In attesa della pubblicazione delle istruzioni operative relative alla riforma degli ammortizzatori sociali ed in particolare della Cassa integrazione guadagni ordinaria, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 5919/15, ha fornito i primi chiarimenti alla luce dell’entrata in vigore del decreto n. 148 del 14 settembre 2015.
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Relativamente alla disciplina della Cigo, non essendo previsto un periodo transitorio tra la vecchia e la nuova normativa, l’Istituto previdenziale ha evidenziato che per le domande riconducibili ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa antecedenti l’entrata in vigore del suddetto decreto, ossia precedenti al 24 settembre 2015, potranno essere utilizzate le modalità di presentazione previste dalla previgente normativa.
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Per le domande di Cigo relative ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatesi a decorrere da tale data, dovendosi applicare la nuova disciplina, sarà obbligatorio presentare l’istanza corredata dall’elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
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I dati relativi a ciascun addetto all’unità produttiva interessata dalla Cigo, che dovranno essere contenuti in un file in formato CSV (file di testo utilizzato per l’importazione ed esportazione di una tabella di dati), sono quelli individuati nel documento scaricabile dal portale informatico dell’Inps alla sezione servizi online, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari”.
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La nota conclude evidenziando che per poter consentire alle aziende di presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco dei lavoratori potrà essere fornito anche in un momento successivo rispetto all’invio della domanda.
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