle modalità operative, viene chiarito che la richiesta di riammissione[2] si può presentare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano presso gli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio.
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Inoltre, Equitalia, in risposta ad una serie di quesiti posti dalla stampa specializzata, ha ulteriormente chiarito che:
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– non occorre presentare una nuova documentazione per il “ricalcolo” delle rate (es. ISEE o indici di bilancio), poiché la rateizzazione verrà concessa in un numero di rate pari a quelle del precedente piano;
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– l’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro, ma si può chiedere una dilazione a rate variabili e crescenti;
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– i nuovi debiti tributari del contribuente (ossia le iscrizioni a ruolo successive al 22 giugno 2013 e non rientranti nel precedente piano di dilazione) seguono la disciplina a regime delineata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973[3];
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– con la riammissione alla dilazione, Equitalia non può porre in essere procedure esecutive (iscrizione di ipoteca su immobili, fermo amministrativo su autoveicoli e pignoramento di beni mobili), finché il contribuente è in regola con i pagamenti. Dunque, il soggetto che ha ottenuto la nuova dilazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il DURC e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare.
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[1] Sul punto, si ricorda che l’art.52 del DL 69/2013 e il relativo D.M. 6 novembre 2013 ha modificato la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico, prevedendo:
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– la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di ammortamento (cd. “rateizzazione straordinaria”, ossia 10 anni in luogo dei sei previsti dalla normativa previgente);
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– l’incremento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate anche non consecutive.
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[2] I moduli sono disponibili sul sito internet di Equitalia e presso tutti gli uffici.
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[3] Sul punto, si ricorda che la nuova formulazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede la possibilità, per i soggetti in stato di difficoltà economica, di rateizzare le somme iscritte a ruolo, facendo ricorso alla:
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· dilazione ordinaria, pagamento del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili;
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· dilazione “straordinaria” (legata alla grave crisi economica di questo periodo), che può prevedere il pagamento del debito fino a 120 rate mensili.
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In entrambi i casi, si decade dalla rateizzazione con l’omesso versamento di 8 rate, anche non consecutive.
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